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Principi

I danni causati dalla selvaggina possono verificarsi quando gli interessi dell'essere umano interferiscono con lo spazio vitale naturale degli animali selvatici. Le colture agricole offrono spesso nutrimento facilmente accessibile e ricco di energia per ungulati, tassi e diverse specie di uccelli. Nella maggior parte dei casi, tramite misure di protezione idonee è possibile evitare danni simili. Se l'attuazione di misure di protezione non è possibile oppure se i danni causati dalla selvaggina si verificano nonostante un'attuazione a regola d'arte, a determinate condizioni vi è diritto a un risarcimento da parte del Cantone. Di seguito sono riportate informazioni relative ai danni causati dalla selvaggina. In caso di danno fa stato la legislazione federale o cantonale sulla caccia.

Cosa viene risarcito?

In linea di principio, il Cantone risarcisce i danni causati dalla selvaggina cacciabile e dagli stambecchi alle colture agricole e agli animali da reddito*, a condizione che non siano dati motivi di esclusione. I danni causati da animali protetti dal diritto federale, come ad esempio lupi, linci, orsi e castori, vengono risarciti da Cantone e Confederazione, se i requisiti sono soddisfatti.

* Indicazione importante: queste informazioni si riferiscono esclusivamente ai danni agli animali da reddito che non sono stati causati da grandi predatori. I danni a pecore, ovini e caprini e ad altri animali da reddito causati da lupi, linci od orsi rientrano nel settore di competenza della sezione grandi predatori e vengono gestiti da quest'ultima. Le predazioni di animali da reddito vanno notificate immediatamente, come finora, al guardiano della selvaggina competente.

Cosa non viene risarcito?

Il diritto al risarcimento decade per i seguenti danni:

  • danni causati da animali cacciabili che non interessano colture agricole o animali da reddito, quali ad esempio danni a giardini domestici, vivai forestali, veicoli, edifici e altre infrastrutture;
  • danni a colture agricole o ad animali da reddito che non servono a scopi economici;
  • danni nella zona d'estivazione;
  • danni inferiori a 200 franchi oppure se la perdita di guadagno è inferiore al 5%;
  • danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa conformemente all'art. 30 della legge cantonale sulla caccia (LCC);
  • danni a colture intensive, se non sono state attuate le misure di difesa ragionevolmente esigibili.

Il diritto al risarcimento decade o viene ridotto nei seguenti casi:

  • danni notificati in ritardo;
  •  notifiche di danni contenenti informazioni manifestamente false o fuorvianti;
  • danni a colture già raccolte;
  • danni imputabili, anche solo in parte, alla persona danneggiata;
  • danni che avrebbero potuto essere evitati adottando misure di difesa ragionevolmente esigibili (colpa concorrente).

Misure di difesa ragionevolmente esigibili

Sono considerate misure di difesa ragionevolmente esigibili in particolare:

  • la recinzione di colture intensive minacciate conformemente alle direttive del Cantone (art. 1 OPAE);
  • la protezione degli animali da reddito dagli animali selvatici;
  • le misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da castori conformemente a quanto prescritto dalla Confederazione (art. 10g cpv. 1 OCP);
  • la recinzione di campi di mais 3-4 settimane prima dello stadio latteo con una rete flessibile elettrificata o con fili elettrificati (protezione da tassi e cinghiali nonché protezione parziale da cervi, caprioli e camosci). La recinzione deve essere controllata regolarmente e, dopo il raccolto, deve essere rimossa completamente.

Come guida per la realizzazione di recinzioni a regola d'arte è possibile consultare l'opuscolo di Agridea. In caso di danni, lo stimatore dei danni causati dalla selvaggina può raccomandare l'attuazione di misure di difesa al fine di evitare danni futuri.

Attenzione: la protezione di colture intensive notevolmente minacciate con recinzioni elettriche, reti antigrandine e simili può impedire l'accesso alle colture da parte di animali selvatici, tuttavia, in caso di danni, tali misura non è considerata una misura di difesa riconosciuta.

Notifica dei danni tramite l'ePortal

I danni causati dalla selvaggina dovranno essere notificati in forma digitale tramite l'ePortal del Cantone. Non sarà pertanto più necessario ritirare il modulo presso il comune e inoltrarlo per posta allo stimatore dei danni causati dalla selvaggina. A partire dal 1° gennaio 2027 saranno accettate solo le segnalazioni digitali relative ai danni causati dalla selvaggina. Sull'ePortal occorre disegnare sulla cartina la superficie danneggiata e indicare la specie animale che ha causato i danni nonché la coltura danneggiata. Durante la compilazione del modulo è necessario inserire correttamente i dati personali, in particolare il numero di telefono e l'indirizzo e-mail. In caso contrario non sarà possibile contattare la persona interessata. Per la regione o il distretto di caccia è determinante l'ubicazione della superficie danneggiata. Una carta sinottica dei distretti di caccia è disponibile qui.

Stima dei danni

Lo stimatore dei danni causati dalla selvaggina competente contatterà telefonicamente la persona interessata per fissare un appuntamento per la stima. Al momento della stima, lo stimatore verifica sul posto, insieme al guardiano della selvaggina, le indicazioni riportate nel modulo. In caso di diritto a risarcimento, l'ammontare dei danni viene calcolato sulla base della guida attuale «Wegleitung für die Schätzung von Kulturschäden – Ausgabe Wildschäden» di Agridea. Di principio i costi della stima sono a carico del Cantone. I costi possono essere addebitati alla persona danneggiata se dalla stima risulta che, evidentemente, non si è in presenza di danni causati dalla selvaggina o che si è in presenza soltanto di danni di lieve entità.

Conclusione e decisione

Firmando il modulo per i danni causati dalla selvaggina, la persona danneggiata riconosce il risultato della stima e prende atto di eventuali raccomandazioni volte a evitare danni futuri. Se il risultato della stima non viene riconosciuto mediante firma dalla persona danneggiata, l'Ufficio per la caccia e la pesca emana una decisione impugnabile. La decisione può essere impugnata dinanzi al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (DIEM) entro 30 giorni. Un eventuale danno viene risarcito alla persona danneggiata solo quando è disponibile una decisione passata in giudicato.