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Sessione: 31.08.2018

Negli anni 2010, 2014 e ora nuovamente nel 2018, il sorvegliante dei prezzi ha analizzato in dettaglio le tasse riscosse dagli uffici cantonali della circolazione. Dal confronto delle tasse 2018 sono di nuovo emerse marcate differenze intercantonali riguardo alle tasse riscosse. In vari Cantoni, tra cui anche nei Grigioni, a questo proposito si registra una notevole sovracopertura dei costi. Il sorvegliante dei prezzi richiede perciò nuovamente una riduzione delle tasse nel Cantone dei Grigioni.

Le tasse troppo alte dell'Ufficio della circolazione sono state oggetto di discussione già in occasione di diverse sessioni del Gran Consiglio. Nell'ora delle domande della sessione di aprile 2015 il Governo aveva affermato che gli introiti risultanti dall'esercizio dell'Ufficio della circolazione, al netto dei costi, confluiscono nel finanziamento delle strade del Cantone. Benché le tasse eccessive violino evidentemente il principio della copertura dei costi, all'epoca il Governo aveva respinto una riduzione dei costi. Questo è inaccettabile, perché di conseguenza i cittadini grigionesi devono pagare ogni anno quasi 3,2 milioni di franchi di troppo (vedi ora delle domande della sessione di aprile 2015) all'Ufficio della circolazione.

Le firmatarie e i firmatari incaricano perciò il Governo di ridurre le tasse dell'Ufficio della circolazione di modo che a partire dal 2020 vengano riscosse soltanto in misura tale da coprire i costi e che corrispondano effettivamente al principio della copertura dei costi.

Coira, 31 agosto 2018

Schneider, Hohl, Zanetti (Landquart), Aebli, Berther, Bettinaglio, Bigliel, Bondolfi, Brunold, Buchli-Mannhart, Caluori, Cantieni, Casutt-Derungs, Cavegn, Danuser, Della Cà, Deplazes (Rabius), Derungs, Dürler, Epp, Erhard, Florin-Caluori, Föhn, Gugelmann, Hefti, Kohler, Kunfermann, Loepfe, Loi, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Papa, Ruckstuhl, Schmid, Tomaschett (Breil), Ulber, Weber, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Gaupp

Risposta del Governo

In relazione a confronti delle tasse effettuati in precedenza dal sorvegliante dei prezzi, le tasse dell'Ufficio della circolazione del 2015 sono state sottoposte a un esame approfondito. Non è stata constatata alcuna necessità di agire (PGC n. 2015/2016, pag. 512 seg.). Dal confronto delle tasse 2018 ora disponibile non emergono nuove evidenze fondamentali.

Il rapporto relativo al finanziamento mediante tasse o emolumenti dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) del 31 ottobre 2017, che sta alla base del confronto delle tasse 2018 degli uffici della circolazione, recita al n. 1: "D'altro canto, i valori degli indici superiori al 100 per cento non significano necessariamente che le tasse o gli emolumenti riscossi siano troppo elevati e che debbano essere diminuiti. Quanto affermato vale sia per l'indice globale, sia per tutti gli indici parziali." L'AFF stessa fa osservare che i suoi calcoli sono associati a numerose difficoltà metodologiche e che essi non dovrebbero essere ripresi senza un esame approfondito dei dati e delle disposizioni giuridiche. Dopo analisi approfondite, nonostante il confronto delle tasse, la maggior parte dei Cantoni non ha individuato alcuna necessità di adeguamento, di recente ad esempio ciò non è stato riscontrato nemmeno nel Cantone di Zurigo. Da un esame più attento risulta che i dati devono essere relativizzati anche per il Cantone dei Grigioni, perché il confronto delle tasse non tiene conto o tiene conto solo in misura insufficiente della situazione concreta nel Cantone dei Grigioni. Il principio della copertura dei costi stabilisce che il provento globale delle tasse non può superare o può superare solo in misura esigua le spese complessive del relativo ramo amministrativo. Un ramo amministrativo comprende i compiti amministrativi con legame materiale (cfr. al riguardo Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a edizione, n. marg. 2778 segg.).

Prestazioni volontarie da parte dell'Ufficio della circolazione, come ad es. le tasse d'urgenza, la vendita di targhe richieste e le aste pubbliche di targhe, vengono sì fornite nel quadro del mandato conferito dal Governo, ma esse non sono prescritte dalla legge e vengono fornite su richiesta dei clienti. Di conseguenza non sono fondamentalmente soggette al principio della copertura dei costi e al principio di equivalenza. Lo stesso vale per gli introiti sotto forma di indennizzi versati dalla Confederazione per l'incasso della tasse sul traffico pesante e la vendita delle vignette autostradali. Ciò non è considerato nel confronto delle tasse. L'Ufficio della circolazione riscuote anche tasse causali indipendenti dai costi come ad es. permessi speciali per veicoli e trasporti eccezionali. Per queste tasse (in particolare per quelle con un eventuale effetto di incentivazione) il principio della copertura dei costi non vale. Nel confronto delle tasse esse non vengono indicate separatamente.

In relazione al rilascio di permessi speciali, l'Ufficio della circolazione si avvale del sostegno professionale e delle infrastrutture tecniche dell'Ufficio tecnico. Quest'ultimo non fattura tali prestazioni all'Ufficio della circolazione. Queste prestazioni vengono indennizzate tramite il versamento dei proventi netti sulla base dell'art. 56 lett. b della legge stradale (LStra; CSC 807.100). Si tratta di un compito amministrativo con legame materiale; anch'esso va considerato in sede di determinazione complessiva delle tasse secondo il principio della copertura dei costi e il principio di equivalenza. Va inoltre precisato che la manutenzione delle strade necessaria a seguito dell'eccessiva sollecitazione dell'infrastruttura stradale da parte del traffico pesante e dei trasporti speciali, effettuata dall'Ufficio tecnico, rappresenta un compito amministrativo con legame materiale e che le relative tasse vengono riscosse da parte dell'Ufficio della circolazione. Questi costi devono essere considerati in caso di nuova determinazione delle tasse; anch'essi influiscono in modo determinate sul confronto delle tasse.

Infine va considerato che conformemente all'art. 56 lett. b LStra i proventi netti dell'Ufficio della circolazione rientrano completamente nel conto stradale. Il venir meno dell'importo o una notevole riduzione dello stesso dovrebbe essere compensato tramite imposte generali supplementari oppure dovrebbe portare a corrispondenti tagli alle spese nel settore stradale. Rimane tuttavia da osservare che una riduzione delle tasse verrebbe a malapena percepita dai singoli interessati e, rispetto al Cantone che riscuote le tasse più basse, si tratterebbe di un importo compreso tra nove e tredici franchi all'anno.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

24 ottobre 2018