È possibile presentare quale proposta di candidatura una lista che contiene un numero di candidati inferiore al numero di mandati a disposizione nel circondario elettorale?
Sì. La legge stabilisce soltanto che la proposta di candidatura può contenere un numero di nomi di persone eleggibili pari al massimo al numero di granconsiglieri da eleggere nel circondario elettorale (art. 8 cpv. 1 LEGC). Al contrario una proposta di candidatura può contenere un numero di nomi inferiore al numero di seggi da attribuire.
Qual è il termine ultimo per la notifica delle proposte di candidatura?
Le proposte di candidatura devono pervenire al comitato regionale competente per il circondario elettorale entro le ore 12:00 del dodicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione. Le proposte di candidatura inoltrate dopo questo termine non entrano in considerazione (art. 11 LEGC in unione con l'art. 13 OEGC). Per le elezioni per il rinnovo che si terranno il 14 giugno 2026 le proposte di candidatura dovranno di conseguenza giungere al comitato regionale competente entro le ore 12:00 di lunedì 23 marzo 2026.
Il Cantone organizza un invio di pubblicità elettorale per le liste che si presentano?
No. Spetta ai partiti politici organizzarsi al riguardo ed eventualmente procedere a un invio coordinato di materiale pubblicitario politico.
Un partito può richiedere al comune i certificati di eleggibilità dei suoi candidati e le attestazioni del diritto di voto dei suoi firmatari al posto dei diretti interessati?
Sì. Le attestazioni del diritto di voto per i firmatari e i certificati di eleggibilità per i candidati possono essere richiesti dai partiti alle corrispondenti amministrazioni comunali. Non è necessario che i diretti interessati agiscano personalmente.