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Quando e a quali intervalli va collaudato un veicolo?

La prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno:

  1. veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2,
  2. autobus
  3. rimorchi adibiti al trasporto di persone,
  4. veicoli per il trasporto di merci pericolose per i quali è richiesto un controllo successivo annuo secondo la SDR.

La prima volta dopo due anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno:

  1. autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h,
  2. trattori a sella con un peso totale superiore a 3.5 t e una velocità massima superiore a 45 km/h,
  3. rimorchi per il trasporto di cose con un peso totale superiore a 3.5 t e una velocità massima superiore a 45 km/h.

Se i veicoli secondo la cifra 1 - 3 non vengono utilizzati unicamente nel traffico nazionale, l'ultimo collaudo della vettura non può essere più vecchio di un anno. I detentori delle vetture si rendono responsabili di effettuare il collaudo della vettura in tempo.

La prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni ed in seguito ogni due ann:

  1. furgoncini,
  2. autofurgoni,
  3. autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h,
  4. trattori a sella con un peso totale non superiore a 3.5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h,
  5. autoveicoli adibiti ad abitazione e veicoli a motore con spazio utile montato.

La prima volta dopo cinque, però entro il più tardi sei anni dopo la prima messa in circolazione, poi dopo tre anni ed in seguito ogni due anni:

  1. automobili leggere e pesanti,
  2. motoveicoli,
  3. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,
  4. rimorchi di trasporto, compresi rimorchi con spazio utile montato, con un peso totale superiore a 0,75 t, eccettuati i rimorchi conformemente alla lettera a, cifra 3 o 4, lettera a bis cifra 3 oppure lettera e cifra 5.

La prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:

  1. trattori industriali,
  2. macchine semoventi.

La prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:

  1. carri con motore,
  2. carri di lavoro,
  3. veicoli agricoli,
  4. monoassi,
  5. rimorchi di trasporto con un peso totale fino a 0,75 t di tutti i veicoli secondo la cifra 1 - 4,
  6. rimorchi di lavoro, eccetto i rimorchi con un peso total fino a 0.75 t come pure i rimorchi del servizio pompieri e della protezione civile.