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Sessione: 30.08.2019

L'art. 970 del Codice civile svizzero (CC) disciplina la pubblicità del registro fondiario. Secondo il capoverso 2 di tale articolo, anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di richiedere diversi dati di base relativi a un fondo. Per dare esecuzione a tale disposizione l'art. 27 dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF) stabilisce che i Cantoni possono consentire l'accesso pubblico via internet ai dati consultabili senza che sia necessario far valere un interesse. I Cantoni devono però garantire che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che i sistemi d'informazione siano protetti dalle interrogazioni in serie (art. 27 cpv. 2 ORF).

Il centro di geodati cantonale GeoGR limita le interrogazioni singole relative ai proprietari di fondi a cinque al giorno per utente. Ciò è disciplinato nell'articolo 146c cpv. 2 della legge cantonale d'introduzione al Codice civile svizzero. Per l'interessenza privata, la quale conformemente all'ordinanza sul registro fondiario non beneficia di un accesso ampliato ai dati del registro fondiario, questa limitazione rappresenta una complicazione e non da ultimo è onerosa in termini di tempo e di costi. Sovente i dati relativi ai proprietari di fondi devono essere richiesti per iscritto all'Ufficio del registro fondiario e pagati a caro prezzo, mentre sarebbero pronti per essere scaricati online con un click.

Altri Cantoni sembrano essere in grado di rispettare le direttive federali nonostante la possibilità di interrogazione online illimitata. Sui geoportali dei Cantoni di Turgovia, Glarona, Svitto, Appenzello Interno ed Esterno, come pure sul portale della città di Coira i dati relativi ai proprietari di fondi sono accessibili tramite interrogazioni singole in modo illimitato. L'introduzione di una pubblicazione integrale dei proprietari di fondi è in corso anche nel Cantone di San Gallo, dove una corrispondente interpellanza presentata dal PDC nell'autunno 2017 è stata sostenuta dal Governo, che ne ha commissionato l'attuazione.

Nell'interesse di una riduzione concreta della burocrazia, il Governo viene incaricato di eliminare la limitazione a cinque interrogazioni al giorno per utente prevista dall'art. 146c cpv. 2 LICC.

Coira, 30 agosto 2019

Derungs, Caviezel (Coira), Mittner, Atanes, Berther, Bigliel, Bondolfi, Brandenburger, Brunold, Caluori, Casty, Casutt-Derungs, Cavegn, Censi, Degiacomi, Deplazes (Coira), Deplazes (Rabius), Ellemunter, Engler (Davos Dorf), Epp, Fasani, Flütsch, Föhn, Gartmann-Albin, Geisseler, Giacomelli, Grass, Gugelmann, Hartmann-Conrad, Hefti, Hitz-Rusch, Hohl, Horrer, Jochum, Koch, Kohler, Kunfermann, Kuoni, Locher Benguerel, Loepfe, Loi, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Müller (Susch), Müller (Felsberg), Natter, Papa, Paterlini, Perl, Preisig, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Rutishauser, Salis, Sax, Schmid, Schneider, Schutz, Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, Waidacher, Wilhelm, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart), Davaz, Engler (Surava), Federspiel

Risposta del Governo

L'11 giugno 2014 il Gran Consiglio ha deciso una revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100), entrata in vigore il 1° gennaio 2015. La nuova disposizione inserita nell'art. 146c LICC prevede una pubblicazione in internet di informazioni del registro fondiario nei limiti di quanto ammesso dal diritto federale. La pubblicazione avviene tramite interrogazioni riferite ai fondi sul portale di GeoGR. A protezione dalle interrogazioni in serie sono ammesse al massimo cinque interrogazioni al giorno. In considerazione degli sviluppi nel settore della pubblicazione elettronica di dati, il Governo ha ritenuto opportuno inserire l'art. 146c LICC. Nel corso della procedura di consultazione relativa a questa revisione parziale è stato espresso il timore che la pubblicazione dei dati in internet avrebbe potuto porsi in contrasto con la protezione dei dati. Il Governo ha formulato il parere secondo cui dal punto di vista della protezione dei dati la pubblicazione sarebbe conforme al diritto federale, purché vengano osservate le restrizioni conformemente all'art. 27 cpv. 2 dell'ordinanza (federale) sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Con il sistema odierno, secondo il quale da un lato occorre dapprima selezionare il fondo e poi cliccare su un "link interrogazione proprietari" nonché in seguito inserire un codice di controllo (captcha) e accettare le condizioni d'uso prima che vengano visualizzati i dati e il quale d'altro lato limita a cinque le interrogazioni possibili per giorno e dispositivo, si tiene conto di questa direttiva di diritto federale nonché della protezione dei dati. Secondo il Governo, in questo modo si possono soddisfare in modo adeguato anche le esigenze dell'interessenza privata.

Si fa inoltre osservare che secondo l'art. 28 ORF un accesso ampliato (meno limitato) può essere previsto solo per particolari gruppi di persone, come ad esempio i pubblici ufficiali oppure anche le banche, le casse pensioni e la posta per i dati necessari in relazione alle ipoteche. Altri gruppi quali le società immobiliari e simili non sono contemplati.

Stando all'incarico, il Governo dovrebbe eliminare la limitazione a cinque interrogazioni al giorno per utente prevista dall'art. 146c cpv. 2 LICC. Da accertamenti effettuati presso i Cantoni menzionati nell'incarico e presso la città di Coira è emerso che i Cantoni AI, AR, GL e SZ consentono interrogazioni individuali illimitate. Il Cantone SG richiede ai sistemi comunali una limitazione a un massimo di dieci interrogazioni per utente e giorno oppure un importante rallentamento a partire da sei accessi provenienti dallo stesso indirizzo IP. Il Cantone TG ha predisposto una funzione captcha che dopo dieci interrogazioni deve essere rinnovata, cosa che dovrebbe rendere "poco interessanti" le interrogazioni in serie. L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) ha stabilito che i Cantoni devono adottare provvedimenti di protezione idonei a impedire interrogazioni in serie. Esso raccomanda in generale una certa moderazione per quanto riguarda l'accesso in forma elettronica ai dati del registro fondiario (parola chiave: "sapere tutto di tutti"). I portali che consentono richieste individuali illimitate sarebbero contrari al diritto federale. Vengono raccomandati provvedimenti di protezione onerosi da aggirare e che consentono possibilità di ripetizione quotidiane solo molto limitate. L'incaricato cantonale per la protezione dei dati chiede che, in caso di ulteriore apertura, almeno parallelamente venga introdotto un diritto di blocco da parte dei proprietari fondiari.

Secondo il Governo, in particolare il diritto dei cittadini alla protezione dei propri dati da accessi incontrollati e le direttive di legge contenute nell'art. 27 cpv. 2 ORF si pongono irrimediabilmente in contrasto con un'ulteriore apertura dell'accesso secondo l'art. 146c cpv. 2 LICC. Allo stesso tempo, l'introduzione di un diritto di blocco in caso di ulteriore apertura vanificherebbe di fatto i vantaggi dell'accesso online.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

18 ottobre 2019