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L'ente scolastico può concedere un congedo di perfezionamento pagato agli insegnanti che hanno insegnato per almeno dieci anni con un volume di impiego di almeno 20 lezioni settimanali nella scuola dell'infanzia, nel grado elementare o nel grado secondario I. Il Cantone partecipa solo una volta ai costi di un congedo di perfezionamento di al massimo tre mesi.

Negli art. 64 e 84 della legge scolastica, nonché negli art. 58 e 69 dell'ordinanza scolastica trovate ulteriori informazioni.