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Direktzahlungen
 

 

Le prestazioni d'interesse pubblico che l'agricoltura deve fornire secondo l'art. 104 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (RS 101) vengono sostenute con un tipo di pagamento diretto specifico.

Indicazioni dettagliate in merito ai requisiti nonché l'entità del contributo sono disponibili sul sito web dell'Ufficio federale dell'agricoltura, nell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD; RS 910.13) nonché nell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91).

I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda. Per le aziende agricole, la domanda avviene attraverso il rilevamento dei dati delle strutture di gennaio/febbraio, per le aziende d'estivazione tramite la domanda in settembre.