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Con la modifica del Codice civile svizzero che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 viene concretizzata la parità dei coniugi in materia di cognome e cittadinanza. Ciascun coniuge mantiene il proprio cognome e la propria cittadinanza. Quando contraggono il matrimonio, gli sposi possono tuttavia dichiarare di voler portare come cognome coniugale quello da celibe o nubile di uno dei due. Il figlio di genitori sposati porterà il cognome coniugale oppure – se i coniugi hanno cognomi diversi – quello da celibe o nubile che i coniugi hanno scelto come cognome dei figli comuni al momento del matrimonio. Se i genitori non sono sposati, il figlio porterà il cognome da nubile della madre. In caso di autorità parentale congiunta, i genitori possono dichiarare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre. Quando fanno registrare l'unione, i partner possono dichiarare di voler portare come cognome comune quello da celibe o nubile di uno dei due.
Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo lo scioglimento per matrimonio, sia esso avvenuto a seguito di decesso o divorzio. Può tuttavia dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile. Lo stesso diritto spetta ai coniugi che prima del 1° gennaio 2013 hanno cambiato cognome in seguito a matrimonio.
 
Quanto esposto vale per analogia anche in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata.
 
Al di fuori della ripresa del proprio cognome da celibe o nubile, i cambiamenti del nome sono autorizzati solo in presenza di motivi degni di rispetto (art. 30 cpv. 1 CC).