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Sintesi

Conformemente all'art. 18 cpv. 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi per linee turistiche dei trasporti pubblici.

Le linee turistiche non possono avere una funzione diretta di collegamento, non devono porsi in concorrenza con offerte del trasporto regionale viaggiatori e del trasporto locale e devono indurre un passaggio a questi mezzi (art. 18 cpv 2 LTPubb).

Guida Linee turistiche (art. 18)