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Adozione

La nuova legge sull'adozioni è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Le modifiche più importanti sono:

  • Nel caso delle coppie sposate, l'adozione non richiede più che siano sposati da 5 anni, ma è sufficiente se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e che abbiano entrambi almeno 28 anni.
  • L'adozione del figliastro è possibile in tutti i rapporti di coppia (indipendentemente dall'orientamento sessuale e dallo stato civile). Tuttavia, la coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.
  • Il segreto dell'adozione si allenta. Gli adottati adulti possono ora ottenere "ulteriori informazioni" oltre ai dati personali dei loro genitori biologici, nonché i dati personali dei loro fratelli e sorelle, che sono anche adulti, se sono d'accordo. I genitori biologici possono anche ricevere i dati personali dei loro figli maggiorenni, se sono d'accordo. Nel caso di figli minori, è richiesto anche il consenso dei genitori adottivi.

Autorità parentale congiunta

Dal 1° luglio 2014, l'autorità parentale congiunta è la regola. I genitori che non sono sposati tra loro e che desiderano esercitare congiuntamente l'autorità parentale possono fare una dichiarazione in tal senso presso le autorità. La dichiarazione può essere presentata all'ufficio dello stato civile insieme al riconoscimento del minore. Questo può essere consegnato all'APMA presso il luogo di residenza del bambino. Se, al 1° luglio 2014, un solo genitore esercitava l'autorità parentale e un genitore rifiuta di fare la dichiarazione, l'altro genitore può rivolgersi all'APMA. Quest'ultima concede l'autorità parentale congiunta dei genitori, a condizione che sia salvaguardato l'interesse superiore del bambino. La competenza a disciplinare l'autorità parentale dei genitori nel caso di genitori divorziati spetta al tribunale competente (il divorzio non può aver avuto luogo più di 5 anni fa).