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Cosa accade se dopo l'elezione un candidato lascia il partito di cui faceva parte o addirittura aderisce a un altro partito?

In linea di principio, cambiamenti di partito, dimissioni o esclusioni dal partito non comportano alcuna conseguenza giuridica per quanto riguarda lo statuto di membro del Parlamento della persona interessata, che rimane quindi membro del Gran Consiglio. Il Tribunale federale e la dottrina giuridica dominante giustificano questo fatto con la protezione dei deputati tramite il divieto di ricevere istruzioni (art. 161 Cost.), la libertà d'opinione (art. 16 Cost.) e la libertà d'associazione (art. 23 Cost.) e con l'elezione limitata alla durata del mandato (cfr. Weber Anina, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte, tesi di dottorato, Zurigo 2016, p. 304 seg.). Fanno eccezione i cambiamenti di partito che rappresentano un grave inganno degli aventi diritto di voto. Tale inganno può essere dato ad esempio se la decisione di cambiare partito è già stata presa al momento dell'elezione e gli aventi diritto di voto ne sono stati tenuti all'oscuro (cfr. DTF 1C_223/2023).