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Sessione: 09.12.2015

Il principio di celerità, in particolare anche nella procedura amministrativa, risulta dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Dal 1° maggio 2014 sono in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) parzialmente riveduta e l'ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), parzialmente riveduta (LPT 1). Nel quadro dell'attuazione di LPT 1, i Cantoni dovranno procedere a degli adeguamenti nella propria legislazione cantonale. Dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) e dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110), nel quadro di questi adeguamenti si prevede di procedere a una valutazione globale riguardo alle possibilità di accelerare e semplificare le procedure per il rilascio della licenza edilizia e le procedure EFZ. Vanno considerati i seguenti punti della revisione:

 

- Per quanto risulti opportuno, i termini legali e i termini per l'evasione – segnatamente il termine di esposizione pubblica e di opposizione (art. 45 OPTC), la notificazione di decisioni edilizie e di progetti di costruzione soggetti all'EIA (art. 46 cpv. 3 OPTC) e le decisioni EFZ (art. 49 cpv. 2 OPTC) – devono essere abbreviati. Vi sono ad esempio altri Cantoni che prevedono termini di esposizione pubblica e di opposizione più brevi.

 

- È auspicata un'accelerazione delle procedure in relazione al diritto di ricorso delle organizzazioni ambientaliste esaminando il loro coinvolgimento nella procedura e rendendo possibile una loro partecipazione ad esempio a una procedura EFZ soltanto dopo l'avvenuta richiesta delle prese di posizione interne all'Ufficio (art. 104 LPTC).

 

- Nel caso di progetti di costruzione che necessitano di un'autorizzazione supplementare, un'accelerazione della procedura nei servizi coinvolti deve essere raggiunta ad esempio tramite termini per l'evasione.

 

- Per semplificare la procedura per il rilascio della licenza edilizia si prevede di ampliare e adeguare la lista di progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia (art. 40 OPTC); ai comuni deve essere data la possibilità di prevedere eccezioni supplementari. Va quindi esaminata una procedura elettronica per il rilascio della licenza edilizia quale complemento alla procedura cartacea.

 

- Nel rispetto del principio della proporzionalità, alla domanda di costruzione devono essere allegati soltanto i documenti e le comprove richiesti. In questo contesto è auspicata una semplificazione dei documenti e delle comprove da inoltrare (art. 42 cpv. 2 OPTC).

 

- In caso di necessità, nel quadro di progetti di costruzione complessi e di ampia portata, ai comuni deve essere data la possibilità di fare capo al sostegno degli specialisti del Cantone dei Grigioni e di presentare al Cantone su propria iniziativa una domanda di sostegno, nel rispetto dei principi della sussidiarietà e dell'autonomia dei comuni.

 

Il Governo viene perciò incaricato di sottoporre al Gran Consiglio le seguenti misure che andranno elaborate nel quadro della prossima revisione della LPTC e dell'OPTC:

 

1. riduzione della durata e accelerazione della procedura per il rilascio della licenza edilizia;

 

2. ampliamento dei progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia secondo l'art. 40 OPTC e introduzione della procedura elettronica per il rilascio della licenza edilizia;

 

3. semplificazione della procedura per il rilascio della licenza edilizia nel Cantone dei Grigioni;

 

4. sostegno ai comuni da parte del Cantone in sede di evasione di domande relative a progetti di costruzione complessi e di ampia portata.

 

Coira, 9 dicembre 2015

 

Crameri, Kunz (Coira), Koch (Igis), Aebli, Albertin, Alig, Berther (Disentis/Mustér), Blumenthal, Brandenburger, Burkhardt, Caluori, Casanova (Ilanz), Casanova-Maron (Domat/Ems), Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Davos Clavadel), Claus, Danuser, Davaz, Della Vedova, Dosch, Engler, Epp, Fasani, Felix (Haldenstein), Felix (Scuol), Giacomelli, Grass, Hartmann, Heiz, Hug, Joos, Kasper, Koch (Tamins), Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kuoni, Lorez-Meuli, Marti, Mathis, Michael (Castasegna), Monigatti, Müller, Nay, Niederer, Noi-Togni, Papa, Paterlini, Pedrini, Rosa, Salis, Schneider, Schutz, Steiger, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Coira), Tenchio, Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Valär, Vetsch (Klosters Dorf), von Ballmoos, Waidacher, Weber, Wieland, Zanetti, Andri, Berther (Segnas), Costa, Föhn, Natter, Ratti, Spreiter, Tuor

Risposta del Governo

Attualmente, il Governo si sta occupando dell'adeguamento della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) e la relativa ordinanza (OPTC) alla luce della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT 1) entrata in vigore il 1° maggio 2014. Secondo l'attuale scadenzario, il dibattito in Gran Consiglio è previsto per l'autunno 2017.

Si intende cogliere tale revisione della LPTC come occasione per sottoporre al Gran Consiglio tra l'altro richieste e proposte relative agli incarichi formulati nel presente intervento. Il Governo è quindi disposto ad accogliere il presente incarico.


In relazione alle richieste concrete contenute nel presente incarico già in questa sede è possibile formulare le seguenti osservazioni:

In relazione al 1° e al 3° punto dell'elenco: per quanto riguarda la procedura di autorizzazione, esiste in effetti ancora del potenziale di ottimizzazione a tutti i livelli, anche se la semplificazione, l'accelerazione e il coordinamento delle procedure sono già stati un tema importante nel quadro dell'ultima revisione della LPTC (2004). Secondo quanto esposto nell'incarico in oggetto, la prevista revisione della LPTC rappresenterà l'occasione per esaminare più da vicino, sulla base delle esperienze maturate, i termini di esposizione e di opposizione vigenti per una domanda di costruzione, nonché i termini per l'evasione da parte delle autorità (termini che del resto vengono rispettati nel 96 % di tutte le pratiche). Il problema maggiore riguardo alla durata delle procedure non sono necessariamente i termini legali concreti per l'esposizione e l'evasione, bensì è piuttosto rappresentato dal fatto che, purtroppo, spesso la documentazione inoltrata è insufficiente. A causa delle prescrizioni materiali sempre più complesse, i richiedenti e anche i comuni, ai quali spetterebbe di fatto la verifica circa la completezza della documentazione, molto spesso si trovano a dover affrontare un compito troppo gravoso. Un ulteriore problema consiste nel fatto che le autorità competenti per la verifica e il rilascio dell'autorizzazione non sempre dispongono di sufficienti risorse in termini di personale per poter far fronte alla mole di pratiche nei termini previsti.

In relazione al 2° punto dell'elenco: una verifica del coinvolgimento delle organizzazioni ambientaliste nella procedura è già stata prospettata nel 2013 in occasione della risposta all'incarico Parolini. È dubbio che si possa ottenere un'accelerazione della procedura se le prese di posizione delle organizzazioni ambientaliste devono essere inoltrate soltanto dopo l'inoltro delle prese di posizione da parte delle autorità specializzate interessate, come proposto nell'incarico; questo deve ancora essere esaminato in dettaglio.

In relazione al 4° punto dell'elenco: il presente incarico mira a un ampliamento dell'elenco di progetti di costruzione che non necessitano di autorizzazione contenuto nell'art. 40 OPTC. Nel quadro della revisione della LPTC sarà necessario esaminare in modo più approfondito se ciò è ammissibile con riferimento alla definizione di licenza edilizia fornita dal diritto federale e opportuno dal punto di vista dei terzi interessati da un progetto di costruzione. È interessante che in occasione dell'ultima revisione della LPTC siano stati soprattutto i comuni a opporsi a un elenco troppo ampio, poiché temevano di perdere il controllo sui processi edilizi sul proprio territorio comunale. Nell'art. 86 LPTC è perciò stata concessa ai comuni la competenza di restringere a loro volta l'elenco, diritto di cui si sono avvalsi numerosi comuni.

Per quanto riguarda la procedura elettronica per il rilascio della licenza edilizia menzionata nell'incarico, essa è stata trattata all'interno della strategia informatica del Governo. Gli accertamenti in merito sono previsti per gli anni 2017/18. In considerazione dei compiti che si presenteranno nel settore della digitalizzazione (ad es. catasto RDPP, modelli minimi di geodati conformemente alla legislazione sulla geoinformazione) va tenuto conto anche delle risorse finanziarie e in termini di personale di cui dispone l'Ufficio per lo sviluppo del territorio.

In relazione al 5° punto dell'elenco: per quanto riguarda la documentazione relativa alla domanda di costruzione da inoltrare vi è necessità di agire dato che, di tanto in tanto, certe autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni richiedono degli accertamenti effettivamente superflui. – Con l'art. 80 MLE si è già provveduto all'armonizzazione richiesta della documentazione a livello cantonale.

In relazione al 6° punto dell'elenco: nella nuova legge sullo sviluppo economico (LSE) è stato introdotto lo strumento del "coordinamento delle procedure orientato ai progetti" e sono state create le corrispondenti risorse presso l'Ufficio dell'economia e del turismo competente. Per il resto, rientra tra i compiti quotidiani degli uffici cantonali sostenere al meglio i comuni in pratiche complesse o questioni giuridiche se le risorse umane lo consentono e ciò non comporta rischi sotto il profilo dell'imparzialità delle autorità competenti per le autorizzazioni.

24 febbraio 2016