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Sessione: 08.12.2011
Per natura, le misure pianificatorie portano alla valorizzazione o alla svalutazione di fondi e immobili. La legge federale sulla pianificazione del territorio stabilisce che i proprietari che devono accettare una svalutazione del loro fondo a seguito di una misura pianificatoria vengono indennizzati dall'ente pubblico (art. 5 cpv. 2 LPT).

Nella stessa legge sulla pianificazione del territorio del 1979, i Cantoni vengono incaricati di disciplinare nella legge cantonale la compensazione dei vantaggi. Molti Cantoni, tra questi anche il Cantone dei Grigioni, non hanno dato seguito a questo incarico di legge.

Nei Grigioni la legge cantonale sulla pianificazione territoriale delega il compito ai comuni, ponendo la condizione che i comuni possono stabilire una compensazione del plusvalore solo contrattualmente e non possono imporla contro la volontà degli interessati (art. 19 cpv. 3 LPTC). Ciò può far sì che i plusvalori generati nel quadro di modifiche di piani delle zone importanti per i comuni non vengano compensati perché i proprietari fondiari interessati rifiutano un accordo contrattuale.

In considerazione dell'impennata della crescita e dell'intensa attività edilizia manifestatasi negli scorsi anni in alcuni comuni del nostro Cantone, la pianificazione territoriale acquisisce un'importanza sempre maggiore. Essa deve contrastare la disgregazione dell'insediamento senza attenuare la crescita economica, deve proteggere l'ambiente naturale, nonché mantenere aperte opzioni di sviluppo per generazioni future.

A questo proposito è importante che i comuni possano imporre con coerenza misure pianificatorie. La compensazione di plusvalori di pianificazione rappresenta uno strumento utile, se può essere fissata per legge.

Il Governo viene perciò invitato a riformulare l'art. 19 LPTC e a sottoporre al Gran Consiglio una corrispondente modifica legislativa. In tal modo si intende permettere ai comuni di disciplinare per legge la compensazione di plusvalori di pianificazione.

Coira, 8 dicembre 2011

Müller, Baselgia-Brunner, Barandun, Berther (Camischolas), Bezzola (Samedan), Bucher-Brini, Caluori, Davaz, Della Vedova, Engler, Foffa, Fontana, Frigg-Walt, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Grass, Gunzinger, Hitz-Rusch, Jaag, Jenny, Kappeler, Kasper, Kollegger (Malix), Locher Benguerel, Mani-Heldstab, Marti, Meyer-Grass, Michael (Castasegna), Michel, Niederer, Noi-Togni, Parolini, Peyer, Pfenninger, Pult, Rathgeb, Stiffler (Davos Platz), Thöny, Trepp, Troncana-Sauer, Waidacher, Degonda, Deplazes, Monigatti

Risposta del Governo

Come spiegato giustamente nell'incarico, il vigente art. 19 cpv. 3 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) conferisce ai comuni la facoltà di convenire in un contratto con i proprietari fondiari interessati, p.es. in caso di azzonamenti, una tassa sul plusvalore di pianificazione. Il presente incarico ha quale obiettivo un adeguamento dell'art. 19 cpv. 3 in modo tale che i comuni possano prevedere nelle loro leggi edilizie comunali anche la possibilità di imporre per legge una tassa sul plusvalore di pianificazione. Questo consentirebbe ad alcuni comuni desiderosi di fare uso di una tale competenza di riscuotere tasse sul plusvalore di pianificazione anche contro la volontà di proprietari fondiari che traggono vantaggio da una misura pianificatoria.

Il Governo ritiene degno di appoggio l'orientamento di questa richiesta. A seguito della sua attività nel campo dell'approvazione di pianificazioni locali, il Governo sa che vi sono sempre più comuni che vedrebbero con favore la possibilità di disporre di maggior margine di manovra legislativo in questo settore. I comuni devono sì rimanere liberi di scegliere se introdurre o meno lo strumento della compensazione del plusvalore di pianificazione. Tuttavia, i comuni che desiderano fare uso di questo strumento devono poter scegliere se introdurre, al posto della soluzione contrattuale, una compensazione del plusvalore immediatamente applicabile per forza di legge. Un'apertura in tal senso dell'art. 19 cpv. 3 LPTC è inoltre sensata anche dal profilo materiale, ovvero sotto l'aspetto di uno sviluppo dell'insediamento ordinato e mirato. In caso di una soluzione legislativa, la questione della direzione o del territorio di un comune nel quale debba svilupparsi l'insediamento può essere valutata sulla base di argomentazioni oggettive di pianificazione dell'insediamento, indipendentemente dalla disponibilità di singoli proprietari fondiari a sottoscrivere un accordo di compensazione.

Il Governo è quindi disposto a sottoporre al Gran Consiglio un progetto per l'adeguamento dell'art. 19 cpv. 3 LPTC ai sensi del presente incarico. Si impone tuttavia la seguente riserva: attualmente a livello federale sono in corso diverse procedure per una revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Nel quadro di questa revisione è tra l'altro in discussione il tema della compensazione del plusvalore di pianificazione. Secondo lo stato attuale della revisione, i Cantoni dovrebbero venire efficacemente obbligati ad attuare l'art. 5 LPT sulla compensazione del plusvalore, dietro comminatoria dell'applicazione di un divieto di azzonamenti in caso di omissione. Non è dunque escluso che in un prossimo futuro il Cantone dei Grigioni debba agire in ambito legislativo nel campo della compensazione del plusvalore direttamente in virtù del diritto federale, e precisamente nel senso dell'introduzione di un obbligo generalizzato a tutto il Cantone da ancorare nella LPTC di un'adeguata tassa sul plusvalore in caso di misure pianificatorie incrementanti il valore.

Considerato questo sviluppo a livello federale, è evidente che il presente incarico per l'adeguamento dell'art. 19 cpv. 3 LPTC può essere accettato unicamente facendo salva un'ulteriore necessità di agire a livello legislativo in forza del diritto federale, risultante dalle revisioni in corso della legge federale sulla pianificazione del territorio. Prima di procedere con l'elaborazione di un progetto secondo il presente incarico si deve attendere la conclusione delle revisioni del diritto federale, fino a quando cioè sarà stata fatta chiarezza in tal senso.

Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico in questo senso, ovvero con la riserva formulata.

01° marzo 2012