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Il Governo ha preso atto con soddisfazione che con sentenza del 3 settembre 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso costituzionale e il ricorso sul diritto di voto presentati contro l'aggregazione di Arosa, Calfreisen, Castiel, Langwies, Lüen, Molinis, Peist e St. Peter-Pagig nel Comune di Arosa. 

Oggetto dei ricorsi
I ricorrenti hanno in particolare criticato il fatto che dopo l'accettazione del contratto d'aggregazione un'assemblea comunale costituente ha deciso in merito allo statuto del nuovo Comune di Arosa. Secondo il loro avviso, lo statuto comunale avrebbe dovuto essere approvato da ogni singolo comune. Secondo i ricorrenti, la disposizione nel contratto d'aggregazione che prevedeva la corrispondente procedura, approvato dal Governo, avrebbe violato la Costituzione e la legge. Oltre alla votazione nei singoli comuni concernente il contratto d'aggregazione, essi hanno richiesto una votazione concernente lo statuto in ogni singolo comune. Con la modalità di votazione applicata, gli aventi diritto di voto dei comuni piccoli sarebbero stati sfavoriti rispetto a quelli dei comuni grandi, poiché in minoranza. 

Contenuto della sentenza
Il Tribunale amministrativo constata che la procedura di aggregazione grigionese non viola né il diritto costituzionale, né quello di una legge. Il margine di manovra concesso ai comuni dal legislatore per quanto riguarda la procedura considera l'autonomia comunale ritenuta molto importante nel Cantone dei Grigioni. Prima della votazione concernente l'aggregazione, gli aventi diritto di voto hanno potuto crearsi un'idea sufficientemente chiara del futuro Comune. Secondo il Tribunale amministrativo, è inoltre di importanza fondamentale il fatto che è stato adeguatamente tenuto conto della protezione delle minoranze. 

Importanza della sentenza
Si è trattato della prima volta che la procedura d'aggregazione grigionese è stata oggetto di un procedimento giudiziario. Il Governo prende atto con soddisfazione del fatto che la sentenza non lascia spazio a dubbi sulla legalità della procedura d'aggregazione applicata da decenni. Non è quindi data una necessità di azione legislativa. Alla luce del valore democratico e dell'importanza delle questioni giuridiche relative all'aggregazione impugnata, eccezionalmente il Tribunale ha rinunciato ad addebitare spese giudiziarie ai ricorrenti soccombenti.

La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato e può essere impugnata entro 30 giorni dinanzi al Tribunale federale. 
 

Persone di riferimento:
- Consigliera di Stato Barbara Janom Steiner, direttrice del Dipartimento delle finanze e dei comuni, tel. 081 257 32 01, e-mail barbara.janom@dfg.gr.ch  
- Thomas Kollegger, capo dell'Ufficio per i comuni, tel. 081 257 23 81, e-mail thomas.kollegger@afg.gr.ch  


Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni
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