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Nel Cantone dei Grigioni le disposizioni legislative sull'Assicurazione fabbricati, sulla protezione antincendio, come pure sull'indennizzo di danni della natura non assicurabili vanno adeguate. Il Governo grigionese ha licenziato i relativi messaggi concernenti la revisione della legge sull'Assicurazione fabbricati, l'emanazione di una legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri e la revisione parziale della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili. Gli oggetti verranno trattati in Gran Consiglio nella sessione di giugno.

La legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 12 aprile 1970 si è dimostrata valida sia per quanto riguarda il contenuto, sia per quanto riguarda i concetti. In diversi punti vi è comunque necessità d'agire. La proposta di revisione del Governo prevede una modifica della legge in particolare nei seguenti settori:

  • Per via della loro importanza, diverse disposizioni contenute oggi nelle disposizioni esecutive vengono trasferite nella legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni. Ai sensi di una riduzione all'essenziale e di una flessibilizzazione della legislazione, disposizioni meno importanti vengono per contro stralciate dalla legge.
  • Le disposizioni sui rapporti assicurativi vengono adeguate alle mutate condizioni in questo settore.
  • Le disposizioni sulla prevenzione e la lotta contro i danni vengono trasferite nella nuova legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni, assieme alle disposizioni principali dell'ordinanza sulla polizia del fuoco emanata dal Gran Consiglio.
  • Per una migliore leggibilità, la legge viene sottoposta a una revisione totale formale.

Le disposizioni concernenti la polizia del fuoco e i pompieri vengono riassunte
Nella misura in cui per via della loro importanza sia necessario disciplinarle a livello di legge, le disposizioni concernenti la polizia del fuoco e i pompieri, disciplinate oggi in diversi atti normativi (in particolare nella legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni, nell'ordinanza sulla polizia del fuoco e nelle disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla polizia del fuoco) vengono riassunte nella nuova legge sulla protezione antincendio proposta. Vengono disciplinate in modo più chiaro rispetto a oggi le competenze dei comuni, del Cantone e dell'Assicurazione fabbricati, mantenendo la ripartizione dei compiti esistente. A titolo di novità, lo svolgimento di manifestazioni che comportano un particolare pericolo per persone, animali, oggetti o per l'ambiente sottostà a un'autorizzazione comunale.

L'aliquota d'indennizzo della Cassa per i danni della natura viene aumentata
Il terzo messaggio attua un incarico accolto dal Gran Consiglio relativo all'aumento delle prestazioni della Cassa per i danni della natura non assicurabili causati a fondi. Conformemente alla proposta del Governo, l'aliquota d'indennizzo massima della Cassa per i danni della natura deve essere aumentata dall'attuale 50 percento all'80 percento. A titolo di novità, i contributi della Cassa per i danni della natura vengono inoltre versati indipendentemente dalle prestazioni del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

Inoltre, i principi della corporate Governance per le istituzioni di diritto pubblico vengono attuati sia per le disposizioni concernenti la Commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati, sia per quelle concernenti la Commissione amministrativa della Cassa per i danni della natura. Concretamente questo significa che i membri del Governo non siedono nella Commissione amministrativa, che l'elezione della direzione spetta alla Commissione amministrativa e che la retribuzione di quest'ultima necessita dell'approvazione da parte del Governo.


Persona di riferimento:
Consigliera di Stato Barbara Janom Steiner, Direttrice del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, tel. 081 257 25 01


Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni

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