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Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha licenziato la legge attuativa concernente il controllo dell’immigrazione (art. 121a della Costituzione federale, Cost.) e sancito l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (art. 21a LStrI). Al contempo, insieme all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti il Parlamento ha deciso anche una norma penale in caso di violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStrI). I Cantoni sono competenti per la garanzia di un controllo adeguato del rispetto dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

Tramite il seguente link è possibile accedere al sito web di lavoro.swiss, Obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti