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Organo d'esecuzione e d'informazione

Ufficio della migraione e del diritto civile dei Grigioni
Centro documenti d’identità di Coira
Gäuggelistrasse 7
7001 Coira

Persone competenti per il rilascio delle autorizzazioni

Caposettore
Aaron Gruber
Gäuggelistrasse 7
7001 Coira
Tel. 081 257 52 21
aaron.gruber@afm.gr.ch

 

Vicecapo
Silvana Mark
Gäuggelistrasse 7
7001 Coira
Tel. 081 257 52 27
silvana.mark@afm.gr.ch


Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sul commercio ambulante (prima professioni ambulanti). Da allora in tutta la Svizzera vigono le stesse disposizioni legali.

L'autorizzazione viene rilasciata sotto forma di tesserino. Essa è personale, non trasmissibile e normalmente valida cinque anni, per tutta la Svizzera. Costa fr. 250,00.

Le imprese con sede nel Cantone dei Grigioni o persone esercitanti attività lucrativa indipendente domiciliate nel Cantone richiedono la loro autorizzazione all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, centro documenti d‘identità, Postfach 9, 7001 Chur.  

Sono soggetti all'obbligo di autorizzazione:

  • Persone fisiche che offrono a privati l'ordinazione o la vendita di merci o servizi.
  • Persone che gestiscono punti di vendita mobili, ossia punti di vendita limitati nel tempo al di fuori di locali di vendita fissi, sia che ciò avvenga all'aperto, in un locale o da un veicolo.
  • Persone che gestiscono baracconi da fiera.
  • Gestori di un circo.

 

Istanza

Istanze di autorizzazione devono essere inoltrate:

  • nel Cantone nel quale il richiedente o la ditta per la quale lavora sono iscritti nel registro di commercio;
  • nel Cantone di domicilio se il richiedente o la ditta non sono iscritti nel registro di commercio;
  • nel Cantone della prima assunzione dell'attività lavorativa, per le persone domiciliate all'estero

Documenti da inoltrare

Unitamente all'istanza devono essere inoltrati i documenti seguenti:

  • due fotografie recenti formato passaporto;
  • un estratto del registro di commercio dell'impresa per la quale lavora il richiedente, rilasciato non più di 3 mesi prima.

oppure

  • documento d'identità valido (passaporto, licenza di condurre, carta d'identità) se il richiedente o l'impresa non figurano nel registro di commercio;
  • estratto del casellario giudiziale, non più vecchio di un mese;
  • certificato di domicilio, non più vecchio di un anno;
  • in caso di minorenni o persone sotto tutela, l'autorizzazione scritta del rappresentante legale.

Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

Non è necessaria un'autorizzazione secondo il diritto federale per la vendita di:

  • giornali e riviste all'aperto
  • alimentari destinati al consumo immediato
  • prodotti agricoli raccolti direttamente dal campo (ad eccezione dei fiori recisi)

Sono esentati dall'obbligo di autorizzazione anche:

  • artisti e musicisti di strada
  • partecipanti a una manifestazione pubblica limitata nel tempo e nello spazio, come mercato, festa cittadina o di paese
  • partecipanti a un'esposizione o fiera (p. es. Higa)