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Sessione: 28.08.2009
Nell'ambito di progetti di interconnessione, in molti comuni del nostro Cantone sono già stati conclusi contratti di gestione tra l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) e i proprietari, per grandi superfici, specialmente per prati montani. Con questi contratti vengono tra l'altro concordate le date di sfalcio. L'accordo contrattuale tra l'UNA e i proprietari rappresenta un buon strumento per permettere alle piante di spargere i propri semi e per conservare così la varietà delle specie dei nostri bei prati montani, sicuramente degni di protezione.

In relazione a bonifiche fondiarie si cerca ora di convertire le date di sfalcio stabilite contrattualmente in servitù vincolanti per i proprietari. Si prevede addirittura di delimitare in precedenza delle parcelle gravate da simili limitazioni di gestione e di assegnarle solo a proprietari che sono disposti ad accettare tali servitù. In un caso concreto si tratta pur sempre di una superficie di 125 ha di terreno.

Questi modelli sono particolarmente allettanti, perché con essi si possono ottenere molti punti sostitutivi. Sorprende comunque che con la costituzione di simili servitù si possano generare punti sostitutivi, già assicurati dai contratti di gestione.

Le servitù vengono concluse a tempo illimitato e iscritte nel registro fondiario. Si tratta perlopiù di diritti di condotta, diritti di passo, diritti di sorgente, ecc. In relazione a bonifiche fondiarie andrebbero semmai protetti in questa forma solo oggetti archeologici. L'obiettivo di una bonifica fondiaria consiste, tra l'altro, nella sistemazione e riduzione di servitù.

Domande:

1. Qual è la base giuridica per la costituzione di queste servitù?

2. Il Governo sostiene l'intenzione di gravare parcelle e superfici (125ha) con servitù di questo tipo, prima di una nuova assegnazione nell'ambito di una bonifica integrale?

3. È vero che secondo l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE) i sussidi annuali per le date di sfalcio vengono versati solo ai gestori che, secondo l'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD), hanno diritto ai pagamenti diretti?

4. Fino ad oggi le date di sfalcio sono state stabilite in base all'altitudine e allo stato della vegetazione. Per la flora e la fauna non sarebbe più sensato un accordo contrattuale volontario, a mosaico?
 
5. L'UNA come pensa di garantire l'estinzione delle servitù iscritte, in caso di un cambiamento sostanziale della politica odierna dei sussidi?

Coira, 28 agosto 2009

Peer, Hartmann (Küblis), Darms-Landolt, Augustin, Barandun, Bezzola (Zernez), Bleiker, Brandenburger, Brüesch, Buchli, Bühler-Flury, Bundi, Butzerin, Caduff, Campell, Candinas (Rabius), Casparis-Nigg, Castelberg-Fleischhauer, Casty, Casutt, Caviezel (Pitasch), Caviezel-Sutter (Thusis), Cavigelli, Claus, Clavadetscher, Conrad, Dermont, Donatsch, Fallet, Farrér, Feltscher, Giovanoli, Hardegger, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Heinz, Jeker, Jenny, Kessler, Koch, Kollegger, Kunz (Coira), Mani-Heldstab, Märchy-Michel, Marti, Mengotti, Meyer-Grass (Klosters Dorf), Michel, Möhr, Montalta, Nick, Parolini, Perl, Portner, Ragettli, Ratti, Rizzi, Sax, Stiffler, Stoffel, Thomann, Thurner-Steier, Troncana-Sauer, Tscholl, Valär, Vetsch (Pragg-Jenaz), Wettstein, Bürkli, Candinas (Disentis/Mustér), Furrer-Cabalzar, Grendelmeier-Bannwart, Gunzinger, Jecklin-Jegen, Kunz (Fläsch), Mainetti

Risposta del Governo

L'interpellanza riguarda diversi tipi di contratto che non sono in relazione diretta tra loro. Con contratti di gestione comune si realizza la promozione di specie bersaglio e indicatrici specifiche di una regione per ogni area paesaggistica. Questi contratti vengono conclusi con i gestori. La conclusione di contratti è volontaria e sblocca indennità supplementari secondo l'ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (ordinanza sulla qualità ecologica, OQE; RS 910.14). Un progetto di interconnessione e i relativi contratti hanno una validità di sei anni e possono in seguito essere prorogati per altri sei anni.

Uno degli obiettivi delle bonifiche fondiarie consiste nella conservazione degli spazi vitali (biotopi) e delle specie degni di protezione presenti nel comprensorio. La loro salvaguardia è garantita attraverso delle servitù (ad es. divieto di cambiamento, di spargere concime nelle torbiere, ecc.). Lo stesso vale quando in caso di bonifiche fondiarie devono essere versati contributi supplementari della Confederazione per provvedimenti ecologici (ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt; RS 913.1). In questi casi, la Confederazione esige che le prestazioni supplementari nel settore della salvaguardia dei biotopi siano garantite a lungo termine con delle servitù. Se spazi vitali (biotopi) degni di protezione vengono compromessi o distrutti da interventi come ad es. la costruzione di strade nell'ambito di una bonifica fondiaria, vanno realizzati dei provvedimenti sostitutivi.

I provvedimenti sostitutivi previsti (ad es. date di sfalcio posticipate) vanno garantiti a lungo termine. Nel caso delle bonifiche fondiarie ciò avviene di regola con delle servitù.

Risposte alle domande:
 
1. L'art. 18 cpv. 1 e 1bis della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e l'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1) rappresentano le basi legali per la definizione degli oggetti da proteggere, l'art. 18 cpv. 1ter LPN e l'art. 14 cpv. 7 OPN quelle per i provvedimenti sostitutivi, l'art. 17 OMSt quella per i contributi supplementari in caso di bonifiche fondiarie.

2. Non c'è nessuna intenzione di convertire in servitù tutti i contratti nel settore della LPN. Se si tratta di definire la gestione adeguata, ciò viene disciplinato nei normali contratti di gestione. Se invece si tratta di oggetti da sottoporre a tutela ambientale in un comprensorio, o di garantire a lungo termine la consistenza di provvedimenti sostitutivi LPN, come richiesto dalla legge, nel caso di bonifiche fondiarie ciò avviene di regola con delle servitù. Gli accordi contrattuali secondo l'OQE e secondo l'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; 910.13) tra gestori e UNA basati su un progetto di interconnessione non hanno alcun legame diretto con le servitù.

3. Il diritto a sussidi è disciplinato in modo esaustivo dal diritto federale. Per poter ricevere qualsiasi pagamento diretto, cioè sia quelli secondo l'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD), sia quelli secondo l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE), l'azienda deve avere diritto ai pagamenti diretti o a sussidi (cfr. art. 2 OQE). Se delle superfici che rientrano nella protezione della natura vengono gestite adeguatamente da agricoltori che non hanno diritto a pagamenti diretti e/o si trovano fuori dalla superficie agricola utile, queste prestazioni vengono compensate ricorrendo al budget per la protezione della natura (art. 18c cpv. 2 LPN).

4. L'OPD stabilisce la prima data di sfalcio possibile per prati sfruttati in modo estensivo, a seconda delle zone agricole (zona di pianura, zona di montagna I - IV); il Cantone può anticipare tale data di al massimo 2 settimane a seconda dello sviluppo della vegetazione. Il Cantone dei Grigioni fa ampio uso di questa possibilità. Sono possibili ulteriori accordi contrattuali su base volontaria che vengono anche sostenuti, in virtù dell'OQE, nell'ambito di progetti di interconnessione.

5. Nei contratti di servitù dell'UNA si stabilisce esplicitamente che la servitù si estingue se i sussidi di gestione non possono più essere finanziati.

2 novembre 2009