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Sessione: 18.02.2021

Per numerosi anziani le case per anziani e di cura sono il domicilio, ma anche la casa durante gli ultimi anni di vita. Molte persone riflettono se aggiungere più anni alla loro vita o se aggiungere più vita agli anni che gli rimangono. Diventano sempre più importanti riflessioni riguardo alle "ultime cose" da sistemare e soprattutto l'esigenza di decidere al riguardo in autonomia. In Svizzera è in aumento il numero di persone che prende in considerazione la possibilità di porre fine volontariamente alla propria vita nell'ipotesi in cui la qualità di vita non sia più compatibile con i propri valori personali. Di conseguenza nel frattempo il numero dei membri della maggiore associazione svizzera di autodeterminazione "Exit" è aumentato fino a superare quota 130 000. Tuttavia il numero dei suicidi assistiti in Svizzera è molto basso, sia in valori assoluti, sia in rapporto al numero complessivo dei decessi.

Oggi non è garantito che gli ospiti di una casa per anziani o di cura nei Grigioni possano avvalersi di questa libertà riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma anche dal Tribunale federale svizzero. Spetta alle singole direzioni degli istituti decidere se ammettere suicidi assistiti o meno. Per tale ragione vi è l'eventualità che gli ospiti debbano lasciare il loro ultimo ambiente abitativo a loro familiare se le direzioni delle case impediscono loro di esercitare il loro diritto all'autodeterminazione nel fine vita nelle proprie strutture.

Impedire alle persone di esercitare questa libertà non deve essere possibile in modo legale, a condizione che l'esercizio di tale diritto avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge. Anzi, questa libertà deve essere garantita dalla legge, poiché altrimenti potrebbe sorgere una disparità di trattamento tra gli istituti di cura, il che è generalmente inaccettabile. Per tale ragione si propone di integrare la legge sanitaria esistente in modo tale da obbligare le case per anziani e di cura che beneficiano (in parte o in piena misura) del sostegno dell'ente pubblico, a non ostacolare la libertà delle persone che vivono nelle loro strutture. Queste disposizioni si fondano su quanto deciso dal Tribunale federale (DTF 142 I 195). La libertà personale degli ospiti di una tale struttura è sovraordinata rispetto alla libertà di coscienza e di religione dell'ente responsabile della struttura. È inaccettabile che gli ospiti dipendano da opinioni arbitrarie di singoli direttori d'istituto riguardo a questioni etiche. Se i criteri previsti dalla legge per l'accompagnamento alla morte sono soddisfatti, in linea di principio deve essere possibile esercitare tale diritto anche in una casa per anziani o di cura. In tale contesto è opportuno anche un relativo accompagnamento dei collaboratori e degli altri ospiti.

Già in una sentenza del 2006 (DTF 133 I 58) il Tribunale federale ha confermato inoltre che il diritto di una persona che è in grado di esprimere la propria volontà in modo autonomo e di agire di conseguenza comprende anche la libertà di decidere in merito alle modalità e ai tempi del proprio fine vita. Il diritto all'autodeterminazione nel fine vita è quindi un diritto fondamentale e dell'uomo riconosciuto che deve essere rispettato.

In questo senso le firmatarie e i firmatari danno incarico al Governo di adottare le iniziative necessarie affinché le persone che vivono in case per anziani/di cura, le quali beneficiano di fondi pubblici, abbiano il diritto di avvalersi dell'aiuto di organizzazioni esterne per un suicidio assistito in queste strutture in conformità alla disposizioni di legge vigenti in Svizzera. A titolo di proposta non vincolante, segue la modifica di legge.

Modifica di legge concreta:

La legge sull'igiene pubblica viene integrata come segue:
art.41 Obbligo di ammissione e di trattamento (nuovo capoverso 4)

4Le persone che vivono in strutture di cui all'art.17 cpv.1 lett.c della presente legge e la cui attività viene sostenuta con fondi pubblici hanno diritto di avvalersi all'interno di questa struttura dell'aiuto di persone incaricate di organizzazioni esterne per un suicidio assistito in conformità alle disposizioni di legge vigenti in Svizzera.

Davos, 18 febbraio 2021

Pajic, Hardegger, Holzinger-Loretz, Atanes, Baselgia-Brunner, Cantieni, Casutt-Derungs, Caviezel (Coira), Clalüna, Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Rabius), Föhn, Gartmann-Albin, Gugelmann, Hartmann-Conrad, Hofmann, Hohl, Horrer, Jochum, Kasper, Kuoni, Loepfe, Müller (Felsberg), Paterlini, Perl, Rettich, Ruckstuhl, Rutishauser, Schmid, Schwärzel, Tanner, von Ballmoos, Widmer-Spreiter (Coira), Wilhelm, Altmann, Bürgi-Büchel, Spadarotto, Tomaschett (Coira)

Risposta del Governo

Per quanto riguarda il suicidio, nella dottrina giuridica svizzera prevale l'interpretazione secondo cui il singolo individuo gode della libertà di decidere in merito alle modalità e alle tempistiche con cui porre fine alla propria vita. Da un lato tale diritto deriva dalla libertà personale garantita dall'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). D'altro lato si tratta di un aspetto legato al diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101). Da un punto di vista generale il diritto alla propria morte deriva però anche dal diritto al rispetto della dignità umana (art. 7 Cost.). Tuttavia occorre fare distinzione tra il diritto alla propria morte e il diritto all'assistenza al suicidio nei confronti dello Stato o di terzi. Qualora non dovesse essere in grado di porre fine autonomamente alla propria vita, una persona desiderosa di morire non ha diritto ad essere assistita nel suicidio o addirittura a usufruire dell'eutanasia attiva (DTF 133 I 55 consid. 6.2.1). Pertanto anche se ci fosse un diritto stabilito dalla legge a beneficio degli ospiti di case per anziani e di cura riguardo all'ammissione dell'assistenza al suicidio o se le strutture fossero obbligate ad ammettere tale assistenza, non sussisterebbe nessun obbligo positivo a carico della struttura a prestare assistenza al suicidio.

La libertà di credo e di coscienza sancita dall'art. 15 Cost. comprende la libertà di impegnarsi a favore delle convinzioni personali di carattere religioso e filosofico e di comportarsi di conseguenza. Da un lato essa garantisce la libertà del singolo di vivere il proprio rapporto con la religione nella formazione di una convinzione fino alla sua professione, da soli o in una comunità, senza subire alcun pregiudizio giuridico. D'altro lato tale libertà può essere invocata anche da una persona se lo Stato esige da quest'ultima di tollerare un determinato atto posto in essere dallo Stato o da terzi che si trova in conflitto con la coscienza della persona stessa. Pertanto la libertà di credo e di coscienza, in quanto diritto individuale, può essere fatta valere da diverse parti coinvolte. Tra l'altro il personale di cura attivo all'interno di un istituto con lo scopo primario di fornire prestazioni di cura o palliative può richiamarsi alla libertà di credo e di coscienza. Infine anche la casa per anziani e di cura stessa può essere il soggetto giuridico che si richiama alla libertà di credo e di coscienza, tuttavia solo se in base allo statuto ha finalità religiose o di culto (cfr. DTF 142 I 195).

Conformemente all'art. 114 del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) chi sostiene una persona quando si tratta di concretizzare una decisione di suicidarsi già adottata non viene punito se la persona che desidera morire è capace di discernimento, è in grado di agire in autonomia e la persona che presta aiuto non agisce per motivi egoistici. Sotto il profilo penale l'assistenza al suicidio risulta problematica tra l'altro se l'atto suicida non è stato compiuto sotto la propria responsabilità o se la persona desiderosa di suicidarsi non era capace di discernimento. La persona desiderosa di suicidarsi deve sempre avere il dominio esclusivo sull'atto letale e inoltre deve essere in grado in qualsiasi momento di valutare il proprio atto secondo ragionevolezza. Nel caso ideale questi requisiti vengono documentati in maniera chiara, eventualmente su video.

Nel Cantone dei Grigioni non esiste nessuna disciplina legislativa in materia di eutanasia. Quello del suicidio assistito nelle case per anziani e di cura è un argomento che viene affrontato già oggi durante il processo di autorizzazione d'esercizio, ma che a seconda della casa per anziani e di cura viene gestito in maniera diversa. È l'ente responsabile insieme alla direzione d'istituto e al responsabile cure a decidere se ammettere l'eutanasia negli spazi dell'istituto. Oggi nel Cantone dei Grigioni sono già diverse le case per anziani e di cura a consentire il suicidio assistito. Ad oggi il Servizio per lo Spitex e gli anziani dell'Ufficio dell'igiene pubblica non ha ricevuto né una proposta di progetto della Federazione grigionese ospedali e case di cura avente ad oggetto un'attuazione uniforme a livello cantonale dell'eutanasia né un reclamo riguardo all'impossibilità di eseguire un suicidio assistito.

Secondo l'art. 36 cpv. 1 Cost. ogni restrizione di un diritto fondamentale deve avere una base legale; se gravi, le restrizioni devono essere previste dalla legge medesima (DTF 139 I 280, consid. 5.1, pag. 284, e i rimandi citati); fanno eccezione le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e imminente. Inoltre ogni restrizione di un diritto fondamentale deve essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui ed essere proporzionata allo scopo (cfr. art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). Una disposizione in materia deve soddisfare questi requisiti. A tale scopo è necessario un esame giuridico che non ha potuto essere eseguito a causa dell'attuale carico lavorativo a cui i collaboratori dell'Ufficio dell'igiene pubblica devono far fronte.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare come segue l'incarico in oggetto:

Occorrerebbe creare un articolo di legge che conceda alle persone che abitano in strutture sostenute con fondi pubblici di cui all'art. 17 cpv. 1 lett. c della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria, LSan; CSC 500.000) il diritto di avvalersi dell'aiuto di organizzazioni esterne per un suicidio assistito all'interno di questa struttura. Ciò nel rispetto delle disposizioni vigenti in Svizzera riguardo al suicidio assistito.

30 aprile 2021