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I richiedenti l'asilo possono presentare ricorso contro decisioni in materia d'asilo del la Segreteria di Stato della migrazione presso il Tribunale amministrativo. Di regola i ricorsi hanno un effetto sospensivo per quanto concerne il termine per la partenza, a meno che questo effetto sospensivo non sia stato espressamente revocato nella decisione in materia di asilo.

Senza presentazione di un ricorso o in seguito a una decisione su ricorso negativa, la decisione del la Segreteria di Stato della migrazione diviene esecutiva. La persona respinta deve lasciare la Svizzera entro il termine fissato nella decisione. La vigilanza e un'eventuale esecuzione della partenza competono ai Cantoni. Questo compito include l'ottenimento dei documenti di viaggio, dei biglietti ferroviari e aerei, l'organizzazione del viaggio e dei trasporti, ecc. Le persone respinte lasciano di regola la Svizzera per via aerea.

Se il termine per la partenza è scaduto e la persona respinta non si è annunciata presso l'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, Sezione asilo e ritorno, la Polizia cantonale procede in ogni caso ad accertamenti sulla permanenza. Se risulta che la persona in questione si trova tuttora in Svizzera, viene ordinato il rimpatrio di polizia; dapprima si devono però procurare presso le rispettive ambasciate i documenti di viaggio necessari.