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Messa sotto protezione da parte di Cantone e Confederazione a seguito di sovvenzioni

A livello cantonale, le sovvenzioni che superano la cifra di 25'000 franchi comportano la messa sotto protezione formale dell'edificio in questione. La Confederazione mette sotto protezione formale gli oggetti a partire dal primo franco di sovvenzione versato. La messa sotto protezione implica una menzione nel registro fondiario relativa a una restrizione di diritto pubblico della proprietà. Per i proprietari e i loro successori di diritto ciò significa:

  • proteggere l'oggetto in misura ragionevole da danni o perdita di valore, nonché da distruzione, e attuare i provvedimenti necessari alla sua manutenzione;
  • su preavviso, tollerare la visita dell'oggetto e le analisi allo stesso necessarie da parte del Servizio monumenti o da parte di specialisti incaricati da quest'ultimo;
  • far autorizzare dal Cantone interventi o modifiche dello stato dell'oggetto (art. 29 LCNP);
  • chiedere l'approvazione del Servizio monumenti dei Grigioni anche per modifiche dello stato dell'oggetto non soggette all'obbligo di domanda di costruzione;
  • seguire le istruzioni del Servizio monumenti dei Grigioni.    

 

Messa sotto protezione volontaria
Un edificio può essere messo sotto protezione formale su richiesta dei proprietari anche indipendentemente dai contributi pubblici versati. La base per procedere a questa operazione consiste in un inventario dell'edificio che motiva il diritto alla messa sotto protezione e stabilisce l'entità della protezione dell'oggetto. Con questa misura è possibile sostenere a lungo termine la conservazione integrale di edifici degni di protezione. 

 

 

OCNP – Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio