Indicazioni per l'inoltro di atti giuridici
L'inoltro di atti giuridici, richieste, istanze o altri messaggi via semplice e-mail, fax e simili non è ammissibile. Con questi mezzi di comunicazione non possono essere presentati validamente degli atti giuridici. Per ragioni di sicurezza non si accettano atti giuridici inoltrati tramite supporti elettronici (CD-/DVD-ROM, chiavetta USB etc.).
Trasmissione per via elettronica sicura
Dal 1° gennaio 2011 alle parti e agli avvocati è possibile comunicare con i tribunali e altre autorità giuridiche per via elettronica (
art. 110 CPP). Le modalità della trasmissione per via elettronica sono disciplinate dall'ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (
OCE-PCPE; RS 272.1).
La Procura pubblica non è tenuta a spedire a sua volta degli atti giuridici per via elettronica. Fintanto che dalla legislazione non risulti il contrario, nel Cantone dei Grigioni la comunicazione elettronica di atti e documenti si limita alla ricezione e non comporta anche la notificazione di sentenze, ordinanze ordinatorie, citazioni ecc. da parte di tribunali e autorità.