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Sessione: 08.12.2009
Il Cantone dei Grigioni detiene partecipazioni di differente entità in diverse società elettriche. La partecipazione pari al 46% in Rätia Energie (RE), che secondo il consuntivo al 31.12.2008 corrisponde a un valore di circa 493 mio., è calcolata nei beni amministrativi con oltre 67 mio. Come mostra il confronto con altre partecipazioni in centrali elettriche (ad esempio Officine idroelettriche del Reno posteriore SA), vi sono differenze percentuali di rilievo nella proporzione tra le valutazioni dei rispettivi pacchetti azionari e i valori nei beni amministrativi.
 
Per quanto riguarda la partecipazione in RE, si pone in sostanza la questione di quanto sia ancora corretta la gestione nei beni amministrativi conformemente all'articolo 10 della legge cantonale sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria. Al momento della costituzione e dello sviluppo di Rätia Energie AG (RE), il presupposto era dato e la partecipazione nella relativa misura era plausibile. I diversi cambiamenti degli ultimi anni sembrano mettere sempre più in discussione questa situazione. Oltre al fatto che la RE negli ultimi anni si è sviluppata in un'impresa internazionale incentrata nel commercio dell'energia, va considerato anche che con la liberalizzazione del mercato dell'energia e con la legislazione cantonale in materia di approvvigionamento elettrico le condizioni quadro sono notevolmente mutate.
 
Inoltre, le prese di posizione del Governo nel quadro dei dibattiti in Gran Consiglio relativi alla RE hanno mostrato che, nonostante la partecipazione del 46% del Cantone, si rinuncia evidentemente a influenzare la RE riguardo all'orientamento strategico dell'azienda e a favore degli interessi dell'ente pubblico. Questa posizione del Governo è stata sottolineata anche in altre prese di posizione nei confronti dei media.
 
Dalle considerazioni menzionate non sembrano quindi più dati i presupposti per la gestione sotto forma di beni amministrativi, conformemente alla legge cantonale sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria, in particolare all'art. 10 cpv. 3. Citazione dalla legge cantonale sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria, art. 10 cpv. 3:
"I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un periodo relativamente lungo all'adempimento di compiti pubblici. Essi si compongono in modo particolare di beni materiali, sussidi agli investimenti, nonché prestiti e partecipazioni, se con ciò influisce negli interessi cantonali".
 
Preghiamo il Governo di rispondere alle seguenti domande:
 
1. Quali criteri vengono applicati per stabilire il valore contabile e il valore dei beni amministrativi della rispettiva partecipazione del Cantone in una centrale?
 
2. Come si spiegano le grandi divergenze percentuali nel rapporto tra le valutazioni delle azioni delle diverse partecipazioni e i rispettivi depositi nei beni amministrativi?
 
3. Come reputa il Governo lo stato e lo sviluppo di Rätia Energie per quanto riguarda la gestione sotto forma di beni amministrativi e il rispetto dell'articolo 10 della legge cantonale sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria?
 
4. Il Governo sta valutando un trasferimento della partecipazione a Rätia Energie dai beni amministrativi ai beni finanziari?
 
5. In futuro, sulla base dei presupposti mutati e nell'ottica di una moderna "corporate governance", il Governo pensa di rinunciare alla rappresentanza nel consiglio d'amministrazione di Rätia Energie?
 
Coira, 8 dicembre 2009
 
Pfenninger, Thöny, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Menge, Meyer Persili (Coira), Peyer, Pfiffner-Bearth, Trepp, Brasser

Risposta del Governo

1. I beni amministrativi del Cantone vengono inseriti nel bilancio al massimo al loro valore d'acquisto o al costo di produzione, deducendo adeguati ammortamenti (art. 11 cpv. 2 della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni; LGVF). Nel caso di Rätia Energie AG (RE; fino alla primavera del 2000 Forze Motrici Brusio SA) il valore contabile attuale corrisponde ai diversi acquisti di azioni al relativo prezzo d'acquisto, a cui si aggiunge il conferimento in natura delle azioni RE Klosters AG. Nel 2000 si è inoltre proceduto a un ammortamento ordinario di 7'961'380 franchi sull'effettivo della RE, e dal 2001 al 2003 sono avvenuti rimborsi del valore nominale pari a complessivamente 8'732'550 franchi, che hanno ridotto di conseguenza il valore contabile. Nell'esempio delle Officine idroelettriche del Reno posteriore SA citato nell'interpellanza, il valore contabile attuale corrisponde al valore nominale del capitale azionario versato a suo tempo, e quindi anche al valore d'acquisto.

2. Le divergenze tra i valori di mercato effettivi delle azioni e il valore contabile secondo i beni amministrativi risultano da un lato dai criteri di valutazione citati in precedenza e dalla "genesi" della rispettiva partecipazione, e dall'altro dai differenti sviluppi aziendali. Per la valutazione delle azioni quotate in borsa viene utilizzato il corso di borsa del giorno determinante per il bilancio. A causa della mancanza del valore di mercato, ancora oggi le società idroelettriche non quotate in borsa vengono valutate in base alla quota del Cantone al capitale proprio dichiarato.

3. L'attribuzione di valori patrimoniali del Cantone al patrimonio finanziario e amministrativo si conforma all'art. 10 cpv. 3 LGVF. Al momento tutte le partecipazioni in società idroelettriche sono parte integrante dei beni amministrativi. La RE è inserita nei beni amministrativi solo dal 1° gennaio 1999. L'assegnazione avvenne in occasione della revisione della legge sulla gestione finanziaria (LGF). Anche le partecipazioni in centrali partner sono state assegnate ai beni amministrativi, con effetto al 1° gennaio 2005, nel corso della revisione della LGF. Con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, avvenuta il 1° gennaio 2008, e con l'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni, il 1° gennaio 2009, il quadro legislativo e normativo ha subito sostanziali modifiche, ciò che giustifica una verifica dell'assegnazione delle partecipazioni del Cantone in centrali elettriche.

4. Il Governo intende esaminare l'assegnazione di diritto finanziario delle partecipazioni in centrali elettriche per quanto riguarda l'attribuzione ai beni finanziari o amministrativi, in vista della chiusura dei conti 2010.

Nel corso dell'introduzione dell'MCA2 e della relativa revisione della LGVF, l'intero portafoglio delle partecipazioni del Cantone verrà inoltre sottoposto a un esame completo, per quanto riguarda la messa a bilancio e l'assegnazione ai beni finanziari o amministrativi. L'introduzione dell'MCA2 e l'entrata in vigore della LGVF riveduta sono previste per il 2012.

5. La questione della rappresentanza in organi strategici di istituti costituisce parte integrante dell'incarico di commissione della CdG concernente il rapporto sulla strategia, le cariche e l'influenza, nonché i rapporti e il controllo in caso di partecipazioni del Cantone, di istituti autonomi e di altre organizzazioni con compiti "pubblici" del 5 dicembre 2005. Il Governo vuole esaminare questa questione in generale e si esprimerà in merito di fronte al Gran Consiglio nel suo "Rapporto di corporate governance". La trattazione del rapporto è prevista per la sessione di ottobre 2010.

1° marzo 2010