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Sessione: 08.12.2021

La legittimazione a ricorrere delle organizzazioni ambientaliste è disciplinata dagli articoli 55 e 55a-55f della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), dagli articoli 12 e 12a-12g della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) nonché dall'articolo 28 della legge sull'ingegneria genetica (LIG).

Il diritto di ricorso delle associazioni previsto dal diritto federale nonché il diritto di ricorso delle organizzazioni entrato in vigore con la legge federale nel luglio 2007 diventano sempre più un freno e un ostacolo all'economia. Il passato ha dimostrato che né le associazioni e le organizzazioni sono state oggettive, orientate alle soluzioni o agli obiettivi, né è stata possibile una qualunque forma di buona collaborazione. Al contrario, l'atteggiamento delle associazioni e delle organizzazioni è polemico e orientato a ostacolare. Purtroppo non è più possibile liberarsi degli spiriti evocati.

Inoltre la frazione UDC ritiene estremamente contraddittorio il fatto che tali organizzazioni vengano finanziate con fondi pubblici e che poi quelle organizzazioni conducano processi contro lo Stato finanziati con entrate fiscali.

Il miglior esempio è costituito dal tema lupo. Benché nel frattempo sia chiaro che la diffusione incontrollata del lupo mette a rischio l'esistenza dell'intera zona di montagna. Il comportamento tenuto in passato ha dimostrato e dimostra che con le associazioni ambientaliste non è possibile collaborare.

La frazione UDC si rivolge perciò al Gran Consiglio con la seguente proposta di decreto diretto per la presentazione di un'iniziativa cantonale.

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone dei Grigioni, tramite il Gran Consiglio, presenta la seguente iniziativa cantonale:

  1. Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb):
    Le organizzazioni ambientaliste non devono più avere possibilità di presentare opposizione in caso di decisioni prese in modo democratico. All'interessenza pubblica deve essere attribuito maggior peso rispetto al diritto di ricorso delle associazioni.
  2. Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN):
    Le organizzazioni non devono più avere possibilità di fare opposizione in caso di decisioni prese in modo democratico. All'interessenza pubblica deve essere attribuito maggior peso rispetto al diritto di ricorso delle associazioni. 

Coira, 8 dicembre 2021

Gort, Dürler, Favre Accola, Brandenburger, Della Cà, Grass, Hefti, Kienz, Koch, Weber, Renkel, Stocker