Sussidi al servizio di picchetto di levatrici e osterici
Con decreto governativo del 18 febbraio 2025 relativo alla revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (ordinanza della legge sulla cura degli ammalati, OLCA; CSC 506.060), a partire dal 1.1.2025 vengono concessi sussidi al servizio di picchetto di levatrici e ostetrici.
L'indennità (indennità di disponibilità) viene versata per il servizio di picchetto prestato in relazione a un parto in casa, a un parto con levatrice aggiunta o a un parto in una casa per partorienti nonché in relazione all'assistenza durante il puerperio.
Conformemente all'art. 29b dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati, l'indennità per il servizio di picchetto viene accordata se:
a) la levatrice o l'ostetrico dispone di un'autorizzazione all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e di un'ammissione all'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Cantone;
b) nel momento in cui viene fornita la prestazione, la partoriente ha il proprio domicilio nel Cantone.
Conformemente all'art. 29c dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati, l'ammontare dell'indennità ammonta a:
a) 500 franchi in caso di parto in casa, parto con levatrice aggiunta o parto in una casa per partorienti;
b) 220 franchi in caso di assistenza durante il puerperio dopo un parto ambulatoriale;
c) 150 franchi in caso di assistenza durante il puerperio dopo un parto in ospedale.
Le levatrici e gli ostetrici possono registrarsi per la prima volta tramite il link seguente per il conteggio delle indennità di disponibilità con il Cantone e accedere al sistema di conteggio del Cantone. Il conteggio avviene trimestralmente, la prima volta a fine marzo 2025.
Annuncio per il conteggio per i sussidi al servizio di picchetto
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