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Cos'è il numero dei firmatari?

In linea di principio nel Cantone dei Grigioni ogni proposta di candidatura deve recare la firma di 100 aventi diritto di voto con domicilio politico nel Cantone. Nessuna persona avente diritto di voto è autorizzata a firmare più di una proposta di candidatura. Il numero dei firmatari dipende dal numero di seggi in Consiglio nazionale (art. 24 cpv. 1 LDP).

Vi sono eccezioni all'obbligo di depositare le firme?

Sì. L'obbligo non si applica a un partito politico che si è fatto regolarmente registrare presso la Cancelleria federale entro il 31 dicembre 2022 e che nella legislatura uscente è rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso Cantone o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 ha ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 LDP). In questi casi la proposta di candidatura deve essere firmata dalle persone preposte alla presidenza e alla gestione (art. 24 cpv. 4 LDP).

Quali requisiti sono richiesti per i firmatari della proposta di candidatura?

I firmatari devono avere il proprio domicilio politico nel Cantone dei Grigioni. Nessuna persona avente diritto di voto è autorizzata a firmare più di una proposta di candidatura. Dopo la presentazione della proposta di candidatura la firma non può più essere ritirata.