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Principi

Bambini, adolescenti e adulti bisognosi di aiuto devono essere protetti in modo rapido ed efficace. Grazie a regole differenziate relative a diritti e obblighi di avviso si garantisce che l'APMA venga a conoscenza tempestivamente di simili situazioni e che in caso di necessità i rapporti di fiducia professionali vengano tutelati (promemoria della COPMA del marzo 2019).

Diritto di avviso

Ogni persona può dare avviso all'APMA se l'integrità fisica, psichica o sessuale di bambini o adolescenti sembra essere minacciata. Tuttavia, determinate categorie professionali hanno delle limitazioni riguardo a questo diritto di avviso (RS 210, art. 314c CC).

Se qualcuno teme che il bene di bambini o adolescenti possa essere minacciato, questa persona ha il diritto di dare avviso all'APMA. Spetta alla persona decidere se avvalersi di tale diritto. Non è necessaria una prova della minaccia. L'APMA procede ai corrispondenti accertamenti. Importante: l'APMA si attiva solo se viene avvisata in merito a un'eventuale minaccia per il bene del minore.

Prima di dare avviso all'APMA, uno specialista o una persona di riferimento deve valutare accuratamente se ciò avvenga davvero nell'interesse e per il bene dei bambini o degli adolescenti. Deve verificare se ciò potrebbe danneggiare il rapporto di fiducia, poiché un avviso comporta sempre la comunicazione di informazioni personali. Il fatto che bambini o adolescenti perdano la fiducia nei confronti di uno specialista o di una persona di riferimento può rappresentare un problema. Ciononostante, il rapporto di fiducia con i genitori o terzi deve essere subordinato alla responsabilità nei confronti dei minori minacciati. Dopo un'attenta riflessione, se lo specialista o la persona di riferimento giunge alla conclusione che un avviso sia più utile che dannoso per i bambini o gli adolescenti, può procedere con tale avviso. In questo contesto vanno considerati anche gli interessi di altri bambini o adolescenti coinvolti, come ad esempio fratelli e sorelle.

Obbligo di avviso

Se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore è minacciata, gli specialisti che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minori sono tenuti ad avvisare l'APMA, salvo che siano vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale e non possano rimediare a tale minaccia nell'ambito della loro attività (RS 210, art. 314d CC).

L'obbligo di avviso previsto dal diritto civile non vale per tutti gli specialisti che sono in contatto professionale con minori. L'obbligo esiste per le categorie professionali che dovrebbero essere qualificate a individuare e valutare sviluppi sfavorevoli e minacce per il bene del minore, come pure ad assumersi la responsabilità di un avviso. Grazie alla loro esperienza pratica e alle loro conoscenze specialistiche sono in grado di gestire situazioni difficili che riguardano bambini e adolescenti.

In linea di principio, è sempre opportuno mirare a un avviso concordato con i genitori o le persone detentrici dell'autorità parentale. In alcuni casi ciò non è possibile. Un avviso all'APMA senza il consenso o contro la volontà dei genitori dovrebbe avvenire soltanto dopo un'accurata valutazione della situazione di minaccia. I genitori andrebbero informati di questo passo, anche se l'avviso avviene senza il loro consenso. Anche in questo caso vale l'affermazione: il rapporto di fiducia con i genitori o terzi deve essere subordinato alla responsabilità nei confronti dei bambini in pericolo.

In tutti i settori di lavoro si raccomanda di procedere con l'avviso all'APMA tramite la direzione, in modo da permettere un'eventuale ulteriore collaborazione con il minore e con il sistema famiglia.

Categorie professionali soggette all'obbligo di avviso

In linea di principio sono soggetti all'obbligo di avviso in particolare due gruppi di persone. Essi sono soggetti all'obbligo di avviso se vi sono indizi concreti del fatto che l'integrità fisica, psichica o sessuale di bambini o adolescenti è minacciata e se essi non possono rimediare a tale minaccia nell'ambito della loro attività. L'obbligo di avviso è adempito anche se si avvisa il superiore. Il terzo gruppo di persone è soggetto al segreto professionale secondo il Codice penale. In situazioni urgenti anch'esse sono soggette all'obbligo di avviso.

1. Specialisti che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con bambini o adolescenti

Specialisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport. Tra questi rientrano tra l'altro personale di accudimento in gruppi di gioco e strutture di custodia collettiva diurna nonché baby sitter, mamme/genitori diurni professionisti, insegnanti di scuole non obbligatorie, terapeuti (ad es. fisioterapia, osteopatia, ergoterapia, terapie psicologiche), collaboratori di consultori (ad es. consulenza ai genitori) od organizzazioni private per il sostegno sociale, allenatori e allenatrici professionisti di ogni disciplina sportiva, insegnanti di musica professionisti.

2. Persone con un mandato di diritto pubblico

Persone o servizi che adempiono un mandato di diritto pubblico (di Stato, Cantone o comune). Tra questi rientrano tra gli altri la polizia, le autorità penali (minorili), i tribunali civili, le autorità competenti in materia di migrazione, gli uffici di tassazione o di esecuzione, i servizi sociali, le scuole e gli insegnanti pubblici e privati (che insegnano a bambini e adolescenti in età scolastica) oppure le persone che svolgono un accertamento sociale su incarico dell'APMA.

3. Persone soggette al segreto professionale

Se vengono a conoscenza di una minaccia acuta di un minore o di una persona adulta per gli altri o per sé stesso, anche i gruppi di specialisti soggetti al segreto professionale sono obbligati a dare avviso (CSC 210.100, art. 61 cpv. 1 LICC). Il segreto professionale è importante per le seguenti categorie professionali: medici, religiosi, avvocati, difensori, notai, consulenti in brevetti, revisori (obbligati a serbare il segreto in base al Codice delle obbligazioni), dentisti, chiropratici, psicologi, levatrici.

Eccezioni dall'obbligo di avviso

L'obbligo di avviso generale non vale per gli specialisti soggetti al segreto professionale tutelato dal diritto penale (art. 321 CP; gruppo di persone soggette al segreto professionale). In linea di principio non sono autorizzati a trasmettere le informazioni ricevute durante il loro lavoro, nemmeno all'APMA (eccezione in casi acuti). Tuttavia, se una segnalazione è nell'interesse del minore, anche tali persone possono violare il segreto professionale per effettuare una segnalazione (art. 314c cpv. 2 CC) oppure possono chiedere alla loro autorità di vigilanza di essere esonerate dal segreto professionale.

Ulteriori eccezioni all'obbligo di avviso valgono anche per persone che hanno contatti con bambini e adolescenti su base volontaria ed esclusivamente nell'ambito del tempo libero. Tra questi rientrano ad esempio: monitori scout, G+S e di JUBLA, allenatori e animatori socioculturali volontari.

Non sussiste l'obbligo di avviso per le persone che supportano a livello personale i gruppi professionali sopra menzionati, come ad esempio il personale di segreteria di terapeuti, il responsabile del materiale di una grande squadra di calcio che ha contatti professionali regolari con i giovani e le giovani del club. Pur non essendo soggetti all'obbligo di avviso, dispongono del diritto di avviso.

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