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Sessione: 27.08.2015
Nel quadro della trattazione della richiesta del Tribunale cantonale dei Grigioni riguardante la predisposizione di un messaggio governativo concernente la modifica dell'art. 21 LOG con l'obiettivo di aumentare i posti di giudice del Tribunale cantonale da cinque a sei, è emerso che l'ordinamento giuridico vigente è lacunoso e che mancano procedure applicabili. Né nella legge sul Gran Consiglio, né nel Regolamento organico del Gran Consiglio, né nella legge sull'organizzazione giudiziaria, né in un altro atto normativo cantonale si trovano risposte soddisfacenti riguardo a come gestire simili richieste dei tribunali cantonali che richiedono una decisione del Gran Consiglio. Secondo la volontà della Commissione di giustizia e sicurezza si deve porre rimedio a questa situazione.

Il Governo viene perciò incaricato di esaminare possibili soluzioni per risolvere questa situazione e di sottoporre delle proposte al Gran Consiglio.

Coira, 27 agosto 2015

Della Vedova, Danuser, Dosch, Kollegger, Komminoth-Elmer, Perl, Rosa, Salis, Steck-Rauch, Steiger

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 44 cpv. 2 della Costituzione cantonale (Cost. cant.; CSC 110.100), il Governo sottopone al Gran Consiglio progetti di modifica della Costituzione nonché disegni di leggi, ordinanze e decreti. Esso detiene il diritto di proposta riguardo alla legislazione, non detiene tuttavia il monopolio per quanto riguarda l'elaborazione di progetti. Anche il Gran Consiglio o singoli parlamentari, commissioni del Gran Consiglio e gruppi possono presentare proposte tramite un incarico o un'iniziativa parlamentare (art. 47 e art. 51 LGC). Per contro, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo non dispongono di un tale diritto di proposta. Essi possono rivolgersi direttamente al Gran Consiglio solo con riguardo a preventivo, conto annuale e rapporto annuale (cfr. art. 51a Cost. cant.). Il Governo è tenuto a inoltrare il progetto di preventivo dei Tribunali al Gran Consiglio senza variazioni. Tutt'al più esso può chiedere al Gran Consiglio la modifica di singole voci (messaggio quaderno n. 6/2006-2007, p. 513).

L'art. 51a è stato introdotto con la riforma giudiziaria 2006 (ottimizzazione dell'organizzazione giudiziaria cantonale). Esso rafforza la ripartizione dei poteri e l'amministrazione autonoma della giustizia, sancendo per il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo un diritto di proposta autonomo riguardo a preventivo, conto annuale e rapporto annuale. La possibilità di partecipazione è stata limitata intenzionalmente a preventivo, conto annuale e rapporto annuale e non estesa a tutti i progetti inerenti la giustizia, al fine di evitare che i tribunali intervengano nel processo politico (messaggio quaderno n. 6/2006-2007, p. 513).

Secondo la Commissione di giustizia e sicurezza vi è l'esigenza di disciplinare i rapporti tra il Tribunale cantonale, quello amministrativo e il Gran Consiglio al di là del preventivo, del conto annuale e del rapporto annuale.

Il Governo è disposto a esaminare varianti corrispondenti e ad accogliere in tal senso l'incarico di commissione.

28 ottobre 2015