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Sessione: 12.06.2012
L'art. 105 della legge federale sulla circolazione stradale lascia ai Cantoni il diritto di istituire l'imposta sui veicoli e di riscuotere tasse.

L'art. 10 della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale nel Cantone dei Grigioni disciplina le imposte di circolazione per i veicoli a motore immatricolati. I veicoli sono quindi gravati ogni anno da un'imposta di circolazione. Tra questi veicoli rientrano anche i veicoli cingolati come i battipista. Come noto, per svolgere i loro compiti i battipista non utilizzano le strade, ma sono comunque gravati al 100 per cento dall'imposta di circolazione.

L'imposta di circolazione viene impiegata per il traffico stradale, ad esempio per: strade, manutenzione, infrastrutture del traffico, opere di protezione. In applicazione del principio di causalità, il legislatore richiede una chiara destinazione vincolata. Chi utilizza la rete stradale deve partecipare ai rispettivi costi tramite un'imposta di circolazione.

L'art. 12 della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale nel Cantone dei Grigioni disciplina l'esenzione dall'imposta. Si rinuncia interamente a imposte di circolazione ad esempio per veicoli del Cantone, veicoli d'intervento di istituzioni della sicurezza pubblica, nonché per quelli di istituzioni sanitarie e sociali riconosciute. L'art. 13 disciplina la riduzione dell'imposta. Una riduzione del 50% viene ad esempio concessa per ambulanze e per carri funebri privati che possono essere utilizzati solo a questo scopo.

A favore di un'esenzione dall'imposta di circolazione per veicoli battipista vi sono le ragioni seguenti:

• l'assenza di una relazione con la rete stradale (anche se secondo la dottrina e la giurisprudenza vigenti le piste da sci sono considerate superfici pubbliche di circolazione);

• l'esenzione o la riduzione per diversi altri veicoli a destinazione vincolata (obbligo dell'uguaglianza giuridica);

• l'ambiente economico e le condizioni quadro sempre più difficili per il settore degli impianti di risalita e per il settore turistico, nonché la riduzione della burocrazia;

• nessuna esenzione dall'imposta sugli oli minerali a livello federale per il prezzo del diesel (mozione 08.3604 del consigliere nazionale Roberto Schmidt), nonostante il mancato usufrutto e la disparità di trattamento rispetto ad altri settori (p.es. agricoltura).

Per questi motivi, le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di adeguare l'art. 12 (LALCStr; CSC 870.100) in modo tale che i veicoli battipista siano esentati dall'imposta di circolazione.

Samnaun, 12 giugno 2012

Tomaschett (Breil), Kunz (Coira), Jeker, Aebli, Albertin, Augustin, Barandun, Berther (Camischolas), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Caduff, Caluori, Campell, Casanova-Maron, Casutt, Casutt-Derungs, Cavegn, Claus, Clavadetscher, Conrad, Darms-Landolt, Della Vedova, Dermont, Dosch, Engler, Fallet, Fasani, Felix, Foffa, Fontana, Furrer-Cabalzar, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hartmann (Champfér), Hartmann (Coira), Heinz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jenny, Joos, Kleis-Kümin, Koch (Tamins), Kollegger (Coira), Kollegger (Malix), Komminoth-Elmer, Krättli-Lori, Kunz (Fläsch), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Montalta, Nick, Niederer, Niggli (Samedan), Parolini, Parpan, Perl, Peyer, Pfäffli, Righetti, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Tenchio, Tomaschett-Berther (Trun), Trepp, Troncana-Sauer, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Wieland, Berther (Segnas), Degonda, Kuoni

Risposta del Governo

Per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati nel Cantone dei Grigioni il detentore paga annualmente un'imposta di circolazione calcolata in linea di principio secondo la cilindrata o il peso totale del veicolo, ove in casi particolari non debbano essere applicate aliquote fisse. L'imposta ammonta al massimo a 3 000 franchi per i veicoli che vengono tassati secondo la cilindrata e al massimo a 5 000 franchi per i veicoli che vengono tassati secondo il peso totale. I dettagli sono fissati dal Gran Consiglio (art. 10 della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale; LALCStr; CSC 870.100). Non vengono riscosse imposte di circolazione per i veicoli del Cantone, per i veicoli d'intervento di istituzioni della sicurezza pubblica e per i veicoli d'intervento di istituzioni sanitarie e sociali riconosciute dal Cantone (art. 12 lett. a – c LALCStr). L'imposta di circolazione viene ridotta fino al 50 percento per i veicoli comunali non esentati dall'imposta di circolazione, nonché per i veicoli in servizio pubblico appositamente equipaggiati e per quanto essi vengano utilizzati per questo scopo (art. 13 cpv. 1 lett. b LALCStr). Tutti questi veicoli hanno in comune il fatto che il loro utilizzo rientra negli interessi della collettività. I veicoli battipista sono privi di questa qualifica, motivo per cui non si può parlare di disparità di trattamento.

Non corrisponde nemmeno al vero l'affermazione secondo cui manca un legame tra veicoli battipista e rete stradale. Un legame diretto è dato se si considera che i comprensori sciistici necessitano di strade d'accesso ampie e ben mantenute. È noto a tutti che accessi stradali scomodi sono generalmente adatti a tenere lontani potenziali clienti. È dunque giustificato richiedere anche ai detentori di simili veicoli un determinato contributo a copertura degli oneri stradali.

Il legislatore tiene già oggi conto in misura molto importante del fatto che i veicoli battipista non utilizzano o utilizzano poco la rete stradale assoggettandoli a una bassa un'imposizione forfetaria. Ad esempio, per le macchine semoventi, tra le quali rientrano i veicoli battipista, vengono riscosse imposte annue di 104.40 franchi (fino a 3 500 kg di peso totale), rispettivamente di 198.80 franchi (oltre i 3 500 kg di peso totale; art. 1 n. 10 dell'ordinanza del Gran Consiglio concernente le imposte sulla circolazione per veicoli a motore e rimorchi; CSC 870.120). Il peso totale medio dei 365 veicoli battipista immatricolati nei Grigioni è di 8 227 kg. Se questo "veicolo medio" venisse tassato secondo le normali aliquote di peso, a seconda della categoria di veicolo sarebbero annualmente dovuti tra i 1 123.20 e i 1 401.80 franchi, ovvero un importo da cinque a sette volte superiore.

Infine, si deve richiamare l'attenzione sul fatto che con effetto al 1° giugno 2012 il Governo ha portato da uno a tre anni la durata di validità delle autorizzazioni speciali richieste dal diritto federale per l'impiego di veicoli battipista. Anche per questa ragione, esso non vede più alcun margine di manovra per ulteriori misure di alleggerimento finanziario.

Per tutti questi motivi il Governo chiede di non accogliere il presente incarico.

20 agosto 2012