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Sessione: 19.04.2017

Nei soli mesi di gennaio e di febbraio di quest'anno, nel Cantone dei Grigioni sono stati 30 gli ovini sbranati da lupi nelle immediate vicinanze di stalle e all'interno di recinti. Dal rapporto "Wölfe im Kanton Graubünden 2016" risulta che su tutto l'arco dell'anno precedente sono stati registrati 55 casi di ovini sbranati. Gli episodi più recenti, in cui i lupi sono entrati nelle stalle o in spazi recintati, fanno sorgere dubbi sull'efficacia delle misure adottate finora per la protezione del bestiame. Per i detentori di bestiame è fondamentale potersi fidare delle raccomandazioni fornite dalle autorità per quanto riguarda le misure di protezione del bestiame. Proprio nel caso di aziende con pochi ovini ci si chiede se debba essere accettato l'onere aggiuntivo per una protezione del bestiame efficace o se rinunciare alla detenzione di ovini rappresenta un'alternativa. Inoltre non è dato sapere quali saranno gli effetti della maggiore presenza di grandi predatori sugli altri detentori di bestiame (capre, bovini, ecc.).

Per il giudizio di infrazioni alla legislazione federale, il diritto federale tiene in particolare considerazione lo scopo di utilizzo di cani da protezione del bestiame, senza dover avviare procedimenti penali superflui contro i proprietari di cani di questo tipo. Nel Cantone dei Grigioni non esiste una tale disciplina. Ciò può comportare l'avvio di procedimenti contro detentori di cani da protezione del bestiame a seguito di infrazioni alla legislazione cantonale (segnatamente la legge sulla veterinaria e la legislazione sulla caccia). Tali procedimenti penali risultano molto complicati e spiacevoli per tutte le parti interessate, ragione per cui si pone la questione se sia necessario tenere conto della particolare situazione dei cani da protezione del bestiame e segnatamente del loro scopo di utilizzo nella legislazione cantonale.

Il lupo è un animale protetto a livello nazionale, ragione per cui a livello cantonale è solamente possibile rendere note le conseguenze in maniera trasparente. Le firmatarie e i firmatari richiedono al Governo di prendere posizione in maniera dettagliata e completa in merito ai costi che la presenza del lupo genera nel Cantone dei Grigioni (inclusi i costi assunti dalla Confederazione) nonché all'efficacia della protezione del bestiame. Inoltre, spesso gli organi di vigilanza della caccia dovrebbero essere al corrente se e dove un lupo è presente in una regione. Non esiste ancora un'allerta istituzionalizzata indirizzata ai detentori di bestiame in caso di arrivo di un lupo nella regione. Quest'ultima risulterebbe tuttavia opportuna affinché i detentori di animali possano prepararsi tempestivamente ad affrontare i pericoli correlati alla presenza di lupi e possano adottare le misure necessarie.

Le firmatarie e i firmatari desiderano pertanto sapere quanto segue dal Governo:

1. Quali misure di protezione del bestiame vengono adottate nei Grigioni, come valuta il Governo l'efficacia delle misure di protezione del bestiame adottate finora e l'esigibilità di queste ultime dai detentori di animali (quest'ultima è un elemento importante soprattutto per aziende di piccole dimensioni)?

2. Quali costi, inclusi quelli assunti dalla Confederazione, sono stati causati dai lupi negli ultimi cinque anni (con indicazione dei valori per ciascun anno) nel Cantone dei Grigioni, in particolare a carico dell'Ufficio per la caccia e la pesca, del Plantahof e dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (incluse le ore di lavoro) e di eventuali altri Dipartimenti/Uffici, in particolare anche per attività di formazione, consulenza, ecc.?

3. Il Governo è disposto a introdurre un sistema di allerta istituzionalizzato concernente grandi predatori nei Grigioni in qualità di misura per la protezione del bestiame?

4. Quali possibilità vi sono oggi per abbattere lupi in maniera mirata e in quale misura il Governo ravvisa la necessità di adeguare le basi giuridiche (a livello nazionale ed eventualmente a livello cantonale)?

5. Il Governo ravvisa la necessità di procedere ad adeguamenti legislativi al fine di non avviare procedimenti penali superflui a carico di detentori di cani da protezione del bestiame, in analogia a quanto previsto dalla legislazione federale?

Coira, 19 aprile 2017

Crameri, Heinz, Niggli (Samedan), Albertin, Atanes, Berther (Disentis/Mustér), Bleiker, Blumenthal, Brandenburger, Bucher-Brini, Burkhardt, Caduff, Caluori, Casanova (Ilanz), Casty, Cavegn, Clalüna, Danuser, Darms-Landolt, Davaz, Della Vedova, Dermont, Dosch, Epp, Fasani, Felix (Scuol), Florin-Caluori, Geisseler, Giacomelli, Grass, Hitz-Rusch, Hug, Jeker, Jenny, Kasper, Koch (Tamins), Komminoth-Elmer, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Lamprecht, Lorez-Meuli, Märchy-Caduff, Mathis, Michael (Donat), Monigatti, Müller, Nay, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pedrini, Salis, Schneider, Schutz, Stiffler (Davos Platz), Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Toutsch, Valär, Weber, Widmer-Spreiter, Zanetti, Berther (Segnas), Cantieni, Gugelmann, Lombardi, Pfister, Spreiter

Risposta del Governo

Domanda 1: Attualmente esistono due tipologie di misure di protezione del bestiame. L'impiego di cani da protezione del bestiame è considerata una misura efficace. Le reti da pascolo elettrificate sono considerate una protezione di base (tipo Flexinet, altezza 90 cm, elettrificazione con circuito chiuso). Un recinto con almeno quattro cavi (quello più basso al massimo 15 cm, quello più alto almeno 90 cm sopra il suolo) viene equiparato alla rete da pascolo.

In linea di principio è riconosciuta l'efficacia di entrambe le misure. Esse vengono raccomandate e applicate. Nella prassi l'efficacia dipende però dalle condizioni naturali (ad es. topografia e incespugliamento del pascolo), dalla capacità di apprendimento dei grandi predatori e da numerosi altri fattori di influenza come la dimensione e la gestione del gregge, la qualità dei cani da protezione, la tipologia e l'entità della sorveglianza ecc. Per tale ragione in ogni caso è necessario avvalersi di una consulenza.

L'esigibilità è rilevante soprattutto per quanto riguarda l'indennizzo di predazioni e la protezione degli animali. In base alle informazioni raccolte con il monitoraggio della selvaggina, l'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) rileva che bisogna ritenere che nei Grigioni i lupi possano farsi notare ovunque e in qualsiasi momento. Da ciò non si deve però dedurre che ovunque nel Cantone debbano essere adottate misure di protezione stabilmente in ogni azienda. Ciò poiché numerosi lupi non si fanno notare per aver sbranato animali da reddito, mentre finora solo il comportamento di pochi individui (ad es. il lupo M75) è stato rilevato quale fuori dal comune e imprevedibile. Sulla superificie agricola utile (SAU), anche la recinzione elettrificata con circuito chiuso è considerata esigibile, in particolare dopo una predazione o se è lecito attendersi ulteriori predazioni. Tale misura può essere attuata immediatamente. Nelle zone d'estivazione con regime di pascolo libero l'esigibilità deve essere valutata in maniera molto diversa. A seguito delle sfide particolari, ciascuna azienda d'estivazione sarà sottoposta ad accertamenti separatamente e beneficerà di una consulenza individuale. Non è possibile formulare affermazioni generali, ad es. né cani da protezione, né recinizioni possono essere considerati impiegabili e quindi esigibili in ogni caso. È necessario rilevare che l'implementazione dell'impiego di cani da protezione di norma richiede tra uno e due anni di tempo. La recinzione in tempi brevi dopo predazioni invece può essere effettuata immediatamente, a condizione che la zona e l'ubicazione lo permettano e che tale attività sia quindi anche esigibile.

Domanda 2: Costi in franchi svizzeri per personale, materiale, spese e presso l'UCP, inoltre per indennizzi di predazioni per anno e ufficio

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Domanda 3: In linea di principio sarebbe possibile far istituire un sistema di allerta istituzionalizzato. Oltre al dispendio da non sottovalutare, è però necessario rilevare che la presenza di un lupo o di un orso, una volta nota, secondo le esperienze maturate si diffonde molto rapidamente a livello di privati cittadini. Inoltre, lupi e orsi sono in grado di spostarsi su grandi distanze in breve tempo. Tale ampio raggio d'azione comporta dei limiti per i sistemi d'allerta e le aziende potrebbero sentirsi erroneamente al sicuro dopo aver appreso di una segnalazione in una zona lontana (lo stesso vale per una segnalazione non avvenuta). Inoltre, un sistema di allerta istituzionalizzato non dovrebbe indurre ad adottare solo una misura momentanea in caso di segnalazione (dislocamento, messa in stalla, presenza personale) invece di una misura di protezione duratura eventualmente necessaria. Ciononostante sarebbe importante che i detentori di animali e la sorveglianza disponessero di informazioni aggiuntive relative alla presenza di grandi predatori. Per questo il Cantone verifica l'idoneità relativa all'impiego di sistemi di allerta per la protezione del bestiame. I risultati non sono ancora disponibili.

Domanda 4: Attualmente i Cantoni possono disporre l'abbattimento di singoli lupi in due casi: quando il pericolo per gli esseri umani è elevato e i danni ad animali da reddito sono considerevoli. Gli sviluppi richiedono urgenti correzioni per quanto concerne le possibilità di intervenire previste dalla legge. I Cantoni necessitano di margini di manovra più ampi riguardo a lupi che notoriamente provocano danni e che presentano comportamenti problematici nonché a interventi regolatori concernenti branchi di lupi.

Domanda 5: Non sussiste alcuna necessità di adeguamento delle basi legislative cantonali. In base al diritto federale, incidenti con cani devono essere segnalati all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali, più precisamente da diverse persone (veterinari, medici, ecc.), indipendentemente dallo scopo di utilizzo del cane. Questi casi vegono sottoposti ad accertamenti nell'Ufficio, in parte con il coinvolgimento della polizia. Se sono interessati cani di protezione ufficiali, viene coinvolto l'incaricato per la protezione del bestiame del Plantahof. In circa la metà degli incidenti con cani viene sporta una denuncia penale. Nel procedimento penale viene analizzato se il proprietario del cane può essere accusato di violazione dell'obbligo di diligenza. In tale contesto viene tenuto conto di tutte le circostanze nel caso specifico, tra cui anche lo scopo di utilizzo del cane. Inoltre, nel procedimento penale la Confederazione non prevede eccezioni concernenti i cani da protezione.

22 giugno 2017