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1. Cittadini di Stati UE/AELS

1.1 Assunzione dell'impiego presso un datore di lavoro svizzero per un massimo di 90 giorni per anno

civileI cittadini di Stati UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di 90 giorni per anno civile non necessitano di un'autorizzazione specifica. Il datore di lavoro svizzero è tuttavia soggetto all'obbligo di notificare questi lavoratori. L'impiego deve essere notificato alle autorità entro il giorno che precede la data di assunzione dell'impiego da parte del lavoratore.
Tramite il seguente link è possibile accedere alla procedura di notifica online:

per oltre 90 giorni per anno civile
Se l'attività lucrativa dura più di tre mesi è necessario un permesso di soggiorno. L'emissione di tale documento avviene tramite l'annuncio presso il comune di domicilio competente.
Informazioni a questo proposito sono disponibili presso l'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni

1.2 Distacco

A differenza del caso di assunzione di un impiego in Svizzera, i lavoratori distaccati rimangono soggetti al contratto di lavoro stipulato con il proprio datore di lavoro nel aese d'origine. Prestatori di servizi autonomi provenienti dall'estero sono trattati alla stregua dei lavoratori distaccati Il loro intervento lavorativo in Svizzera è limitato nel tempo e di norma è legato a un progetto. In tali casi, la libera circolazione delle persone non è ammessa in maniera illimitata.
Fino a un massimo di 90 giorni per anno civile

Fino a 90 giorni per anno civile
I lavoratori che vengono distaccati in Svizzera per fornire una prestazione da parte di un'azienda con sede nell'UE/AELS possono esercitare la propria attività senza permesso di soggiorno per 90 giorni per anno civile. Il datore di lavoro straniero è tuttavia soggetto all'obbligo di notificare questi lavoratori. L'impiego deve essere notificato alle autorità almeno otto giorni prima della data di inizio dell'attività da parte del lavoratore. Ulteriori indicazioni sono disponibili al seguente link notifica.

I datori di lavoro devono rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore.

Tramite il seguente link è possibile accedere alla procedura di notifica online

per oltre 90 giorni per anno civile
Se l'attività prevista richiede palesemente un soggiorno superiore a 90 giorni per anno civile, è necessario richiedere un permesso prima di avviare l'attività in questione. Una domanda di proroga della fornitura di una prestazione superiore a 90 giorni viene accolta solo in casi eccezionali. L'ammissione di lavoratori stranieri distaccati provenienti dall'UE/AELS deve essere nell'interesse dell'economia svizzera. Possono ricevere un'autorizzazione solo quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'UCIAML Grigioni:
Tel.: 081 257 23 53
E-mail: info.arbeitsbedingungen@kiga.gr.ch


Maggiori informazioni sull'attività lucrativa di cittadini UE/AELS sono disponibili presso la Segreteria di Stato della migrazione

2. Cittadini di Stati terzi


2.1 Entrate
Chi proviene da uno Stato terzo e desidera essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa necessita di un permesso dal primo giorno. Solo il datore di lavoro può richiedere tale permesso. Quanto più lunga è la durata prevista del soggiorno per l'attività lucrativa, maggiori sono le aspettative poste a un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro.
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente:

  • L'ammissione deve essere nell'interesse dell'economia svizzera.
  •  Possono ricevere un'autorizzazione solo quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.
  • La priorità dei lavoratori indigeni deve essere garantita. Godono di tale priorità i cittadini svizzeri, i cittadini UE-27/AELS, le persone in possesso del permesso di domicilio nonché gli stranieri autorizzati a esercitare un'attività lucrativa e le persone ammesse provvisoriamente.
  • I datori di lavoro devono rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'UCIAML Grigioni:
Tel.: 081 257 23 53
E-mail: info.arbeitsbedingungen@kiga.gr.ch


2.2 Rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente
Dal 1° gennaio 2019 i rifugiati riconosciuti (permesso B) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) non necessitano più di alcun permesso di lavoro. È sufficiente notificare la loro attività lucrativa. Il datore di lavoro è tenuto a notificare sia l'inizio sia la fine dell'attività lucrativa nonché i cambiamenti di posto di lavoro. La notifica contiene una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. L'attività lucrativa può essere esercitata in tutti i settori e in tutti i Cantoni, non è prevista una limitazione a questo proposito.
La notifica online deve essere effettuata prima della data di inizio dell'attività da parte del datore di lavoro, del lavoratore indipendente o dal terzo incaricato. La procedura di notifica è gratuita. L'invio corretto del modulo costituisce l'autorizzazione all'assunzione dell'attività lucrativa.
Tramite il seguente link è possibile accedere alla procedura di notifica per persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti

2.3 Richiedenti l'asilo
Nei primi tre mesi dall'inoltro di una domanda d'asilo i richiedenti l'asilo (permesso N) non possono esercitare un'attività lucrativa. Se la situazione economica e le condizioni sul mercato del lavoro lo consentono, una volta trascorso questo termine è possibile concedere loro a determinate condizioni la possibilità di svolgere temporaneamente un'attività lucrativa. I datori di lavoro devono rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore. Le domande vanno inoltrate tramite il comune.

Tramite il seguente link è possibile accedere al sito web dell'UMDC, Sezione asilo e ritorno