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Il progetto di revisione parziale della legge cantonale sulle imposte e della legge sulle imposte comunali e di culto va in consultazione. Con questa revisione parziale il Progetto fiscale 17 viene attuato a livello cantonale.

Il 12 febbraio 2017 Popolo e Cantoni hanno respinto la riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III). Questo no del Popolo ha comportato un aumento delle pressioni per quanto concerne la sostituzione delle società di domicilio, delle società di holding e delle società miste tassate in via privilegiata, ossia delle cosiddette società con statuto speciale, non più accettate a livello internazionale. La Confederazione ha provveduto rapidamente a presentare un nuovo progetto con la denominazione Progetto fiscale 12 (PF17) in cui ha ripreso tratti sostanziali della precedente RI imprese III, cancellato singole misure e aggiunto altri punti. Il Consiglio degli Stati ha discusso il progetto durante la sessione estiva e lo ha integrato con una parte dedicata al finanziamento dell'AVS.

In una prima fase il PF17 è un progetto della Confederazione finalizzato a modificare la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). La LAID è una legge quadro che contiene disposizioni imperative per i Cantoni a cui il legislatore cantonale è tenuto a dare attuazione in una seconda fase all'interno della sua legge sulle imposte. Ciò avviene con la presente revisione parziale.

Le modifiche principali
In numerosi Cantoni l'eliminazione dei privilegi fiscali di cui godono le società con statuto speciale porterà a una sensibile riduzione delle aliquote dell'imposta sull'utile. Al fine di garantire la competitività futura, il Dipartimento delle finanze propone perciò una riduzione dell'aliquota d'imposta dall'attuale 5,5 per cento al 4 per cento.

La riduzione dell'aliquota d'imposta cantonale per persone giuridiche avrà conseguenze anche per i comuni. Il Cantone riscuote un'imposta sull'utile e sul capitale per i comuni con un tasso fiscale uniforme. Al fine di evitare che i comuni si trovino a dover accettare minori entrate in misura massiccia riguardo all'imposta sull'utile, a essi deve essere data la possibilità di determinare il tasso fiscale in autonomia rispettando un certo margine. In tal modo i comuni possono compensare la riduzione dell'aliquota d'imposta sull'utile con un aumento del tasso fiscale.

Secondo il diritto vigente a livello federale e cantonale le distribuzioni di utili da parte di persone giuridiche a contribuenti con una partecipazione pari almeno al 10 per cento vengono assoggettate rispettivamente nella misura del 60 per cento (i diritti di partecipazione fanno parte della sostanza privata) e del 50 per cento (i diritti di partecipazione fanno parte della sostanza commerciale). Con questa imposizione parziale si mira ad assoggettare gli utili realizzati da una società per azioni e distribuiti all'azionista a un'imposizione simile a quella valida per gli utili realizzati da una società di persone. Con la riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile dal 5,5 per cento al 4 per cento si impone l'introduzione dell'imposizione parziale nella misura del 70 per cento. Questa soluzione corrisponde a quella valida per l'imposta federale diretta.

Per proventi da brevetti la legge federale sull'armonizzazione prevede un'imposizione ad aliquota ridotta. Tale riduzione può ammontare al massimo al 90 per cento. Siccome nel Cantone tali proventi non sono di importanza fondamentale, viene proposta solamente una riduzione del 70 per cento.

Conseguenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie del PF17 per il Cantone sono composte dai seguenti tre elementi: riduzione dei versamenti dalla perequazione delle risorse della Confederazione, maggiori entrate dalla quota più elevata dell'imposta federale diretta nonché misure fiscali del Cantone. Complessivamente risultano minori entrate per stimati 21,5 milioni di franchi circa. Tale importo corrisponde a circa il 3 per cento delle entrate fiscali complessive del Cantone.

A livello comunale è la riduzione dell'aliquota d'imposta sull'utile ad avere i risvolti più importanti. Dato che la competitività fiscale non ha la stessa importanza per tutti i comuni, a questi ultimi a titolo di novità viene data la possibilità di determinare in autonomia il tasso fiscale per l'imposta sull'utile e sul capitale rispettando un certo margine.

Scadenzario
Lo scadenzario per la procedura legislativa cantonale dipende dai dibattiti parlamentari relativi al PF17 nel Parlamento federale. Attualmente è previsto che il PF17 venga approvato durante la prossima sessione autunnale. A livello cantonale il dibattito in Gran Consiglio riguardo al progetto è previsto per la sessione di agosto 2019; di conseguenza un'entrata in vigore è possibile con effetto dal 1° gennaio 2020.

La consultazione durerà fino alla fine di novembre 2018. La relativa documentazione può essere scaricata in internet al link: https://www.gr.ch/IT/pubblicazioni/Consultazioni/Seiten/Laufende.aspx.


Persone di riferimento:
- Consigliera di Stato Barbara Janom Steiner, direttrice del Dipartimento delle finanze e dei comuni, tel. 081 257 32 01, e-mail Barbara.Janom@dfg.gr.ch
- Urs Hartmann, capo dell'Amministrazione delle imposte, tel. 081 257 33 24, e-mail Urs.Hartmann@stv.gr.ch


Organo: Dipartimento delle finanze e dei comuni
Fonte: it Dipartimento delle finanze e dei comuni
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