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Fino al 2007, nel Cantone dei Grigioni spettava unicamente ai comuni stabilire la lingua ufficiale a livello comunale. Con la legge sulle lingue entrata in vigore il 1° gennaio 2008, le lingue ufficiali e scolastiche, così come la promozione finanziaria delle minoranze linguistiche romance e italiane, sono definite a livello statale.

Richieste di intervento rivolte al Cantone per la protezione delle diverse regioni linguistiche nei Grigioni sotto forma di legge risalgono alla prima metà del XX secolo. I diversi interventi (1948, 1979/1980, 1980/1981 da parte della Lia Rumantscha; 1985 da parte del Governo) sono tuttavia naufragati di fronte alla controversa questione del principio di territorialità (considerazione della composizione linguistica autoctona di una zona). Nel 1987 il Governo ha incaricato un «Gruppo di lavoro paesaggio linguistico grigionese» di elaborare misure concrete per la protezione del romancio e dell'italiano, lingue sempre più minacciate, e di verificare i presupposti per una legge sulle lingue. Quale reazione al rapporto finale presentato nel 1994 dal gruppo di lavoro, che prescindeva da un'ampia legge cantonale sulle lingue, diverse regioni e comuni dell'area linguistica romancia hanno sottoscritto i cosiddetti «regolamenti sulle lingue ufficiali», che disciplinano la lingua ufficiale e scolastica nei comuni interessati. La promozione delle lingue suggerita dal gruppo di lavoro è stata inserita nella legge cantonale sulla promozione della cultura (1997).

Nel 1996, nel quadro della seconda revisione dell'articolo sulle disposizioni in materia di diritto delle lingue (art. 116 vCost.) sono stati inseriti nella Costituzione federale il principio della comprensione e le competenze di sostegno della Confederazione volte alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana. Al contempo, il romancio è stato dichiarato lingua semiufficiale (lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia) della Confederazione. Tuttavia, solo con la nuova Costituzione federale (2000) per la protezione delle lingue nazionali, i Cantoni sono stati obbligati per legge a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a considerare le minoranze linguistiche autoctone (principio di territorialità), a sostenerle e a promuoverle (cfr. Cost. art. 70, Lingue).

Dall'entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale (2004), nel Cantone dei Grigioni le tre lingue sono lingue cantonali e ufficiali equivalenti. Il diritto delle lingue è disciplinato nei dettagli e Cantone e comuni sono tenuti a partecipare attivamente alla salvaguardia e alla promozione del romancio e dell'italiano e a rispettare il principio di territorialità (cfr. Cost. cant., art. 3, Lingue).

Con la nuova Costituzione federale e cantonale il diritto delle lingue è così stato posto per la prima volta su di una base di diritto costituzionale. In seguito, per l'attuazione dell'incarico costituzionale è stata elaborata una legge sulle lingue allo scopo di rafforzare il trilinguismo cantonale e di rafforzarne la consapevolezza, nonché di salvaguardare e promuovere la lingua romancia e italiana e sostenere la lingua cantonale romancia con misure particolari (cfr. LCLing, art. 1).

Oltre alla promozione finanziaria delle minoranze linguistiche (III. art. 11-15, prima nella legge sulla promozione della cultura), la legge cantonale sulle lingue (2008) disciplina anche l'impiego delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali e dei tribunali (II. art. 3-10), assegna comuni e regioni alle aree linguistiche e stabilisce la collaborazione del Cantone nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche (IV. art. 16-17: Lingue ufficiali; art. 18-21: Lingue scolastiche; Art. 22-25).

A livello federale la legge sulle lingue e l'ordinanza sulle lingue sono entrate in vigore nel 2010.