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Sessione: 14.02.2018

L'11 giugno 2013 il Gran Consiglio ha approvato con 94 voti favorevoli, 1 voto contrario e 0 astenuti una revisione parziale della legge sulle imposte che prolunga da 10 a 15 anni il termine di prescrizione assoluto del diritto di tassare. Tale revisione è entrata in vigore lo stesso anno. Nel messaggio dell'11 febbraio 2013 il Governo ha motivato l'intento con singoli procedimenti per i quali vi era il rischio che intervenisse la prescrizione assoluta del diritto di tassare. Se il termine di prescrizione non fosse stato prolungato, il Cantone avrebbe potuto perdere "in singoli casi importi fiscali molto elevati" (messaggio del Governo, quaderno n. 15/2012-2013, p. 953). Anche per ragioni di equità fiscale e di parità di trattamento giuridico di tutti i contribuenti si dovrebbe evitare "che la prescrizione del diritto di tassare intervenga prima ancora che l'autorità di tassazione abbia avuto la possibilità di tassare il corrispondente anno fiscale o la corrispondente fattispecie" (messaggio del Governo, quaderno n. 15/2012-2013, p. 951). Durante il dibattito in Gran Consiglio, Barbara Janom Steiner, in veste di Consigliera di Stato competente per il dossier, ha sottolineato che in questi singoli casi si tratterebbe di "crediti fiscali milionari" e ha posto la domanda retorica: "Signore e signori granconsiglieri, lo Stato deve veramente restare a guardare mentre crediti fiscali milionari svaniscono?" (protocollo del Gran Consiglio, 11 giugno 2013, p. 1033).

Il 26 giugno 2017 il Regionaljournal Graubünden ha riferito della sentenza del 4 aprile 2017 del Tribunale amministrativo grigionese (A 15 60 e A 15 61) secondo la quale nel 2003 Remo Stoffel, ricorrendo a una società di comodo, non avrebbe dichiarato correttamente utili elevati. Come si evince dalla sentenza di 200 pagine, il Tribunale ha dato in ampia misura ragione alle autorità fiscali. Il 27 giugno 2017 il Regionaljournal ha inoltre riferito del fatto che Remo Stoffel avrebbe impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale e che perciò vi sarebbe il rischio di prescrizione dei crediti fiscali. Il Tribunale federale dovrebbe decidere entro fine 2018, in caso contrario il termine di prescrizione risulterebbe nuovamente scaduto. Stando alla sentenza del Tribunale amministrativo, in gioco vi sarebbero circa otto milioni di franchi.

A seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale amministrativo e dei citati servizi dei mass media, l'opinione pubblica è venuta a conoscenza a posteriori del fatto che Remo Stoffel è uno dei "singoli casi" menzionati di "crediti fiscali milionari". Ciò considerato, per le firmatarie e per i firmatari si pongono le seguenti domande:

1. Come valuta il Governo il rischio attuale di una prescrizione dei menzionati crediti fiscali nei confronti di Remo Stoffel?

2. Oltre al caso divenuto pubblico di Remo Stoffel, vi sono altri "singoli casi" di "crediti fiscali milionari" che si intendeva tassare in tempo mediante la menzionata revisione parziale della legge sulle imposte? Se sì, questi altri casi hanno potuto essere tassati in tempo e a quanto ammontavano i singoli crediti fiscali nei confronti delle autorità fiscali di comuni, Cantone e Confederazione?

3. Vi sono stati o vi sono crediti fiscali che nonostante la menzionata revisione parziale della legge sulle imposte non hanno potuto o non possono essere tassati in tempo? Se sì, a quanto ammontano le perdite stimate per le autorità fiscali di comuni, Cantone e Confederazione?

4. Secondo il Governo, gli obiettivi citati della menzionata revisione parziale della legge sulle imposte (evitare perdite di gettito, equità fiscale e parità di trattamento giuridico di tutti i contribuenti) sono stati raggiunti?

Coira, 14 febbraio 2018

Pult, Caviezel (Coira), Perl, Atanes, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Deplazes, Jaag, Locher Benguerel, Monigatti, Noi-Togni, Peyer, Pfenninger, Thöny

Risposta del Governo

Per via del segreto fiscale non è possibile rispondere a domande relative a contribuenti concreti (art. 122 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [CSC 720.000]). Questo vale anche nei casi in cui i media hanno riferito in merito a decisioni di tribunali pubblicate senza rendere noto il nome della parte ricorrente.

In termini generali e senza fare riferimento a un caso concreto, in merito alla questione della prescrizione assoluta del diritto di tassare si può osservare quanto segue: la prescrizione assoluta interviene 15 anni dopo la fine del periodo fiscale. Questo termine non viene sospeso e non può essere prorogato. Esso continua a decorrere anche mentre è in atto un procedimento di ricorso. Ciò significa che la prescrizione assoluta per le imposte sul reddito e sulla sostanza dell'anno fiscale 2003 interverrà a fine 2018. Entro tale termine deve essere disponibile una decisione di tassazione definitiva, una decisione esecutiva di un tribunale o una sentenza di ultima istanza del Tribunale federale. Tale situazione giuridica è nota anche alle autorità di ricorso, che provvedono poi ad accelerare la procedura.

Il Governo rinuncia a rispondere alle domande poste in relazione a un caso concreto.

In merito alla domanda 3: non vi sono casi che nonostante la menzionata revisione parziale della legge sulle imposte non hanno potuto essere tassati in tempo.

In merito alla domanda 4: secondo la prospettiva odierna gli obiettivi della revisione parziale citati nel messaggio sono stati raggiunti.

17 aprile 2018