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Infrazioni lievi

Commette un’infrazione lieve (art. 16a LCStr) chi:

  • violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera;

  • guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

  • viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2bis), senza tuttavia commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

Dopo un’infrazione lieve è pronunciato un ammonimento, se contro la persona colpevole nei due anni precedenti l’infrazione da esaminare non è stata revocata la licenza di condurre o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi.

Chi si è comportato correttamente per due anni dopo una revoca o un ammonimento, in caso di una nuova infrazione lieve viene di regola solo ammonito. Se però per un’infrazione lieve la persona interessata presenta già dei provvedimenti nei due anni precedenti (per esempio già un ammonimento o una revoca della licenza di condurre), la revoca della licenza di condurre per almeno un mese è costrittiva.

Soltanto nei casi particolarmente lievi (art. 16a cpv. 4 LCStr) si rinuncia a qualsiasi provvedimento.

Infrazioni medio gravi

Commette un’infrazione medio grave (art. 16b LCStr) chi:

  • violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;

  • guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6 LCStr), e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

  • viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2bis LCStr) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

  • guida un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente;

  • ha sottratto un veicolo a motore per farne uso.

La durata minima della revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione medio grave comporta un mese, se nei due anni precedenti la licenza di condurre non è stata revocata per un’infrazione grave o un’infrazione medio grave. Se però negli ultimi due anni è già stata pronunciata una revoca per un’infrazione grave o medio grave, la durata della revoca comporta almeno 4 mesi. In caso di ulteriori provvedimenti precedenti vengono adottate misure nettamente più drastiche di almeno 9, 15 fino a 24 mesi di revoca della licenza di condurre.

Infrazioni gravi

Commette un’infrazione grave (art. 16c LCStr) chi:

  • violando gravemente le norme sulla circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;

  • guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);

  • sotto l’influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;

  • intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o ad un esame sanitario supplementare oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;

  • si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona;

  • guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza.

La durata minima della revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave comporta tre mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza di condurre non è già stata revocata per un’infrazione grave o un’infrazione medio grave. Se però negli ultimi cinque anni è già stata revocata la licenza di condurre per un’infrazione medio grave, la durata della revoca è di almeno 6 mesi. Se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave, la durata minima legale della revoca è di 12 mesi.

Revoca a scopo di sicurezza

Per inidoneità alla guida

La revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza serve a proteggere la circolazione stradale da conducenti non idonei. Per chiarire l’idoneità alla guida la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo e può essere ordinato un esame medico e/oppure un esame psicologico del traffico presso un istituto specializzato.

Una revoca a scopo di sicurezza è ordinata, se l’idoneità della persona interessata deve essere negata soprattutto per i motivi seguenti (art 16d cpv. 1 LCStr):

  • malattie o infermità fisiche o psichiche;

  • dipendenza da alcolici, stupefacenti o medicinali

  • inidoneità per motivi caratteriali (a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo).

La revoca a scopo di sicurezza è ordinata a tempo indeterminato in connesso con un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa. Una riammissione alla guida può avvenire soltanto se la persona interessata fornisce la prova che l’idoneità alla guida è di nuovo data.

In caso di dipendenza da alcolici o da sostanze stupefacenti va normalmente osservato un periodo di astinenza provata per almeno un anno, prima che l’eventuale restituzione della licenza di condurre possa essere esaminata.

Sulla base del sistema a cascata

La revoca a scopo di sicurezza sulla base del sistema a cascata ai sensi dell’art. 16b cpv. 2 lettera e e l’art. 16c cpv. 2 lettera d LCStr è ordinata, se la persona interessata ha commesso ripetutamente infrazioni gravi o medio gravi entro un periodo determinato. In caso di revoca a scopo di sicurezza sulla base del sistema a cascata l’idoneità alla guida non deve essere chiarita prima del rilascio della decisione, poiché la mancanza d’idoneità alla guida va considerata data causa le infrazioni commesse (supposizione legale).

Misure per superamento del limite di velocità

(in caso di buona reputazione quale conducente)

Superamento netto Provvedimento Grado di gravità dell’infrazione
nell’abitato

16 fino a 20 km/h ammonimento lieve
21 fino a 24 km/h almeno 1 mese di revoca medio grave
da 25 km/h almeno 3 mesi di revoca grave
fuori dell’abitato

21 fino a 25 km/h ammonimento lieve
26 fino a 29 km/h almeno 1 mese di revoca medio grave
da 30 km/h almeno 3 mesi di revoca grave
autostrade

26 fino a 30 km/h ammonimento lieve
31 fino a 34 km/h almeno 1 mese di revoca medio grave
da 35 km/h almeno 3 mesi di revoca grave

Superamento del limite di velocità in modo massiccio dal 01.01.2013 (pacchetto di misure "Via sicura") 

almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h almeno 2 anni* e accertamento dell'idoneità alla guida.
almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h almeno 2 anni* e accertamento dell'idoneità alla guida.
almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h almeno 2 anni* e accertamento dell'idoneità alla guida.
almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h almeno 2 anni* e accertamento dell'idoneità alla guida.
*la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr)

Misure per guida in stato di ebrietà

(in caso di buona reputazione quale conducente)

Peso per mille oppure concentrazione alcolica nell'alito Provvedimento Grado di gravità dell’infrazione
da 0.10 ‰* oppure 0.05 mg/l* ammonimento lieve
da 0.50 ‰ oppure 0.25 mg/l ammonimento
lieve
da 0.50 ‰ + infrazione lieve
oppure 0.25 mg/l + infrazione lieve
revoca almeno 1 mese medio grave
da 0.80 ‰ oppure 0.40 mg/l revoca almeno 3 mesi grave
da 1.60 ‰ oppure 0.80 mg/l chiarimento dell'idoneità alla guida ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCS  

*Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; SR 741.11)

Art. 2a1Divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol

1 È vietato guidare sotto l'influsso dell'alcol:
    a. durante lo svolgimento dell'attività di trasporto concessionario o
        internazionale di viaggiatori su strada;

    b. durante il trasporto professionale di persone;

    c. autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a
        3,5 t;

    d. durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette
        all'obbligo del contrassegno;

    e. ai maestri conducenti, durante l'esercizio della professione;

    f. ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d'esercitazione;

    g. agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;

    h. ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con
        veicoli delle categorie speciali F, G e M.     

1bis Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:

    a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi
        antincendio di milizia;

    b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi
        antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della
        protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da 
        queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di
        picchetto;

    c. veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione non superi i 45
        km/h;

    d. veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l'articolo 13
        capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze
        tecniche per i veicoli stradali (OETV).4

Misure per guida sotto l’influsso di stupefacenti risp. medicinali

Accertamento dell'idoneità alla guida in conformità all'art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr

Rifiuto della licenza per allievo conducente

Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre ai sensi dell’art. 15e cpv. 1 LCStr non riceve, per almeno sei mesi dall’infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l’età minima soltanto dopo l’infrazione, il periodo d’attesa decorre da quella data.

Misure in caso di infrazioni commesse all'estero

Conformemente all'art. 16cbis LCStr, dopo un'infrazione commessa all'estero viene revocata la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se:

all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre; e

l'infrazione va qualificata medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c. 

Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che nel sistema d'informazione ammissione alla circolazione non sono registrati dei provvedimenti amministrativi (art. 89c lett. d LCStr) la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione.

Esecuzione

Per principio

Se all’inizio della revoca la licenza di condurre è ancora quella blu secondo il diritto anteriore, la trascrizione delle categorie secondo il nuovo diritto (in vigore dal 1.4.2003) è fatta automaticamente. La licenza di condurre blu viene ritirata ufficialmente e distrutta; in seguito viene rilasciata una nuova licenza di condurre (soggetta a pagamento) formato carta di credito (art. 151d cpv. 2 lett. b OAC).

Inizio della revoca

In caso di ritiro della licenza di condurre da parte della polizia (ad esempio per ebbrezza, altre inidoneità alla guida o grave violazione alle norme sulla circolazione stradale) la durata della revoca inizia al momento del ritiro della licenza, cioè al momento della consegna del formulario di ritiro. Il ritiro da parte della polizia comporta un divieto di guida per tutte le categorie.

Negli altri casi il deposito della licenza di condurre deve avvenire normalmente entro 180 giorni. In questi casi l’inizio della revoca è determinato dalla data del timbro postale, rispettivamente dalla data del deposito della licenza di condurre presso il nostro ufficio. Con la consegna della licenza di condurre alla posta oppure al nostro ufficio, il diritto di guida decade con effetto immediato.

Se invece la licenza di condurre è revocata per motivi di sicurezza per un periodo indeterminato (inidoneità per ragioni mediche o caratteriali oppure per una forma di tossicomania), la revoca inizia normalmente subito con la ricezione della decisione; in questi casi il divieto di guida ha effetto immediato e la licenza di condurre va depositata senza indugio.

Calcolo della durata della revoca

Il calcolo della durata in caso di revoche di licenze a termine si basa su interi mesi lunari e non su mesi di quattro settimane o 30 giorni. Se nel caso di una revoca per la durata di un mese, la licenza di condurre è depositata il 15 di un mese, il diritto di guida inizia di nuovo il 15 del mese seguente.

Registrazione delle misure

Dove sono registrate le misure?

Queste misure sono registrate nel registro federale sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC-provvedimenti, ex cosidetto registro ADMAS), gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Durante il periodo dell’esecuzione nel SIAC-persone (ex cosidetto Faber) viene iscritto un divieto di utilizzazione. Questo registro può essere visionato in qualsiasi momento dagli organi della polizia.

Per quanto tempo rimane registrata la persona interessata?

Rifiuti, revoche e divieti di far uso della licenza di condurre straniera, di licenze per allievo conducente, licenze di condurre o licenze per maestro conducente come pure divieti di guida, vengono tolti dal SIAC-provvedimenti dieci anni dopo la loro scadenza o il loro annullamento, altre misure cinque anni dopo l'entrata in vigore. L' annullamento della licenza di condurre in prova viene tolta dieci anni dopo il rilascio di una licenza di condurre. Revoche a tempo indeterminato per inidoneità rimangono registrate durante tutto il periodo della misura.

Quando sono cancellati i dati registrati?

La cancellazione segue, scaduti i periodi di registrazione menzionati, automaticamente, a meno che non venga registrata una misura nuova. Se prima della cancellazione viene registrata una misura nuova, tutte le misure già iscritte rimangono registrate. L’eliminazione dei dati è effettuata solo quando le premesse per la cancellazione della misura nuova sono adempite.

Procedimento e tasse

Il procedimento amministrativo, nel quale è disposta la misura amministrativa, è sostanzialmente indipendente dal procedimento penale eseguito parallelamente (multa, pena detentiva ecc.).

Prima di decretare una revoca della licenza di condurre, la persona interessata ha di regola il diritto d’essere ascoltata, può così esprimersi per iscritto in riguardo alle infrazioni rimproverate. A richiesta e dopo preavviso, essa può prendere visione degli atti.

I decreti sono soggetti a tasse. Queste sono indipendenti dalla multa e dalle tasse di procedura. Sono ivi incluse tutte le spese per il disbrigo del procedimento, le mutazioni nel SIAC-provvedimenti, l’amministrazione degli atti e la distruzione degli stessi a scadenza del periodo di registrazione di cinque o dieci anni.

Contro il decreto di una misura amministrativa può essere interposto ricorso entro 30 giorni (contro provvedimenti a titolo preventivo entro 10 giorni) al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità Grigioni, 7000 Coira. Il ricorso va motivato. Le spese della procedura vanno a carico della parte soccombente (art. 73 LGA).

Licenza di condurre in prova

(in vigore dal 01.12.2005)

La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli, è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni. La licenza di condurre è rilasciata a tempo indeterminato se:

  • il periodo di prova è scaduto;

  • il titolare ha partecipato ai corsi di aggiornamento, di carattere prevalentemente pratico, prescritti dal Consiglio federale per una guida volta a riconoscere ed evitare pericoli e rispettosa dell’ambiente.

Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un’infrazione medio grave o grave da cui consegue la revoca della licenza. Se la revoca termina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia a partire dalla data della restituzione della licenza di condurre.

La licenza di condurre in prova scade se durante il periodo di prova il titolare commette un’ulteriore infrazione medio grave o grave.

Una nuova licenza per allievo conducente può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall’infrazione e soltanto in base ad una perizia psicologica del traffico che accerti l’idoneità alla guida. Il termine è prorogato di un anno se la persona interessata ha guidato un motoveicolo o un autoveicolo durante questo periodo.