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Sessione: 14.02.2018

Nella risposta alla mia interpellanza concernente il finanziamento della Centrale per chiamate d'emergenza sanitaria CES 144 nel Cantone dei Grigioni, il Governo nega la necessità di una regolamentazione uniforme del finanziamento per tutti i numeri di emergenza (117, 118 e 144) nel Cantone.

Le firmatarie e i firmatari non capiscono perché nel Cantone dei Grigioni dovrebbero essere applicate regole di finanziamento diverse per i numeri di emergenza. L'esercizio della CES 144 è un compito a tutela della popolazione e del suo benessere (servizio pubblico) e i relativi costi devono perciò essere assunti dal Cantone. Tali costi non dovrebbero essere accollati a persone malate e infortunate, in particolare anche in considerazione del fatto che dal mese di novembre 2017 la CES 144 viene gestita direttamente dal Cantone.

Proprio nel fatto che tutti i numeri di emergenza vengono a titolo di novità gestiti sotto il tetto del Cantone vediamo un'opportunità per semplificare ulteriormente l'onere e i processi amministrativi.

Le firmatarie e i firmatari chiedono pertanto l'abrogazione senza sostituzione dell'art. 52 cpv. 3 della legge sulla cura degli ammalati nonché dell'art. 46 della relativa ordinanza.

Coira, 14 febbraio 2018

Bucher-Brini, Geisseler, Niggli-Mathis (Grüsch), Albertin, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther (Disentis/Mustér), Blumen¬thal, Bondolfi, Caduff, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casanova (Ilanz), Casty, Cavegn, Caviezel (Coira), Clalüna, Crameri, Danuser, Darms-Landolt, Della Vedova, Deplazes, Dermont, Dosch, Engler, Epp, Fasani, Florin-Caluori, Foffa, Giacomelli, Gunzinger, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jeker, Kasper, Komminoth-Elmer, Kunfermann, Lamprecht, Locher Benguerel, Lorez-Meuli, Märchy-Caduff, Marti, Monigatti, Niederer, Noi-Togni, Papa, Perl, Peyer, Pfenninger, Pult, Sax, Schneider, Steck-Rauch, Tenchio, Thomann-Frank, Thöny, Troncana-Sauer, Widmer-Spreiter, Zanetti, Berther (Segnas), Costa, Gugelmann, Stäbler

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 52 cpv. 3 della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA; CSC 506.000), le persone trasportate dal servizio preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario di un ospedale pubblico allertato dal posto centrale di coordinamento devono partecipare alle spese d'esercizio del posto di coordinamento (CES 144). L'ammontare della partecipazione viene stabilito dal Governo e ammonta ad al massimo 200 franchi per intervento disposto dal posto di coordinamento. L'importo stabilito va fatturato dall'ospedale e inoltrato al posto di coordinamento.

Conformemente all'art. 46 cpv. 1 dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati (OLCA; CSC 506.060), per tutti gli interventi disposti dalla Centrale per chiamate d'emergenza sanitaria 144 vanno fatturate le forfetarie seguenti: 50 franchi per interventi primari dei livelli d'urgenza 1 e 2 (lett. a) e 30 franchi per tutti gli altri interventi (lett. b).

La revisione totale della legge sulla cura degli ammalati è stata discussa dal Gran Consiglio il 30 agosto 2017 (PGC 2017/2018, p. 73). Nel quadro della revisione totale formale, l'art. 52 cpv. 3 LCA è stato completato dal punto di vista materiale. La presidente della commissione ha fatto esplicitamente osservare che a titolo di novità la partecipazione alle spese di esercizio sarebbe stata stabilita nella legge. Tale adeguamento è stato approvato senza che nessuno abbia chiesto di prendere la parola ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Nell'interesse della sicurezza giuridica non è opportuno abrogare nuovamente tale disposizione dopo sei mesi di validità, dopo che il Gran Consiglio l'aveva approvata all'unanimità in data 30 agosto 2017.

Inoltre il Governo ha fatto uso solo con grande moderazione della competenza delegatagli dal Gran Consiglio nell'art. 52 cpv. 3 LCA e si è mantenuto ben al di sotto del limite concessogli dalla disposizione sopracitata, pari a 200 franchi.

Con decreto del 19 dicembre 2017 (prot. n. 1085), il Governo ha spiegato di ritenere giustificata, in osservanza della decisione del Gran Consiglio, una partecipazione da parte delle persone trasportate da un servizio preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario di un ospedale pubblico alle spese di esercizio della CES 144. In tale decreto il Governo ha anche messo in evidenza il fatto che, nel confronto intercantonale, l'ammontare della partecipazione è adeguato.

Le spese per l'esercizio della CES 144 costituiscono parte delle spese del servizio di salvataggio. Il contributo complessivo delle forfetarie per chiamata riscosse nel 2017 ammonta a 511 140 franchi. Se questi proventi dovessero venir meno, essi dovrebbero essere compensati tramite contributi del Cantone. Le prospettive finanziarie del Cantone nonché le corrispondenti direttive sono tali per cui queste spese supplementari per l'esercizio della CES 144 dovrebbero essere compensate in altro modo. In primo piano vi sarebbero gli altri contributi al servizio di salvataggio, innanzitutto i contributi agli ospedali per il servizio di salvataggio pari a oltre 4,5 milioni di franchi all'anno. I ricavi dalle forfetarie per chiamata potrebbero essere compensati tramite una riduzione dei contributi agli ospedali per il servizio di salvataggio pari a circa l'undici per cento. Mentre i servizi ambulanza più grandi sarebbero probabilmente in grado di compensare questa riduzione del sostegno finanziario da parte del Cantone con una corrispondente riduzione delle prestazioni, non sarebbe probabilmente da escludere che i servizi ambulanza degli ospedali più piccoli si trovino costretti a cessare la propria attività.

Il Governo ritiene che una cancellazione della partecipazione ai costi della persona trasportata sotto forma di forfetaria per chiamata non sia indicata né nell'interesse della sicurezza giuridica, né per via delle conseguenze finanziarie e in considerazione dell'adeguatezza dell'ammontare di tale partecipazione nel confronto intercantonale.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

18 aprile 2018