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Sessione: 07.12.2016

Una pratica di „suicidio assistito“ - su di una persona proveniente dall’estero - avvenuta sul territorio del Comune di San Vittore, in data 18.10.2016, senza che l’autorità comunale fosse informata sulla destinazione dell’appartamento nel quale si è svolta e che si trattasse di un’operazione lucrativa (per le quali operazioni lucrative deve essere chiesto un permesso), suscita interrogativi che devono essere posti all’Esecutivo cantonale. Senza entrare nel merito delle regole legali basilari dell’aiuto al suicidio che sembrano non essere state infrante, e senza riferimento alla questione etica, sorgono domande sulla prassi come tale e sui personaggi che ruotano intorno a procedure che potrebbero degenerare in un fenomeno di „turismo della morte“ nel Moesano.

Il Moesano è a diretto contatto con il Ticino e ne conosce le problematiche, inclusi gli interventi politici per ovviare a situazioni scorrette o di disagio che dipendono in parte dalla vicinanza del Ticino all’Italia. In quest’ottica i parlamentari ticinesi si sono – e questo non più tardi della primavera 2016 – adoperati per chiarire eventi di „suicidio assistito“ sul loro territorio. Riuscendo ad impedire l’azione di società e persone estere che agivano, in campo sanitario, senza la dovuta formazione e senza la trasparenza in merito alla quantità dei suicidi, alle modalità, agli introiti che da questi derivavano, senza l’informazione sulla nazionalità delle persone decedute, alla localizzazione delle loro Società o Associazioni (vedi atti parlamentari dei ticinesi Ghisletta e Dadò e Rückert, quest’ultimo del 6 maggio 2016), ecc. Lo sguardo veniva posto dai parlamentari in modo particolare sull’Associazione Liberty Life, la titolare della quale era stata a fine 2015, privata dal Consiglio di Stato ticinese, dell’autorizzazione ad operare. La persona in questione si era quindi stabilita, con la sua Associazione che porta oggi il nome di Nuovi Orizzonti, da Biasca (TI) a Cama (GR). Dal Registro di commercio si evincono continue liquidazioni e nuove costituzioni di detta società, l’ultima al 06.09.2016, mentre la titolare sembra non aver mai chiesto l’autorizzazione per esercitare nei Grigioni. Cosa questa che fa supporre che all’interno di questa associazione operino altre figure professionali, di dubbia competenza e personalità (come si è potuto appurare) in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Cantone dei Grigioni.

Al fine d’impedire l’espandersi sul nostro territorio (in Ticino si è corso ai ripari) di un fenomeno che si presta ad infrazioni dal punto di vista sia della procedura (clandestinità), che della dignità della persona (luoghi, metodi, persone equivoche) e del guadagno facile o illecito (somme troppo alte in relazione alla prestazione), chiedo al lodevole Governo se:

1. È a conoscenza di una rete di professionisti della sanità che operano, più o meno illegalmente nel Moesano?

2. Dispone il Canton Grigioni di un programma di controllo della formazione e della qualità delle prestazioni mediche ed infermieristiche dei liberi professionisti, soprattutto di quelli provenienti dall’estero?

3. Chi pratica il „suicidio assistito“, dato che lo stesso prevede un certo qual tipo di assistenza, di quali competenze professionali deve disporre?

4. Esistono protocolli da seguire - per coloro che, nel Cantone dei Grigioni, praticano il „suicidio assistito“ - che ricalchino le direttive della Commissione centrale di etica dell’Accademia Svizzera delle scienze mediche?

5. Da chi vengono coperte le spese (polizia, medici, documentazione) per persone che vengono dall’esterno (estero, altri cantoni)?

6. Quali informazioni a questo proposito devono ricevere i Comuni?

Coira, 7 dicembre 2016

Noi-Togni, Della Vedova, Atanes, Burkhardt, Crameri, Deplazes, Dermont, Joos, Michael (Castasegna), Monigatti, Papa, Zanetti, Derungs, Lombardi, Wellig

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 10 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), ognuno ha diritto alla vita e alla libertà personale. La risposta al quesito in quale misura il diritto alla vita comprenda anche il diritto di poter decidere autonomamente sulla propria morte, oltre che da aspetti giuridici dipende anche dalla posizione etica e religiosa di fondo della singola persona. La valutazione in chiave etico-religiosa riguardo all'eutanasia e all'accompagnamento alla morte rappresenta una decisione strettamente personale che dipende dalle circostanze del caso singolo. Di conseguenza il Governo non si ritiene legittimato a fornire una valutazione in chiave etico-religiosa dell'eutanasia e dell'accompagnamento alla morte.

Per quanto concerne la valutazione giuridica, è necessario distinguere se si tratta di eutanasia attiva diretta, attiva indiretta o passiva. Conformemente all'art. 111 (omicidio intenzionale), all'art. 113 (omicidio passionale) oppure all'art. 114 (omicidio su richiesta della vittima) del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), l'eutanasia attiva diretta (omicidio finalizzato ad abbreviare le sofferenze di un'altra persona) è punibile. L'eutanasia indiretta attiva (allo scopo di alleviare le sofferenze vengono somministrate sostanze che quale effetto collaterale possono abbreviare la durata della vita) e quella passiva (rinuncia ad avviare o interruzione di misure di sopravvivenza) non sono invece disciplinate a livello di legge. In linea di principio esse sono ammesse. Conformemente all'art. 115 CP viene punito chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto.

I suicidi accompagnati rappresentano decessi sospetti che devono essere notificati alla Procura pubblica. In seguito alla notifica, quest'ultima effettua un procedimento per verificare se una persona coinvolta abbia tenuto una condotta penalmente rilevante.

Risposta alle domande:

1. Il Governo non è a conoscenza di reti di professionisti della sanità che offrono interventi di eutanasia nel Moesano. In questo contesto è necessario rilevare che offrire interventi di eutanasia indiretta o passiva non è un'attività soggetta ad autorizzazione.

2. No. Conformemente all'art. 58 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) in unione con l'art. 77 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), la garanzia della qualità è di responsabilità dei fornitori di prestazioni o delle loro organizzazioni. Le modalità d'esecuzione sono regolate in convenzioni stipulate con gli assicuratori o le loro organizzazioni.

Sia cittadini svizzeri, sia cittadini stranieri sono tenuti a rispettare le prescrizioni federali e cantonali in materia di polizia sanitaria o di garanzia della qualità.

Sotto il profilo giuridico l'eutanasia indiretta attiva o l'eutanasia passiva non costituiscono prestazioni di cura ai sensi della pertinente legislazione federale o cantonale. L'eutanasia può eventualmente essere qualificata come assistenza o accompagnamento. Anche questi ultimi non sono soggetti alla legislazione pertinente né a livello federale, né a livello cantonale. Di conseguenza, questi professionisti della sanità non sono soggetti alla legislazione corrispondente.

Quando viene a conoscenza di infrazioni contro la legislazione sull'igiene pubblica, l'Ufficio dell'igiene pubblica interviene contro i contravventori.

3. Non esistono prescrizioni di legge in merito alla formazione di cui deve disporre una persona che offre eutanasia indiretta attiva o eutanasia passiva.

4. Dato che non esistono prescrizioni di legge per quanto concerne i requisiti professionali e gli obblighi professionali degli operatori che offrono eutanasia indiretta attiva o eutanasia passiva, per tali operatori non possono essere dichiarate applicabili le direttive dell'Accademia Svizzera delle scienze mediche.

5. In base alla giurisprudenza pertinente del Tribunale cantonale (Tribunale cantonale del 20 luglio 2011 nella causa J.N.), in caso di sospensione di un procedimento avviato dalla Procura pubblica, le spese per un procedimento in seguito a un caso di eutanasia, di norma le spese per tale procedimento sono a carico delle casse dello Stato. Il concetto di spese procedurali comprende tutti gli emolumenti a copertura delle spese e dei disborsi nel caso concreto (art. 422 Codice di diritto processuale penale svizzero, CPP; RS 312.0).

6. In base al fatto che i comuni non costituiscono parti né nel procedimento di polizia dell'igiene pubblica, né nel procedimento penale, una trasmissione di informazioni riguardo all'eutanasia sul loro territorio non è ammissibile né sotto il profilo del diritto processuale, né sotto il profilo della protezione dei dati.

22 febbraio 2017