Volete acquistare la vostra nuova auto all'estero oppure rientrate in Svizzera dopo un lungo soggiorno all'estero? Qui trovate informazioni importanti relative all'importazione e allo sdoganamento di un veicolo dall'estero in Svizzera. Sono riportate anche indicazioni in merito all'importazione di un veicolo non imposto o nei casi in cui un veicolo dispone di un'approvazione del tipo svizzera.
Vi consigliamo di far controllare i documenti esteri in merito alla loro idoneità per l'ammissione in Svizzera prima dell'importazione. Richiedete anche l'aiuto di importatori, rappresentanti del marchio o altri professionisti.
Con targhe estere valide, il veicolo può essere trasportato in Svizzera. Informatevi presso il Paese di esportazione sulle targhe di cui avete bisogno per trasportare il vostro veicolo in Svizzera (periodo di validità, assicurazione, costi ecc.).
La prima cosa da fare è annunciare il veicolo presso l'ufficio doganale. Il tipo di sdoganamento è decisivo per l'ulteriore procedura. In caso di domande potete rivolgervi all'ufficio doganale.
Per l'importazione del vostro veicolo vi consigliamo di procurarvi un certificato di conformità della Comunità europea o Certificate of Conformity (COC). Un certificato di conformità della Comunità europea, cosiddetto Certificate of Conformity (COC), può essere ottenuto presso il concessionario o il fabbricante del vostro veicolo oppure su internet all'indirizzo Eurococ.
Per l'ammissione, i veicoli importati direttamente devono essere sottoposti a un collaudo. Una volta raccolta tutta la documentazione potete annunciare il vostro veicolo per il collaudo compilando il seguente modulo online.
I veicoli importati direttamente per uso proprio sono soggetti al singolo collaudo da parte del servizio d'immatricolazione cantonale competente. L'onere/le spese variano in base alla documentazione messa a nostra disposizione e al tipo di importazione.
Tipi di importazione
Masserizie di trasloco (matrimonio/oggetti ereditati)
Informazioni doganali sui diversi tipi di importazione e i moduli di richiesta sono disponibili presso l'Amministrazione federale delle dogane.
Documenti necessari per l'ammissione:
- attestato di assicurazione di una compagnia d'assicurazione svizzera
- documenti del veicolo esteri (ad es. Germania: certificato di immatricolazione parte 1 e parte 2)
- rapporto di perizia rilasciato dall'ufficio doganale mod. 13.20 A con timbro doganale
- modulo doganale corrispondente (18.44, 18.45 o 18.46)
- se disponibile, il certificato di conformità CE (COC) o la conferma relativa al rumore e ai gas di scarico dell'importatore generale svizzero
- per i veicoli modificati sono inoltre necessarie le corrispondenti dichiarazioni di garanzia/d'assenza di rischio in base al diritto svizzero
- se necessario, il documento di prova dell'USTRA relativo all'esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per l'autorità di immatricolazione cantonale (vedi sotto)
- se necessario, prova separata relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e sicurezza elettrica (NEV) (vedi sotto)
- se necessario, documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (vedi sotto)
Una volta raccolta tutta la documentazione potete annunciare il vostro veicolo per il collaudo.
Avete la possibilità di scansionare i documenti e di effettuare l'annuncio online oppure potete inviare le copie per posta.
Veicolo acquistato all'estero
Se avete acquistato il vostro veicolo all'estero e non siete stati domiciliati all'estero per più di un anno: il veicolo deve essere immatricolato in Svizzera entro tre mesi dalla data di importazione.
Documenti necessari per l'ammissione:
- attestato di assicurazione di una compagnia d'assicurazione svizzera
- documenti del veicolo esteri (ad es. Germania: certificato di immatricolazione parte 1 e parte 2)
- rapporto di perizia rilasciato dall'ufficio doganale mod. 13.20 A con timbro doganale
- se disponibile, il certificato di conformità CE (COC) o la conferma relativa al rumore e ai gas di scarico dell'importatore generale svizzero
- per i veicoli modificati sono inoltre necessarie le corrispondenti dichiarazioni di garanzia/d'assenza di rischio in base al diritto svizzero
- se necessario, il documento di prova dell'USTRA relativo all'esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per l'autorità di immatricolazione cantonale (vedi sotto)
- se necessario, prova separata relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e sicurezza elettrica (NEV) (vedi sotto)
- se necessario, documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (vedi sotto)
Una volta raccolta tutta la documentazione potete annunciare il vostro veicolo per il collaudo.
Avete la possibilità di scansionare i documenti e di effettuare l'annuncio online oppure potete inviare le copie per posta.
Introduzione di un veicolo non imposto
Se avete importato il vostro veicolo senza sdoganarlo dovete immatricolarlo entro un anno dal vostro arrivo in Svizzera.
Impiego temporaneo di un veicolo non imposto.
Documenti necessari per l'ammissione:
- attestato di assicurazione a tempo determinato (max. 1 anno) di una compagnia di assicurazione svizzera
- documenti del veicolo esteri (ad es. Germania: certificato di immatricolazione parte 1 e parte 2)
- autorizzazione dell'ufficio doganale per l'utilizzo di un veicolo non imposto (modulo 15.30 o 15.40)
- se disponibile, il certificato di conformità CE (COC) o la conferma relativa al rumore e ai gas di scarico dell'importatore generale svizzero
- per i veicoli modificati sono inoltre necessarie le corrispondenti dichiarazioni di garanzia/d'assenza di rischio in base al diritto svizzero
- se necessario, il documento di prova dell'USTRA relativo all'esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per l'autorità di immatricolazione cantonale (vedi sotto)
- se necessario, prova separata relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e sicurezza elettrica (NEV) (vedi sotto)
- se necessario, documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (vedi sotto)
Successivamente ricevete le targhe doganali per un massimo di un anno.
Cosa vi serve dopo lo sdoganamento:
- attestato di assicurazione a tempo indeterminato di una compagnia di assicurazione svizzera
- licenza di circolazione a tempo determinato e targa di controllo doganale grigionese
- rapporto di perizia dell'ufficio doganale (13.20 A)
Una volta raccolta tutta la documentazione potete annunciare il vostro veicolo per il collaudo.
Avete la possibilità di scansionare i documenti e di effettuare l'annuncio online oppure potete inviare le copie per posta.
Importazione con approvazione del tipo svizzera
Chiedete al vostro importatore generale svizzero se il veicolo dispone di un'approvazione del tipo svizzera.
Modello conferma di approvazione del tipo svizzera
Importatori generali (auto-schweiz)
Documenti necessari per l'ammissione:
- attestato di assicurazione di una compagnia d'assicurazione svizzera
- documenti del veicolo esteri (ad es. Germania: certificato di immatricolazione parte 1 e parte 2)
- rapporto di perizia rilasciato dall'ufficio doganale mod. 13.20 A con timbro doganale
- conferma del titolare dell'approvazione del tipo
- per i veicoli modificati sono inoltre necessarie le corrispondenti dichiarazioni di garanzia/d'assenza di rischio in base al diritto svizzero
- se necessario, il documento di prova dell'USTRA relativo all'esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per l'autorità di immatricolazione cantonale (vedi sotto)
- se necessario, prova separata relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e sicurezza elettrica (NEV) (vedi sotto)
- se necessario, documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (vedi sotto)
Una volta raccolta tutta la documentazione potete annunciare il vostro veicolo per il collaudo.
Avete la possibilità di scansionare i documenti e di effettuare l'annuncio online oppure potete inviare le copie per posta.
Altro tipo di importazione (dal Nord America, veicoli senza approvazione generale)
Documenti necessari per l'ammissione:
Di cosa avete bisogno:
- attestato di assicurazione di una compagnia d'assicurazione svizzera
- documenti esteri del veicolo (licenza di circolazione, «Fahrzeugbrief», certificato di immatricolazione o simili)
- rapporto di perizia rilasciato dall'ufficio doganale mod. 13.20 A con timbro doganale
- comprova della prima messa in circolazione (per veicoli usati, non data di produzione o di vendita)
- dati tecnici (secondo il manuale d'esercizio, fabbricante, documenti del veicolo, ecc.)
- conferma relativa al rispetto delle prescrizioni svizzere in materia di gas di scarico e rumori
- se necessario, il documento di prova dell'USTRA relativo all'esecuzione delle prescrizioni sul CO2 per l'autorità di immatricolazione cantonale (vedi sotto)
- se necessario, prova separata relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e sicurezza elettrica (NEV) (vedi sotto)
Una volta raccolta tutta la documentazione potete annunciare il vostro veicolo per il collaudo.
Avete la possibilità di scansionare i documenti e di effettuare l'annuncio online oppure potete inviare le copie per posta.
Conferma relativa al rispetto delle prescrizioni svizzere in materia di gas di scarico e rumori
Conferma relativa al rispetto delle prescrizioni svizzere in materia di gas di scarico e rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione sulla base di
- approvazioni parziali UE,
- marchio di omologazione ECE sul veicolo,
- conferma del titolare dell'approvazione del tipo oppure
- rapporti di perizia di organi di controllo riconosciuti, vedi allegato 2 dell'ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali OATV.
Organi di controllo riconosciuti
Per automobili
- Stati Uniti: le prescrizioni statunitensi o californiane sui gas di scarico per le «passenger cars» sono accettate in Svizzera per automobili con motore a benzina con un peso totale massimo di 2500 chilogrammi e un massimo di sei posti a sedere a partire dai modelli del/dall'anno di modello 1995. In questo caso si può rinunciare a un ulteriore esame dei gas di scarico.
- Canada: le prescrizioni canadesi sui gas di scarico per le «passenger cars» sono accettate in Svizzera per le automobili con motore a benzina con un peso totale massimo di 2500 chilogrammi e un massimo di sei posti a sedere a partire dall'anno di modello 1998. In questo caso si può rinunciare a un ulteriore esame dei gas di scarico.
Nel vano motore, questi veicoli sono provvisti di una vignetta (etichetta gas di scarico). Quest'ultima presenta la scritta «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION» e contiene tra l'altro il nome del fabbricante del veicolo, la cilindrata, la denominazione del motore, diversi dati di regolazione del motore e l'anno di modello, nonché la conferma che il veicolo soddisfa le corrispondenti prescrizioni sui gas di scarico.
Prova della prima messa in circolazione
Per i veicoli usati va fornita la prova della prima messa in circolazione (non la data di produzione o di vendita).
Per automobili
Per i veicoli provenienti dagli Stati Uniti vengono riconosciuti i seguenti documenti ufficiali:
«registration card» o «vehicle registration information record» del Department of Motor Vehicies (DMV) o eventualmente giustificativi di pagamento di fatture statunitensi relative alla tassa sui veicoli a motore.
Dati tecnici
Per l'immatricolazione senza COC / certificato di conformità CE, per l'immatricolazione del veicolo necessitiamo di alcuni dati tecnici (secondo il manuale d'uso, fabbricante, documenti del veicolo, ecc.).
Di cosa abbiamo bisogno:
- cilindrata
- potenza del motore
- regime a potenza nominale
- velocità massima
- garanzia di peso
- numero del motore
Per automobili
Per garantire una procedura semplice abbiamo bisogno di una foto della targhetta del fabbricante.
Sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica
Per tutti i veicoli importati (dalla prima messa in circolazione o dal 1° giugno 2020) è necessaria una dimostrazione della sicurezza elettrica e della compatibilità elettromagnetica.
Nei seguenti casi (elenco non esaustivo) la dimostrazione della sicurezza elettrica e della compatibilità elettromagnetica è già stata fornita. Non sono necessari ulteriori documenti/prove nei casi in cui:
- Il veicolo dispone di un'approvazione generale CE o di un certificato di conformità CE (COC)
- Il veicolo è già stato regolarmente immatricolato in un Paese dell'UE (conferma tramite documenti di immatricolazione di un Paese dell'UE)
- Il veicolo dispone di un'approvazione del tipo svizzera e il titolare dell'approvazione del tipo conferma che l'equipaggiamento/la sicurezza elettrici corrispondono al tipo di veicolo omologato in Svizzera
- Il veicolo dispone di una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali
Va prestata particolare attenzione ai veicoli senza omologazione generale UE che non sono mai stati immatricolati in un Paese dell'UE. Ad esempio veicoli importati da Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Cina, ecc. Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento «OBPT e CEN: Commenti sulla dimostrazione della sicurezza elettrica e della compatibilità elettromagnetica».
OBPT e CEN: Commenti sulla dimostrazione della sicurezza elettrica e della compatibilità elettromagnetica dei veicoli stradali e relativi componenti
Conteggio delle emissioni di CO2 presso l'Ufficio federale delle strade (USTRA)
Determinati veicoli devono essere annunciati all'Ufficio federale delle strade (USTRA) per il conteggio delle emissioni di CO2.
Veicoli sui quali non deve essere eseguito il conteggio:
- automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri che sono stati in circolazione all'estero per più di 6 mesi prima dello sdoganamento e hanno sul tachimetro più di 5000 km
- autoveicoli leggeri adibiti ad abitazione
- motoveicoli
- rimorchi, veicoli speciali (ad esempio ambulanze, ecc.).
Questi veicoli non devono essere registrati sul sito dell'USTRA.
Veicoli sui quali deve essere eseguito il conteggio:
- automobili, furgoni e trattori a sella leggeri che sono nuovi di fabbrica o in circolazione all'estero da meno di 6 mesi prima dello sdoganamento
- automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri che sono stati in circolazione all'estero per più di 6 mesi prima dello sdoganamento e hanno sul tachimetro meno di 5000 km
Questi veicoli devono essere registrati sul sito dell'USTRA.
Strumento di conteggio USTRA per la tassa sul CO2
Gancio di traino
Un gancio di traino originale montato dal fabbricante del veicolo o successivamente presso un garage deve essere annunciato all'autorità di immatricolazione. Esso viene riportato nella licenza di circolazione.
Manutenzione del sistema antinquinamento
Se la vostra auto è stata messa in circolazione tra il 1° gennaio 1976 e il 2006 circa, una ditta specializzata deve eseguire regolarmente la manutenzione del sistema antinquinamento.
Se il vostro veicolo è dotato di un cosiddetto sistema On-Board-Diagnose-System (OBD) potrebbe essere esonerato da questa regola. Potete verificarlo nella scheda informativa relativa alla manutenzione del sistema antinquinamento (Abgaswartung/OBD) o chiedere informazioni al vostro garagista.
Prima dell'esame d'immatricolazione accertatevi se il vostro veicolo è esonerato dall'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento.