Informazioni per gli elettori
Chi può votare in occasione delle elezioni del Governo?
Possono eleggere tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18° anno d'età, che sono domiciliati nel Cantone dei Grigioni e che non sono sottoposti a curatela generale o rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 9 cpv. 1 e 2 Cost. cant.).
Alle elezioni del Governo possono partecipare anche gli stranieri?
No, a livello cantonale non esiste un diritto di voto per gli stranieri. Gli stranieri non possono partecipare alle elezioni del Governo nemmeno se hanno diritto di voto nel loro comune di domicilio.
Gli Svizzeri all'estero hanno diritto di elezione in relazione alle elezioni del Governo?
Sì, anche gli Svizzeri all'estero hanno diritto di elezione (vedi art. 3 cpv. 2 e 3 LDPC).
Come si possono eleggere i candidati e di cosa bisogna tenere conto?
Per l'espressione del voto devono essere utilizzate le schede elettorali consegnate dalla Cancelleria dello Stato con i nomi prestampati dei candidati. Il voto viene espresso mediante apposizione di una crocetta accanto al nome del candidato. È possibile apporre una crocetta accanto al massimo a cinque nomi di candidati. Le schede elettorali con più di cinque crocette sono nulle (nuovo art. 34 cpv. 1bis LDPC). Le crocette devono essere apposte a mano. La cumulazione non è ammessa.