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Scritto informativo n. 3 (gennaio 2014)
Scritto informativo n. 2 (ottobre 2013)
Scritto informativo n. 1 (agosto 2013)

Scritto informativo n. 3 (gennaio 2014)


In autunno dell’anno scorso abbiamo informato in merito a diverse innovazioni per quanto riguarda la procedura di riscossione dell’imposta alla fonte dal 1. gennaio 2014. Con il pre-sente scritto informativo vogliamo comunicare delle ulteriori informazioni che sarà d’aiuto nella collaborazione con l’amministrazione imposte del Cantone.


1. Applicazione delle tariffe


Riguardo alle nuove tariffe dell’imposta alla fonte si avvisa nuovamente, come già fatto nelle informative precedenti, che secondo l’art. 41 cpv. 1 DELIG (Disposizioni esecutive della legi-slazione sulle imposte) il datore di lavoro (il debitore della prestazione imponibile) è re-sponsabile per la classificazione della tariffa. L’amministrazione imposte del Cantone dunque non effettuerà delle classificazioni della tariffa.


2. Gestione del registro

Per via del passaggio della riscossione dell’imposta alla fonte dai comuni al Cantone il registro fiscale per persone assoggettato all’imposta alla fonte viene creato per la prima volta. Nelle ultime settimane sono già stati registrati e completati numerosi dati. La gestione del registro è già un processo funzionante che si svilupperà continuamente, non appena ci arriveranno i primi conteggi d’imposta alla fonte. Il datore di lavoro ci può aiutare a tenere alto l’attualità e qualità dei dati e perciò si prega di notare i punti seguenti: 

Il formulario d’annuncio (107) deve essere compilato per ogni persona assoggettato all’imposta alla fonte in caso di assunzione e di cambiamento d’impiego. Di grande importanza per l’applicazione della tariffa e consegna dell’imposta alla fonte è l’informazione dell’appartenenza di confessione. Il formulario d’annuncio e da inoltrare all’amministrazione imposte del Cantone e si trova sul sito web sotto Servizi – Download di moduli – Imposta alla fonte.

Per potere applicare la tariffa corretta, si prega di inviare anche una copia della conferma degli assegni familiari dell’assicurazione sociale.


3. Conteggi

Nel scritto informativo n. 2 abbiamo informato, che tutti i datori di lavoro che impiegano meno di cinque dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte su richiesta possono inviare i conteggi ogni sei mesi. Il rispettivo formulario (108, nuovo) si trova sul sito web dell’amministrazione imposte del Cantone come menzionato sopra.

Segnaliamo nuovamente che i conteggi di novembre e dicembre 2013 sono da conteggia-re con i comuni e a partire da gennaio 2014 direttamente con il Cantone.

Il formulario di conteggio per lavoratori/assicurati esteri (formulario 104) è stato modificato. Anche questo formulario si trova sul sito web dell’amministrazione imposte del Cantone. Si prega di utilizzare per ogni lavoratore e mese una riga e di riportare per ogni mese il salario mensile lordo.

Se i conteggi inviati sono compilati imprecisi o incompleti, nella fase d’introduzione contatte-remo i datori di lavoro telefonicamente o via e-mail, cosi da poter ricevere i dati mancanti.

Tra l’altro segnaliamo, che i lavoratori con domicilio all’estero (soprattutto i frontalieri) sono da conteggiare lì dove il datore di lavoro ha domicilio, sede o stabilimento d’impresa (art. 105d cpv. 1 lett. b LIG) e non nel luogo di lavoro (p.es. un lavoratore edile nel luogo del cantiere).


4. Comunicazione con l´amministrazione imposte del Cantone

Le competenze nella sezione dell’imposta alla fonte sono state determinate per comuni. Per quanto riguarda i conteggi per lavoratori/assicurati esteri e per i casi speciali come artisti, sportivi, conferenzieri, membri dell'amministrazione ecc. valgono delle competenze differenti.


5. Notifica elettronica dei conteggi (ELM)

Dal 1. gennaio 2014 l’amministrazione imposte del Cantone è pronta a ricevere i conteggi dell’imposta alla fonte per il periodo dal 1.1.2014 in orbita della notifica elettronica dei conteggi (ELM).

La trasmissione dei conteggi dell’imposta alla fonte via ELM richiede le seguenti normative:
  • L’uso di un programma di contabilità salariale che dispone di una certificazione della swissdec per la versione 4.0 delle direttive per il trattamento dei dati salariali (solo in questa versione l’imposta alla fonte è stata integrata nelle direttive). Ulteriori informazioni sono riportati sul sito www.swissdec.ch.
  • "Numero di membro" (Customer Identity secondo le specificazioni ELM QST) per i con-teggi dell’imposta alla fonte via ELM con l’amministrazione imposte del Cantone dei Gri-gioni. Tale numero può essere richiesto all’amministrazione imposte del Cantone. 
  • Configurazione di trasmissione nel programma di contabilità salariale (fornitore del siste-ma) 

 Inoltre le istruzioni e promemoria attualizzate vengono continuamente pubblicate sul sito web dell’amministrazione del Cantone.



Scritto informativo n. 2 (ottobre 2013)


A inizio settembre abbiamo informato in merito a
diverse novità che interesseranno la pro­cedura di riscossione dell'imposta
alla fonte a partire dal 1° gennaio 2014.


1. Nuove tariffe per l'imposta alla fonte

Le nuove tariffe per l'imposta alla fonte e le rispettive denominazioni sono state presentate nello scritto informativo n. 1. Per semplificare l'utilizzo è stato allestito una tabella che pre­senta le nuove tariffe accanto a quelle vecchie. I datori di lavoro e gli assicuratori devono procedere personalmente ai necessari cambiamenti nelle attribuzioni con effetto al 1°gennaio 2014. 
 
 
 Denominazioni fino al 31.12.2013 Denominazioni dal 01.01.2014
Imposta di culto finora
+ = con imposta di culto
d = senza imposta di culto

Esempi:
A0+ = con imposta di culto
A0d = senza imposta di culto
Imposta di culto nuova
Y = con imposta di culto
N = senza imposta di culto

Esempi:
A0Y = con imposta di culto
A0N = senza imposta di culto
Tariffa A: contribuenti celibi/nubili, separati
di fatto, divorziati o vedovi con o senza figli (i
figli non vivono nella stessa economia domestica).

 Invariato: tariffa A
 --- Nuovo: tariffa A con deduzione per figli:
solo su richiesta del contribuente e su ordine
dell'autorità fiscale competente.
Tariffa B: contribuenti coniugati, non separati legalmente o di fatto, unici produttori di reddito in Svizzera.
Su domanda e dimostrando che il coniuge residente all'estero non consegue alcun reddito da attività lucrativa.
Invariato: tariffa B
Tariffa B: contribuenti vedovi, separati di fatto, divorziati e celibi/nubili che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico e al cui sostentamento provvedono in misura principale. (semifamiglie) Nuovo: tariffa H1 – H6
Tariffa C: contribuenti coniugati, non separati legalmente o di fatto, entrambi esercitanti un'attività lucrativa a titolo principale.
(doppio reddito / moglie esercitante un'attività lucrativa)
Nuovo: tariffa C0 – C5
Tariffa C0 – C5: contribuenti coniugati, non separati legalmente o di fatto, entrambi esercitanti un'attività lucrativa a titolo principale.
(doppio reddito / marito esercitante un'attività lucrativa)
Nuovo: tariffa C0 – C5
Per coniugi con tariffa per redditi accessori D e altro coniuge con tariffa per reddito principale B. Nuovo tariffa C0 – C5 per entrambi
Tariffa D: per reddito accessorio Invariato: tariffa D:
In caso di più di un'attività lucrativa, è considerata attività lucrativa principale quella con il reddito lordo più alto. Eventuali altre attività rappresentano quindi attività lucrative accessorie e vanno assoggettate all'imposta secondo la tariffa D.
--- Nuovo: tariffa F (frontalieri italiani):
la tariffa F si applica per frontalieri italiani che vivono in un comune italiano della fascia di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa fuori della Svizzera. A seconda della situazione personale del contribuente, va applicata la tariffa usuale per l'imposta alla fonte A, B, C, D, E o H.
Frontalieri tedeschi
Finora: tariffe A, B, C e D
Frontalieri tedeschi
Nuovo: tariffa L: per frontalieri che soddisfano le condizioni per la tariffa A.
Nuovo: tariffa M: per frontalieri che soddisfano le condizioni per la tariffa B.
Nuovo: tariffa N: per frontalieri che soddisfano le condizioni per la tariffa C.
Nuovo: tariffa O: per frontalieri che soddisfano le condizioni per la tariffa D.
Nuovo: tariffa P: per frontalieri che soddisfano le condizioni per la tariffa H.



2. Periodi di conteggio 

Con il passaggio al Cantone della competenza per la riscossione dell'imposta alla fonte cambiano anche i periodi di conteggio. 
  • A partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta alla fonte andrà di principio conteggiata trimestralmente: a fine marzo, a fine giugno, a fine settembre e a fine dicembre. 
  • Fanno eccezione tutte le aziende che procedono al conteggio tramite il sistema elettronico "ELM-Quellensteuer". In questo caso i conteggi devono necessariamente essere effettuati ogni mese. 
  • Su richiesta, tutti i datori di lavoro che impiegano meno di cinque dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte potranno in futuro effettuare il conteggio ogni sei mesi.
A partire dal 1.1.2014 decadrà la possibilità esistente finora di effettuare il conteggio per l'intera stagione invernale o estiva. La ragione di questa modifica va ricercata nel fatto che già oggi molte aziende stagionali procedono al conteggio mensile tramite la loro contabilità degli stipendi e che nel nuovo anno civile valgono comunque sempre nuove tariffe, ciò che complica il conteggio. Inoltre, la presentazione trimestrale permette di controllare più rapidamente i conteggi e di presentare prima la fattura, ciò che porta una certezza giuridica maggiore per i datori di lavoro.

Per la fase di transizione vale quindi quanto segue: i mesi di novembre e dicembre 2013 vanno ancora conteggiati con i comuni, mentre i mesi a partire da gennaio 2014 vanno conteggiati direttamente con il Cantone.


3. Termini di conteggio 

A partire dal 1.1.2014, per l'inoltro dei conteggi valgono i seguenti termini:
Periodo di conteggio + 30 giorni: inoltro del conteggio al Cantone
Periodo di conteggio + ulteriori 30 giorni: elaborazione e fatturazione da parte del Cantone
Periodo di conteggio + ulteriori 30 giorni: termine di pagamento

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento è dovuto un interesse di mora.

Esempio per un inoltro trimestrale ordinario per il 1° trimestre:
31 marzo: fine del periodo di conteggio
entro il 30 aprile: inoltro del conteggio al Cantone
entro il 31 maggio: fatturazione da parte del Cantone
30 giugno: termine di pagamento


4. Provvigione di riscossione

Dal 1° gennaio 2014 la provvigione di riscossione rimarrà invariata al 2% per l'inoltro ordinario. In caso di inoltro tramite ELM-Quellensteuer può essere dedotta una provvigione del 3%. 

Invieremo le nuove tariffe per l'imposta alla fonte 2014, nonché altre indicazioni utili relative alla procedura per la riscossione dell'imposta alla fonte 2014 una volta che il Gran Consiglio avrà fissato i tassi fiscali. 

Inoltre, le istruzioni e i promemoria aggiornati vengono sempre pubblicati sulla homepage dell'Amministrazione delle imposte.




Scritto informativo n. 1 (agosto 2013)

 

A partire dal 1.1.2014 per la procedura dell’imposta alla fonte sono previste diverse innovazioni. Da una parte la riscossione dell’imposta alla fonte, con effetto 1.1.2014, passerà dai comuni al Cantone. Con questo cambiamento la divisione di lavoro tra i comuni e il Cantone cambierà. La gestione del registro resterà nella responsabilità dei comuni, come avviene già oggi in riguardo alle persone fisiche tassate ordinariamente. In futuro il Cantone controllerà la completezza, correttezza e la puntualità dell’inoltro dei conteggi come anche il versamento tempestivo dell’imposta alla fonte riscossa. Tra l’altro metterà a disposizione il sistema informatico necessario e sosterrà sia i comuni che i datori di lavoro nell’esecuzione dei loro compiti. I preparativi per quest’adattamento procedono come previsto. L’Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni prevede d’informare per iscritto periodicamente tutti i partecipanti sullo stato di questi preparativi.

Inoltre il 25.02.2013 è stata approvata la nuova Ordinanza sull’imposta alla fonte della confederazione (OIFo) che entrerà anche in vigore il 1.1.2014. Le seguenti esposizioni informano sui cambiamenti sostanziali regolati nella nuova Ordinanza sull’imposta alla fonte. Il tempo per effettuare gli adeguamenti tecnici necessari dovrebbe così bastare.


1. Notifica elettronica dei conteggi dell’imposta alla fonte (ELM-IAF)

Tramite il sistema Standard salari CH e imposte alla fonte (ELM-IAF), con effetto 1.1.2014, viene data la possibilità ai datori di lavoro di inviare in formato elettronico i dati relativi all’imposta alla fonte a tutti i cantoni. Con il trasferimento elettronico dei dati relativi all’imposta alla fonte viene ridotto il lavoro amministrativo come anche il pericolo di trasmettere dati sbagliati.

Sotto il sistema ELM-IAF, i conteggi dell’imposta alla fonte sono da trasmettere mensilmente. I dati relativi all’imposta alla fonte vengono direttamente consegnati dal sistema di contabilità salariale al comune, quale in seguito provvederà alla fatturazione. La fatturazione però sarà inviata in forma di carta fino a nuovo ordine.

Per chi intende usufruire della possibilità di invio in formato elettronico dei conteggi dell’imposta alla fonte (ELM-IAF), consigliamo di prendere contatto con il vostro fornitore di software salariale. L’associazione “swissdec” ha informato i fornitori di software salariale sul sistema ELM-IAF, cosi di potere dare informazioni dettagliate sulle procedure necessarie.

Il trasferimento elettronico dei dati relativi all’imposta alla fonte via ELM-IAF è in ogni caso volontario. Perciò, rimane riservato, di conteggiare l’imposta alla fonte con il procedimento applicato finora.


2. Nuove tariffe per l’imposta alla fonte

La realizzazione di ELM-IAF rende necessario di uniformare a livello svizzero le tariffe da applicare agli assoggettati dell’imposta alla fonte. Con effetto 1.1.2014, trovate di seguito l’elenco delle tariffe valide in tutti i cantoni:

Tariffa A
contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi, che non vivono in comunione domestica con figli o persone a carico;

Tariffa B
contribuenti coniugati* (non separati legalmente o di fatto) in cui solo uno dei coniugi esercita un’attività lucrativa;
* Vale anche per contribuenti che vivono in un’unione domestica registrata.

Tariffa C
contribuenti coniugati* (non separati legalmente o di fatto) in cui entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa, anche nel caso in cui i redditi sono tassati nella procedura ordinaria;
* Vale anche per contribuenti che vivono in un’unione domestica registrata.

Tariffa D
contribuenti con reddito accessorio o entrate sostitutive;

Tariffa E
contribuenti tassati con la procedura di conteggio semplificata dall’istituto dell’assicurazione sociale;

Tariffa F
contribuenti frontalieri italiani (ai sensi dell’accordo CH-IT del 1974) coniugati con doppio reddito, che risiedono in un comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un’attività lucrativa al di fuori della svizzera;

Tariffa H
contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi, che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico;

Tariffa L
contribuenti frontalieri tedeschi (ai sensi dell’accordo entro CH-DE per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza del CDI-D) che compierebbero le condizioni per la classificazione secondo la tariffa A;

Tariffa M
contribuenti frontalieri tedeschi secondo il CDI-D, che compierebbero le condizioni per la classificazione secondo la tariffa B;

Tariffa N
contribuenti frontalieri tedeschi secondo CDI-D, che compierebbero le condizioni per la classificazione secondo la tariffa C;

Tariffa O
contribuenti frontalieri tedeschi secondo CDI-D, che compierebbero le condizioni per la classificazione secondo la tariffa D;

Tariffa P
contribuenti frontalieri tedeschi secondo CDI-D, che compierebbero le condizioni per la classificazione secondo la tariffa H;

Per le tariffe A, B, C, F e H l’aliquota dell’imposta alla fonte è dipendente dall’ammontare dei salari lordi mensili, mentre per le tariffe D (10%) e E (5%) viene applicata un’aliquota fissa. Le tariffe L-P sono talmente allestite, che l’aliquota secondo l’arte della tariffa è limitata fino ad un massimo di 4.5%.

A partire dall’1.1.2014 l’applicazione delle nuove tariffe sarà valida anche per coloro che per il momento non intendono usufruire della possibilità di invio in formato elettronico dei conteggi (ELM-IAF).
I datori di lavoro che dispongono di un sistema di contabilità salariale e che generano direttamente con essi i conteggi dell’imposta alla fonte (fuori del sistema ELM-IAF), dovranno procedere all’adattamento del sistema cosi di potere a suo tempo trasferire le nuove tariffe che entreranno in vigora dall’1.1.2014.

A fine 2013 saranno inviate le nuove tariffe calcolate dell’imposta alla fonte per il 2014 come anche ulteriori informazioni al riguardo risp. pubblicate sul sito dell’ Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni

Speriamo che queste informazioni siano state utili e ringraziamo per la produttiva collaborazione nella riscossione dell’imposta alla fonte.