Navigation

Inhaltsbereich

Il domicilio nel circondario elettorale costituisce una condizione per candidarsi per il Gran Consiglio in questo circondario elettorale?

No. Per la candidatura è richiesto «soltanto» il domicilio politico nel Cantone (art. 21 cpv. 1 Cost. cant.). Per ogni candidato deve perciò essere inoltrato un certificato di eleggibilità rilasciato dal suo comune di domicilio (domicilio politico), se il candidato non è già membro del Gran Consiglio (art. 9 OEGC).

Il domicilio nel Cantone costituisce una condizione per candidarsi per il Gran Consiglio?

Sì. Quale requisito per l'eleggibilità in Gran Consiglio, la Costituzione cantonale (art. 21 cpv. 1 Cost. cant.) richiede che il candidato abbia il proprio domicilio politico nel Cantone dei Grigioni. La persona deve quindi essere iscritta nel catalogo elettorale di un comune grigionese. Nemmeno una persona attiva professionalmente nel Cantone dei Grigioni può candidarsi per il Gran Consiglio, se ha il proprio domicilio politico in un altro Cantone.

Cosa succede se un candidato cambia luogo di domicilio dopo il termine di presentazione delle candidature?

Un cambio di domicilio all'interno del Cantone dei Grigioni non comporta conseguenze, dato che è richiesto semplicemente un domicilio politico nel Cantone (cfr. domanda «Il domicilio nel circondario elettorale costituisce una condizione?»). Il candidato può comunque essere eletto.
In caso di partenza per l'estero, il domicilio politico rimane nell'ultimo comune di domicilio (art. 18 cpv. 1 LSEst, art. 3 cpv. 3 LDPC), ragione per cui rimane eleggibile anche una persona che si trasferisce all'estero.
Per un candidato che trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone dopo la scadenza del termine per la rettifica vale quanto segue: l'assenza del domicilio politico nel Cantone fa sì che manchi un presupposto per l'eleggibilità. Di conseguenza la persona non può essere dichiarata eletta. La persona rimane però sulla lista e i voti da essa ricevuti valgono comunque sia quali voti personali sia quali voti di partito (regolamentazione analoga a quella valida nel caso delle elezioni del Consiglio nazionale per candidati deceduti dopo la scadenza del termine di rettifica; cfr. art. 36 LDP).

Un candidato deve candidarsi con il nome ufficiale?

No. Un candidato non deve necessariamente candidarsi con il suo nome ufficiale. Può candidarsi anche con il nome con il quale è noto a livello politico o nella quotidianità. È quindi possibile utilizzare ad es. «Gianni» anziché «Giovanni» oppure un cognome d'affinità. Non occorre nemmeno indicare secondi nomi che non vengono utilizzati nella vita quotidiana. I nomi d'arte non sono sufficienti. Questi possono però eventualmente essere aggiunti tra parentesi dietro il nome.

Quali informazioni relative ai candidati è permesso indicare sulla proposta di candidatura?

Sulla proposta di candidatura possono essere indicati il cognome e il nome, l'anno di nascita, la designazione della professione nonché il domicilio dei candidati (art. 18 cpv. 1 LEGC). Con riguardo alla designazione della professione è possibile indicare il titolo, la professione e la carica politica (ad es. Dr. oec. HSG, amministratrice, consigliera comunale). In ogni caso occorre tenere conto del fatto che tutte le informazioni relative al candidato non possono superare gli 80 caratteri (inclusi spazi e segni d'interpunzione).

Perché le informazioni relative a un candidato riportate su una scheda elettorale sono limitate a un massimo di 80 caratteri? Questo limite deve essere imperativamente osservato?

Sì. Le informazioni (cognome, nome, anno di nascita, professione, eventualmente carica politica, comune di domicilio) figureranno sulla scheda elettorale, dove lo spazio a disposizione non è illimitato. Perciò le informazioni non possono superare gli 80 caratteri (inclusi spazi e segni d'interpunzione).

Una persona che diventerà maggiorenne solo dopo la scadenza del termine di candidatura può candidarsi per il Gran Consiglio?

Sì. Sulla scorta di quanto vale per le elezioni del Consiglio nazionale, è determinante l'età al momento dell'elezione. Se una persona diventa maggiorenne soltanto dopo la scadenza del termine di candidatura, ma entro il giorno dell'elezione, è eleggibile in Gran Consiglio.

A quanto tempo prima può risalire il certificato di eleggibilità di un candidato?

Il certificato di eleggibilità non può risalire a prima del 1° dicembre 2025 e può essere richiesto gratuitamente al comune di domicilio. È possibile rinunciare alla presentazione del certificato di eleggibilità se al momento della presentazione della proposta di candidatura il candidato è già membro del Gran Consiglio.

Un membro del Gran Consiglio uscente deve richiedere un certificato di eleggibilità presso il suo comune di domicilio?

No. È possibile rinunciare alla presentazione del certificato di eleggibilità se al momento della presentazione della proposta di candidatura il candidato è già membro del Gran Consiglio (art. 9 cpv. 2 OEGC; cfr. domanda relativa ai supplenti in Gran Consiglio).

Una dichiarazione di consenso separata di un candidato può essere presentata anche in forma elettronica o quale stampa di un documento scansionato?

No. Di norma i candidati esprimono il necessario consenso scritto alla candidatura (art. 8 cpv. 3 LEGC) firmando di proprio pugno la proposta di candidatura. La proposta di candidatura deve poi essere presentata in forma cartacea alla regione, corredata di tutte le firme necessarie (art.11 LEGC e art. 5 cpv. 2 OEGC). Di conseguenza anche la dichiarazione di consenso separata (la quale viene presentata nel caso in cui un candidato per un qualche motivo non possa firmare la proposta di candidatura) deve essere presentata in forma cartacea con firma autografa.

Gli stranieri residenti in comuni nei quali è stato concesso il diritto di voto e di elezione agli stranieri in questioni comunali hanno diritto di elezione anche per le elezioni del Gran Consiglio?

No, per il diritto di voto e di elezione l'art. 9 cpv. 1 Cost. cant. richiede in linea di principio la cittadinanza svizzera. La Costituzione concede ai comuni solamente la possibilità di conferire alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere elette o eletti solo in questioni comunali (vedi art. 9 cpv. 4 Cost. cant.). Le elezioni del Gran Consiglio sono tuttavia l'elezione di un'autorità cantonale alla quale si applica l'art. 9 cpv. 1 Cost. cant., vale a dire che per le elezioni del Gran Consiglio il diritto di voto e di elezione spetta esclusivamente alle persone di cittadinanza svizzera.

Gli Svizzeri all'estero hanno diritto di elezione in relazione alle elezioni del Gran Consiglio?

Sì, anche gli Svizzeri all'estero hanno diritto di elezione (vedi art. 3 cpv. 2 e 3 LDPC).