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Fondi, opere ed edifici agricoli che sono stati sostenuti da contributi di Confederazione e Cantone vengono contrassegnati come tali nel registro fondiario tramite una relativa menzione. Tale menzione comprende tra le altre cose un divieto di cambiamento di destinazione per 20 anni (dopo il versamento finale del contributo federale) e un divieto illimitato di frazionamento. Inoltre vige un obbligo di rimborso delle sovvenzioni per un periodo di egual durata.

Se sussistono importanti motivi vengono autorizzate eccezioni al divieto di cambiamento di destinazione e di frazionamento. Essi sono ad esempio dati in caso di azzonamento di terreno edificabile o di un'autorizzazione edilizia per un utilizzo non agricolo degli edifici. Se in tali casi motivati un fondo, un'opera o un edificio agricolo viene destinato ad uno scopo diverso rispetto a quello agricolo previsto in anticipo, vale a dire prima del suddetto termine di 20 anni, i contributi forniti da Confederazione e Cantone devono essere rimborsati in modo proporzionale.