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La base legale per i sussidi federali e cantonali sotto il titolo di promozione delle lingue è costituita a livello federale dalla legge sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche, nonché a livello cantonale dalla legge sulle lingue.

Attualmente vengono sostenuti i seguenti settori:

  • Servizi cantonali: Cancelleria dello Stato (Servizio traduzioni), Casa editrice per testi didattici, Scuola cantonale, Alta scuola pedagogica.
  • Istituzioni esterne all'Amministrazione: Lia Rumantscha, Pro Grigioni Italiano, Fundaziun Medias Rumantschas.
  • Progetti di promozione delle lingue conformemente all'art. 12 della legge sulle lingue.

Sono considerati progetti di promozione delle lingue i progetti culturali che offrono prestazioni straordinarie a favore del romancio e dell'italiano quali lingue di minoranza minacciate e/o svantaggiate, nonché quelli volti a salvaguardare e promuovere il trilinguismo cantonale e che contribuiscono alla comprensione reciproca. Quali richiedenti entrano in considerazioni istituzioni culturali, linguistiche, politiche (come le regioni o i comuni), ma anche enti privati. Le domande possono essere inoltrate durante tutto il corso dell'anno. Le domande per progetti culturali senza particolare accento nel settore della promozione delle lingue devono essere inoltrate tramite la promozione della cultura.