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A partire da sabato 17 ottobre 2020 nel Cantone dei Grigioni sarà in vigore l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico e in determinati settori degli istituti di formazione. Su richiesta dell'Ufficio dell'igiene pubblica, il Governo ha emanato provvedimenti corrispondenti al fine di contenere la diffusione del nuovo coronavirus, fattasi nuovamente rapida. Inoltre negli esercizi di ristorazione vige l'obbligo di consumare stando seduti al tavolo. Il Governo fa appello alla disciplina della popolazione e invita tutti ad attenersi alle regole in materia di distanziamento e di igiene.

L'Ufficio cantonale dell'igiene pubblica registra un rapido aumento dei nuovi casi di contagio da nuovo coronavirus nei Grigioni. Nelle ultime due settimane sono state contagiate in media 126 persone a settimana. Tali cifre sono state registrate l'ultima volta nel marzo di quest'anno. Il rapido sviluppo del numero di casi inquieta il Governo. Le esperienze e le osservazioni fatte finora nei Cantoni vicini e nei Paesi confinanti mostrano che con un determinato ritardo vi è da attendersi un crescente tasso di ospedalizzazioni.

Obbligo di consumare stando seduti negli esercizi di ristorazione
Il Governo ha posto in vigore l'obbligo, per le persone che hanno già compiuto 12 anni, di indossare la mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico. Tra questi rientrano negozi, centri commerciali, uffici postali, musei, teatri, edifici amministrativi, chiese e spazi comuni religiosi, cinema, stazioni (inclusi i marciapiedi e i sottopassaggi), biblioteche, esercizi di ristorazione (inclusi quelli in alberghi, bar, club, discoteche, ecc.). Negli esercizi di ristorazione gli avventori possono togliere la mascherina soltanto se sono seduti al tavolo.

L'obbligo di indossare la mascherina non vale nelle aree destinate all'allenamento di strutture sportive e per il fitness. Allo stesso modo sono escluse dall'obbligo di indossare la mascherina le persone che si stanno esibendo, quali artisti o sportivi.

Anche nelle sale sportelli e nelle zone self service di banche non vige tale obbligo. Nei settori in cui non vige l'obbligo di indossare la mascherina occorre rispettare le regole relative al distanziamento.

Provvedimenti di protezione negli istituti di formazione
Il principale obiettivo è tutelare la salute ed evitare l'insegnamento a distanza, in particolare nelle scuole dell'obbligo.

A integrazione dei provvedimenti di protezione esistenti, quale novità, presso le scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole secondarie e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale) vige perciò l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone adulte che si trovano sull'area scolastica (corrisponde alla zona non fumatori), tranne che nelle aule. Se durante le lezioni non viene rispettata la distanza di almeno 1,5 metri tra insegnanti e allievi oppure se mancano delle barriere fisiche (ad es. plexiglas), per gli insegnanti vige l'obbligo di indossare la mascherina. Questo obbligo non riguarda gli allievi, che tuttavia possono indossare la mascherina su base volontaria.

Quale novità, per quanto riguarda gli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori), del grado terziario, del perfezionamento professionale nonché presso i centri abitativi e le mense di questi istituti vige l'obbligo di indossare la mascherina sull'area scolastica, tranne che nelle aule. Nelle mense valgono le regole in vigore per gli esercizi di ristorazione. Se durante le lezioni non viene rispettata la distanza di almeno 1,5 metri oppure se mancano delle barriere fisiche (ad es. plexiglas), vige l'obbligo di indossare la mascherina. Queste regole valgono anche per il liceo inferiore.

Tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale o il suo sostituto, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo di indossare la mascherina.

L'obbligo di indossare la mascherina non vale nelle strutture per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

Le mascherine proteggono dalla quarantena
Mediante questi provvedimenti supplementari il Governo desidera evitare provvedimenti più incisivi per la popolazione e l'economia. Esso fa appello alla disciplina e alla solidarietà della popolazione e invita tutti ad attenersi alle regole in materia di distanziamento e di igiene.

L'uso della mascherina è raccomandato anche al di fuori degli spazi chiusi accessibili al pubblico, se la distanza minima non può essere rispettata. Indossare la mascherina rallenta la diffusione del nuovo coronavirus e protegge inoltre dalla quarantena. Chi ha avuto contatti con una persona ammalata di COVID‑19, non è tenuta a mettersi in quarantena, se indossava una mascherina.

Informazioni per i giornalisti:

Contatto: i giornalisti sono pregati di rivolgersi direttamente al servizio di comunicazione centrale coronavirus: kfsmedien@amz.gr.ch. Fino a nuovo avviso, le domande dei media saranno trattate giornalmente tra le 8 e le 17:00.

Incontro con la stampa: è previsto un incontro settimanale con la stampa per uno scambio di informazioni con i giornalisti. Le date e i luoghi saranno resi noti su base continua mediante il sito web dedicato al coronavirus www.gr.ch/coronavirus (rubrica Media). I giornalisti sono pregati di presentare in anticipo eventuali domande.

 

Persone di riferimento:
- Consigliere di Stato Peter Peyer, direttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, tel. +41 81 257 25 01, e‑mail Peter.Peyer@djsg.gr.ch
- Consigliere di Stato Jon Domenic Parolini, direttore del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, tel. +41 81 257 27 01, e‑mail Jondomenic.Parolini@ekud.gr.ch


Organo: Governo
Fonte: it Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

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