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Sessione: 09.12.2020

L'articolo 22 della legge federale sulle epidemie (LEp) recita: se esiste un pericolo considerevole, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività.

Il ministro della sanità Alain Berset ha detto di poter immaginare un obbligo di vaccinazione contro la COVID-19 per determinate persone. Nel programma «Rundschau» di SRF del 23.09.2020 egli ha fatto l'esempio del personale di una casa per anziani, che potrebbe continuare a lavorare a contatto con i pazienti più anziani soltanto previa vaccinazione contro il coronavirus, appena un tale vaccino sarebbe stato disponibile e omologato. In questo periodo le persone che non intendono farsi vaccinare dovrebbero farsi trasferire in un altro reparto in cui non si trovano persone a rischio, poiché secondo la legge nessuno può essere costretto fisicamente a vaccinarsi.

Dopo la richiesta di omologazione in procedura accelerata presentata da BioNTech/Pfizer, il 1° dicembre 2020, poco più di una settimana fa, il Dr. med. Wolfgang Wodarg (pneumologo ed ex medico delegato, ex deputato e membro della commissione sanitaria del parlamento federale tedesco) ha trasmesso una petizione alla European Medicine Agency insieme all'ex direttore della ricerca di Pfizer Dr. Michael Yeadon (https://2020news.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf).

Ciò è interessante perché nella sessione di settembre 2020 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato "Autorizzazione agevolata di medicamenti e vaccini" e l'UFSP desidera acquistare vaccini basati su diverse tecnologie (mRNA, a subunità proteica, a vettore virale) (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203453). Il postulato chiede che medicamenti e vaccini già omologati in Paesi che applicano un sistema di omologazione equivalente possano essere omologati in Svizzera senza procedere a un nuovo esame o semplificando notevolmente l'esame di Swissmedic.

La petizione è stata quindi trasmessa all'ente europeo equivalente a "Swissmedic", la cui decisione sarà determinante anche per la nostra Swissmedic. A tutela della vita e della salute dei soggetti che partecipano agli studi, i promotori della petizione richiedono un immediato stop agli studi sul vaccino e richiedono che questi vengano proseguiti soltanto quando sarà disponibile un piano di ricerca che tenga conto dei considerevoli dubbi relativi alla sicurezza (componenti del vaccino e design di ricerca). Per via dei numerosi differenti test PCR di qualità estremamente variabile, non si può determinare con la necessaria certezza né il rischio di contrarre la malattia, né un possibile beneficio del vaccino. Già solo per questa ragione tali test di vaccini effettuati sull'essere umano non sono etici. Inoltre si richiama l'attenzione su precedenti studi con rischi noti, in parte imputabili alla natura dei coronavirus.

I dubbi riguardano in particolare i seguenti punti:

  • La formazione di cosiddetti "anticorpi non neutralizzanti" può causare una reazione immunitaria esagerata, soprattutto quando il soggetto sottoposto al test si confronta con il virus reale, "selvaggio", dopo la vaccinazione. Questa cosiddetta amplificazione anticorpo-dipendente, ADE (antibody-dependent amplification), è nota da tempo, ad es. da esperimenti con i vaccini di coronavirus nei gatti. Nel corso di questi studi tutti i gatti che inizialmente tolleravano bene la vaccinazione sono morti dopo essersi infettati con il virus selvaggio. I potenziatori immunitari favoriscono ulteriormente questa reazione esagerata.
  • I vaccini dovrebbero provocare la produzione di anticorpi contro le proteine spike della SARS-CoV-2. Tuttavia, le proteine spike contengono anche proteine sincitino-omologhe, che sono essenziali per la formazione della placenta nei mammiferi come l'essere umano. Deve essere assolutamente escluso che un vaccino contro la SARS-CoV-2 inneschi una reazione immunitaria contro la Sincitina-1, perché altrimenti potrebbe provocare l'infertilità a tempo indeterminato nelle donne vaccinate.
  • I vaccini mRNA di BioNTech/Pfizer contengono polietilenglicole (PEG). Il 70% delle persone sviluppa anticorpi contro questa sostanza – questo significa che molte persone possono sviluppare reazioni allergiche, potenzialmente fatali, al vaccino.
  • La durata decisamente troppo breve dello studio non consente una stima realistica degli effetti collaterali tardivi. Come nei casi di narcolessia in seguito alla vaccinazione contro l'influenza suina, in caso di prevista omologazione in procedura accelerata gli effetti collaterali tardivi potrebbero essere osservati soltanto quando per milioni di persone vaccinate sarebbe ormai troppo tardi. I Governi prevedono di esporre milioni di persone sane a un rischio inaccettabile e di costringerle a vaccinarsi mediante restrizioni discriminanti per i non vaccinati.

In considerazione di un possibile rischio per la sicurezza dei prossimi vaccini, la domanda al Governo è la seguente:

Come si comporterà nel prossimo futuro il Cantone nei confronti dei "non vaccinati COVID-19", tenuto conto dei dati dubbi relativi alla fabbricazione del vaccino e ad eventuali omologazioni dei vaccini attualmente sottoposti a test secondo procedure molto focalizzate e senza un piano di ricerca, tanto più che non esistono risultati di studi a lungo termine, benché vengano applicate nuove tecnologie e i fabbricanti siano liberati dalla loro responsabilità:

  1. Per le persone che intendono sottrarsi all'obbligo del vaccino secondo l'articolo 22 LEp sono esclusi la perdita dell'impiego e il trasferimento?
  2. Potrebbe accadere che i non vaccinati vengano confrontati a restrizioni nella vita quotidiana (acquisti, trasporti, cultura)?
  3. Quali criteri devono essere soddisfatti perché un pericolo possa essere dichiarato considerevole ai sensi della LEp?

Davos, 9 dicembre 2020

Fasani-Horath (Mesocco), Jenny, Weber

Risposta del Governo

In merito alla domanda 1: conformemente all'art. 22 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), se esiste un pericolo considerevole, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni tra l'altro di persone che esercitano determinate attività. Da un lato i relativi requisiti sono molto elevati, d'altro lato la cerchia di persone interessate deve essere definita con precisione e l'obbligo di vaccinazione deve essere limitato nel tempo (cfr. art. 38 ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano [ordinanza sulle epidemie, OEp; RS 818.101.1]). La legge sulle epidemie non prevede sanzioni esplicite in caso in infrazione/omissione. Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza predominanti, già il solo diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni previsto dal contratto di lavoro dovrebbe costituire una base sufficiente per costituire un obbligo di vaccinazione per determinati gruppi di lavoratori (ad es. medici e personale curante a contatto con persone particolarmente a rischio) in una situazione pandemica acuta. Anche in questi casi si impongono un'accurata ponderazione degli interessi e un esame della proporzionalità nel singolo caso. Un trasferimento o una disdetta riconducibili al rifiuto di un lavoratore di vaccinarsi potrebbe in questo caso risultare giuridicamente ammissibile ovvero non abusivo (ai sensi dell'art. 336 Codice delle obbligazioni; RS 220). Si tratta tuttavia di questioni di diritto del lavoro, dunque di questioni di diritto privato, il cui giudizio di merito compete in fin dei conti ai tribunali civili.

In merito alla domanda 2: non è da escludere che le persone che non si sono vaccinate debbano attendersi delle restrizioni in futuro. L'influenza che il Cantone può esercitare su restrizioni emanate da altri Stati o dalla Confederazione è nulla o solo molto limitata. Al momento non è possibile valutare se eventualmente anche il Cantone dovrà emanare corrispondenti restrizioni. Le restrizioni decise da dettaglianti, imprese di trasporto od organizzatori di manifestazioni sono soggette al diritto privato. L'opportunità o la legittimità delle stesse dovranno essere chiarite nel quadro del giudizio da parte di un tribunale.

In merito alla domanda 3: la questione relativa alla sussistenza di un "pericolo considerevole" deve essere valutata dalle autorità cantonali sulla base dei fattori elencati nell'art. 38 cpv. 1 OEp. Si tratta dei fattori seguenti:

a.    gravità di una possibile malattia e il rischio di una sua propagazione;

b.    pericolo per persone particolarmente vulnerabili;

c.    situazione epidemiologica a livello cantonale, nazionale e internazionale, coinvolgendo l'UFSP;

d.    efficacia attesa di un eventuale obbligo di vaccinazione;

e.    idoneità ed efficacia di altre misure per limitare il rischio sanitario.

Se dalla valutazione di questi fattori risulta che sussiste una messa in pericolo della salute pubblica oggettivamente sufficiente dal profilo epidemiologico (pericolo considerevole), i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività. Un eventuale obbligo di vaccinazione deve essere limitato nel tempo e la vaccinazione non deve essere imposta con forme di coercizione fisica (art. 38 cpv. 3 LEp). La valutazione deve avvenire tenendo conto del principio della proporzionalità. Di conseguenza un obbligo di vaccinazione può essere disposto soltanto se esso (oltre a essere idoneo e fondato) è necessario, vale a dire nel "caso in cui non sia possibile raggiungere l'obiettivo con altri provvedimenti". Sono intese ad esempio misure igieniche più severe, l'obbligo di indossare una mascherina e/o guanti, un'informazione costante e trasparente del pubblico (art. 9 LEp) al fine di rendere possibile un agire autoresponsabile o vaccinazioni su base volontaria. Un obbligo di vaccinazione rappresenta perciò un'ultima ratio per evitare un pericolo imminente per la salute e l'economia pubblica. Al momento il Governo non intravede alcun motivo che giustificherebbe un tale obbligo.

3 marzo 2021