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Sono considerati frontalieri le cittadine e i cittadini dell’UE/AELS, che soggiornano risp. abitano in uno Stato dell’UE/AELS e svolgono un’attività lucrativa in Svizzera.

I frontalieri di Stati membri dell’UE/AELS beneficiano della mobilità geografica e professionale. Per loro non vige più alcuna zona di frontiera. Questi frontalieri possono quindi risiedere ovunque negli Stati dell’UE/AELS e lavorare ovunque in Svizzera. La condizione minima, che devono rispettare, è il rientro settimanale al proprio luogo di residenza all’estero.

Il permesso per frontalieri dell’UE/AELS è valevole cinque anni, purché sussista una conferma del lavoro o un contratto di lavoro di durata indeterminata o superiore a un anno. Se la conferma del lavoro o il contratto di lavoro è stato stipulato per meno di un anno ma per più di tre mesi, la durata di validità del permesso per frontalieri si commisura a quella della conferma del lavoro risp. del contratto di lavoro. Per attività lucrative della durata massima di tre mesi fa stato la procedura di notifica.

Documentazione da inoltrare:

  • modulo di domanda A1 con conferma del lavoro da parte del datore di lavoro o contratto di lavoro
  • copia della carta d’identità valida o del passaporto valido.

Il modulo di domanda deve essere presentato unitamente ai succitati documenti attraverso il competente ufficio controllo abitanti del luogo, in cui ha sede il datore di lavoro nel Cantone dei Grigioni.

Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi al Settore entrata, numero di telefono: 081 257 25 25.

Link al promemoria