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Sessione: 13.06.2019

Nell'estate 2018 la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha pubblicato un CNL modello a integrazione dei contratti normali di lavoro cantonali per i lavoratori delle economie domestiche private. Con questo CNL modello si intende migliorare le con­dizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto delle migranti pendolari, che nel quadro di un'assistenza 24 ore su 24 prestano servizi di economia domestica prevalentemente a persone anziane che hanno bisogno di sostegno e che per tale motivo vivono nella stessa loro economia domestica. Con la revisione si intendono disciplinare gli orari di lavoro e di riposo nonché la retribuzione delle ore di presenza (reperibilità). Occorre distinguere in maniera netta queste prestazioni dalle presta­zioni di cura, per le quali valgono regole differenti.

Dal 2012, anche le persone portatrici di handicap che vivono a casa propria e hanno bisogno di aiuto possono impiegare per­sone che le sostengono nella vita quotidiana. Tale sostegno viene finanziato tramite il contributo per l'assistenza che è stato introdotto nel quadro della 6a revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). Il contributo per l'assi­stenza contribuisce tra l'altro a fare in modo che le persone interessate possano vivere indipendentemente a casa propria, ciò che facilita loro l'integrazione sociale e professionale. L'importo del contributo per l'assistenza è disciplinato nell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, art. 39f). Con il contributo, le persone portatrici di handicap retribuiscono, in qualità di datori di lavoro, le persone che forniscono loro assistenza. Le due parti possono negoziare autonomamente le condizioni di lavoro precise. Le tariffe attuali del contributo per l'assistenza conformemente all'OAI non garantiscono però un finanzia­mento integrale. Ciò significa che le persone portatrici di handicap non riescono a coprire tutte le spese per l'impiego previste nel CNL modello. Affinché, grazie al contributo per l'assistenza dell'AI, le persone portatrici di handicap possano continuare a organizzare autonomamente l'aiuto di cui hanno bisogno a seguito del loro handicap e grazie a ciò possano continuare a vivere a casa, e affinché inoltre possano retribuire le persone che forniscono loro assistenza almeno secondo le tariffe definite nel CNL cantonale, le aliquote salariali previste dal CNL e le aliquote del contributo per l'assistenza dell'AI dovranno imperati­vamente essere coordinate tra loro. In questo contesto si chiede al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1.     A quali rapporti di lavoro saranno applicabili eventuali nuove disposizioni contenute nel contratto normale di lavoro can­tonale?

2.     In che modo il Cantone garantisce che le persone portatrici di handicap possano continuare a impiegare le persone che offrono loro assistenza in modo conforme alla legge (secondo il CNL) e possano di conseguenza condurre una vita auto­determinata?

3.     In che modo il Cantone acquisisce le conoscenze specialistiche dalle organizzazioni d'aiuto ai disabili al fine di chiarire queste questioni?

Pontresina, 13 giugno 2019

Casutt-Derungs, Hitz-Rusch, Hardegger, Baselgia-Brunner, Berther, Bigliel, Bondolfi, Brandenburger, Brunold, Buchli-Mannhart, Cahenzli-Philipp, Caluori, Cantieni, Cavegn, Caviezel (Coira), Caviezel (Davos Clavadel), Clalüna, Crameri, Della Cà, Deplazes (Coira), Deplazes (Rabius), Derungs, Dürler, Ellemunter, Engler, Epp, Fasani, Florin-Caluori, Föhn, Gasser, Geisseler, Giacomelli, Hartmann-Conrad, Hofmann, Holzinger-Loretz, Horrer, Jenny, Jochum, Kasper, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Lamprecht, Locher Benguerel, Loepfe, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Müller (Susch), Müller (Felsberg), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Paterlini, Ruckstuhl, Rutishauser, Sax, Schmid, Schneider, Schwärzel, Stiffler, Tanner, Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, Valär, Waidacher, Weber, Weid­mann, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Wieland, Wilhelm, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart)

Risposta del Governo

Lo spunto per la revisione del contratto normale di lavoro cantonale per l'economia domestica (CSC 535.200; CNL GR) è stato dato dalla situazione di lavoro di migranti che svolgono attività di cura, spesso provenienti dall'Europa orientale, che vengono impiegate per fornire assistenza 24 ore su 24 a una persona (sovente anziana) e che vivono nella stessa economia domestica di quest'ultima, nonché dalla Confedera­zione, che su incarico del Parlamento ha dovuto affrontare la problematica e l'ha in­fine risolta con l'elaborazione di un contratto normale di lavoro (CNL) modello per contratti cantonali. Vi è necessità di agire in particolare per quanto riguarda la rego­lamentazione delle ore di presenza (reperibilità). Al fine di garantire un reddito a co­pertura dei bisogni primari è previsto che vengono computate almeno sette ore di la­voro al giorno, se il rapporto tra ore di lavoro e ore di presenza è fortemente spropor­zionato. Si prevede inoltre di indennizzare anche le ore di presenza. A tale proposito è stata ripresa in sostanza la raccomandazione della Confederazione. I CNL canto­nali hanno però soltanto carattere dispositivo e trovano applicazione soltanto se non è stata concordata una regolamentazione divergente. La Confederazione ha fissato già con effetto al 1° gennaio 2011 degli stipendi minimi vincolanti per attività dome­stiche prestate in un'economia domestica privata (soprattutto pulizia, fare il bucato, fare la spesa, cucinare, aiuto nell'assistenza ai figli, persone anziane e malati nonché sostegno a persone anziane e malati nella gestione della vita quotidiana). Grazie al contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità (AI) è possibile finanziare le prestazioni di persone impiegate dalla persona portatrice di handicap mediante contratto di lavoro (modello del datore di lavoro). L'effettivo fabbisogno di aiuto viene fissato individualmente in nove settori diversi e a seconda dell'handicap o del settore esso è limitato a un numero di ore massimo al mese. La tariffa oraria varia tra 33.20 franchi e 49.80 franchi. Per il servizio notturno (quale uno dei nove settori) vengono versati tra 11.05 franchi e 88.55 franchi. Dato che il fabbisogno di aiuto e i contributi per l'assistenza vengono fissati individualmente e i rapporti d'impiego sono diversi, non è possibile prevedere il numero di casi singoli nei quali l'applicazione del CNL GR riveduto provocherebbe dei conflitti. Per quanto riguarda il servizio notturno, che attualmente interessa 16 persone nel Cantone, si ritiene che di norma il corri­spondente contributo non sarà sufficiente per coprire i costi per gli stipendi previsti dal CNL GR riveduto.

In merito alla domanda 1: il CNL GR in fase di revisione non riguarda né più né meno rapporti di lavoro rispetto a prima. Il CNL GR si applica a lavoratori domestici in economie domestiche private conformemente al campo di applicazione descritto. A titolo di novità viene precisato che trova applicazione anche per l'assistenza 24 ore su 24 o per un'assistenza in misura analoga (ore di presenza incluse).

In merito alla domanda 2: un impiego conforme alla legge deve essere garantito da chi offre lavoro. Devono essere osservate le disposizioni cogenti del diritto federale. Il CNL GR non è di natura cogente; le regole contenute in esso trovano applicazione soltanto se non vengono concordate regolamentazioni scritte divergenti. Di conse­guenza, qualora nel caso singolo i costi per gli stipendi previsti dal CNL GR non do­vessero essere coperti dai contributi per l'assistenza, le persone che forniscono assi­stenza possono essere impiegate in modo conforme alla legge mediante contratti di lavoro individuali che divergono da determinate regole del CNL GR. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali raccomanda questa procedura nel suo "Opuscolo informa­tivo sui contratti normali di lavoro" del 3 ottobre 2018. Oltretutto eccezioni per per­sone che forniscono assistenza previste dal CNL GR porterebbero allo stesso risul­tato di accordi divergenti fissati nel contratto di lavoro individuale. Quest'ultima va­riante va comunque privilegiata perché, invece di un'eccezione rigida generale, essa ammette soluzioni fatte su misure per ogni singolo caso. Un adeguamento del CNL GR verso un contributo per l'assistenza dell'AI che funziona per tutti i casi possibili sarebbe in fin dei conti contrario all'obiettivo della revisione del CNL GR, che prevede l'eliminazione di situazioni inaccettabili nell'assistenza 24 ore su 24. La Confedera­zione sta però esaminando un adeguamento della regolamentazione attuale relativa all'indennizzo di interventi notturni rifacendosi al proprio CNL modello, come annun­ciato in occasione della risposta all'interpellanza Quadranti (19.3158).

In merito alla domanda 3: nel quadro della procedura di consultazione relativa al CNL GR chiunque abbia reso attendibile un interesse ha potuto prendere posizione in merito. La AGILE.CH quale associazione mantello di 41 organizzazioni di auto-aiuto per persone portatrici di handicap si è ampiamente espressa in merito.

23 agosto 2019