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Sessione: 18.10.2016

L'introduzione di zone 30 sulle strade secondarie e, dove necessario, anche sulle strade principali è di grande vantaggio per tutti gli utenti delle strade. Il numero di incidenti e feriti diminuisce nettamente e anche le immissioni foniche si riducono in modo sostanziale, ciò senza provocare svantaggi degni di nota e con spese minime.

 

Fino a 4-5 anni fa il Cantone dei Grigioni era un esempio per tutta la Svizzera per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni per zone 30. I comuni potevano far commissionare le necessarie perizie per l'introduzione di zone 30 con un onere amministrativo ragionevole, che corrispondeva a una documentazione di poche pagine, e spese spesso nettamente inferiori a 10'000 franchi.

 

Con la sentenza del Tribunale federale a favore della zona 30 a Sumvitg e la nuova direttiva cantonale "Moderazione del traffico all'interno delle località" basata su tale sentenza, l'onere per una relativa perizia nonché le spese ad essa legate per i comuni sono raddoppiati o addirittura triplicati. Questo onere supplementare è difficilmente spiegabile, dato che dal 2002 a livello federale valgono gli stessi requisiti per una perizia relativa a una zona 30 ai sensi di un "breve rapporto".

 

Domande al Governo:

 

1. Il Governo non condivide l'opinione secondo cui l'introduzione di zone 30, come lo era un tempo, debba avvenire ancora in modo semplice, veloce e non burocratico?

 

2. Quale ruolo possono e devono assumere le zone 30 nel quadro del risanamento delle strade cantonali esposte ai rumori richiesto dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente entro il 2018?

 

3. Stando a un articolo pubblicato sul Bündner Tagblatt del 22.09.2016, vi sono 26 domande in sospeso e 11 richieste in sospeso relative a zone 30 in attesa di una risposta da parte del Cantone. Entro quando i comuni interessati riceveranno una risposta positiva?

 

Coira, 18 ottobre 2016

 

Deplazes, Baselgia-Brunner, Atanes, Bucher-Brini, Cahenzli-Philipp, Caviezel (Coira), Danuser, Dosch, Gartmann-Albin, Jaag, Jenny, Kappeler, Lamprecht, Locher Benguerel, Lorez-Meuli, Monigatti, Niggli-Mathis (Grüsch), Pedrini, Perl, Pult, Steiger, Thöny, von Ballmoos, Cantieni, Degiacomi, Horrer, Vassella

Risposta del Governo

Nell'art. 4a cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), la Confederazione ha stabilito che la velocità massima generale nelle località è di 50 km/h. Per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità competente può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità su determinati tratti di strada. Prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia per chiarire se il provvedimento è necessario, opportuno oppure se sono da preferire altre misure (cfr. art. 108 cpv. 2 e 4 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale [OSStr; RS 741.21]).

1. Nel 2001 la Confederazione ha semplificato l'introduzione delle zone 30, fatto che nei Grigioni ha portato a un forte aumento delle domande. In seguito, la Commissione cantonale per la determinazione della velocità massima differenziata nel traffico stradale (Commissione) ha elaborato la direttiva cantonale "Moderazione del traffico all'interno delle località" (direttiva), approvata dal Governo il 15 marzo 2005. Essa serviva da strumento per garantire una parità di trattamento giuridico. La direttiva conteneva diversi criteri decisionali relativi all'introduzione di zone 30. Un criterio centrale e semplice da applicare era il cosiddetto valore V-85, il quale corrisponde alla velocità alla quale viaggia l'85% di tutti gli utenti della strada.

Nel quadro di un ricorso relativo alla mancata inclusione della strada principale a Sumvigt, il Tribunale amministrativo dei Grigioni è giunto alla conclusione che il valore V-85 sarebbe poco adatto a chiarire la necessità di una zona 30. In questioni specifiche, in assenza di motivi vincolanti non ci si potrebbe inoltre scostare da una perizia ed eventuali deroghe dovrebbero essere motivate. Il Tribunale federale ha poi confermato la decisione (DTF 139 II 145).

La perizia è quindi risultata un criterio decisionale centrale e il margine di apprezzamento delle autorità responsabili si è ridotto sensibilmente. L'Ufficio federale delle strade USTRA aveva esaminato la perizia di Sumvitg in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale federale e aveva constatato che tale perizia risultava imprecisa e incompleta in diversi punti. In generale si sono potute constatare ampie differenze qualitative in particolare nelle perizie più complesse che includevano strade orientate al traffico. Al fine di rispettare la giurisprudenza del Tribunale federale e di garantire la qualità necessaria della perizia, la direttiva doveva essere adeguata.

Il procedimento in sé non è né più complicato, né più burocratico di prima e grazie all'aumento del numero di sedute della Commissione oggi le domande dei comuni possono essere trattate in maniera più rapida. Solamente la perizia deve essere sottoposta a requisiti più severi. A seguito delle direttive del diritto federale e giudiziarie, ritornare alla vecchia prassi cantonale non è possibile. Tuttavia, attualmente a livello federale si sta discutendo di abbandonare l'obbligo di redigere una perizia per l'introduzione di zone 30 su strade orientate all'insediamento.

2. La velocità massima generale può essere ridotta ai fini della protezione contro l'inquinamento fonico se in questo modo si diminuiscono emissioni eccessive a carico dell'ambiente ai sensi della legislazione sulla protezione dell'ambiente e viene garantito il principio della proporzionalità. Per verificare se una riduzione della velocità rappresenta una misura proporzionata ai fini della protezione contro l'inquinamento fonico è necessario osservare che le strade cantonali sono fondamentalmente considerate strade orientate al traffico. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'introduzione di zone 30 su strade orientate al traffico è ammessa solo eccezionalmente e alle condizioni di cui all'art. 108 cpv. 2 OSStr (DTF 136 II 539, consid. 2.2).

L'Ufficio tecnico dei Grigioni sta elaborando insieme all'Ufficio per la natura e l'ambiente diversi progetti di risanamento fonico di strade cantonali, in parte includendo strade comunali. I progetti vengono coordinati con le procedure per zone 30 pendenti presso la Polizia cantonale e presso il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

3. Attualmente presso la Polizia cantonale sono 27 le domande di comuni pendenti e per quanto riguarda tre comuni sono in corso degli accertamenti. Per 20 delle 27 domande la Polizia cantonale è in attesa dell'inoltro della perizia da parte dei comuni. Sette si trovano in fase di accertamento o autorizzazione. Per quanto concerne altre due zone 30 già autorizzate, i comuni devono ancora installare la segnaletica. Attualmente la Commissione si riunisce quattro volte all'anno per valutare le domande inoltrate. Non appena sono disponibili le domande dei comuni, incl. le perizie, esse vengono elaborate dalla Polizia cantonale e trattate durante la successiva seduta della Commissione.

12 gennaio 2017