Richiedenti l'asilo (libretto N / art. 43 LAsi)
In generale
Di principio i libretti per stranieri di richiedenti l'asilo vengono rilasciati per al massimo sei mesi, tuttavia al massimo fino al termine fissato per la partenza.
Condizioni
Mentre soggiornano nei centri federali d'asilo (CFA) i richiedenti l'asilo non possono svolgere un'attività lucrativa.
I richiedenti l'asilo, per i quali è in corso una procedura ampliata e che sono stati assegnati a un Cantone, a partire dalla data di assegnazione ricevono un libretto per stranieri valido per 6 mesi con l'annotazione "senza attività lucrativa". Questo significa che il richiedente l'asilo può di principio esercitare un'attività lucrativa, ma che al momento non ha un impiego.
Il permesso per esercitare un'attività lucrativa decade una volta decorso il termine per la partenza stabilito dopo l'esito negativo passato in giudicato della procedura d'asilo, anche se è stata avviata una procedura di impugnazione straordinaria e l'esecuzione dell'allontanamento è stata sospesa. Se la SEM prolunga il termine per la partenza nel quadro della procedura ordinaria, un'attività lucrativa può continuare a essere autorizzata. Per la durata della procedura secondo l'articolo 111c non viene rilasciato nessun permesso per esercitare un'attività lucrativa.
Competenze / procedura
Se il richiedente l'asilo soddisfa i presupposti di base citati per l'esercizio dell'attività lucrativa (permesso per stranieri con l'annotazione "senza attività lucrativa"), il datore di lavoro deve inoltrare la rispettiva domanda (domanda B1) insieme a un contratto di lavoro giuridicamente valido tramite il Controllo abitanti del Comune di domicilio* della persona richiedente l'asilo. Quest'ultimo trasmette la documentazione relativa alla domanda all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, Sezione asilo e riturno, che la esamina ricorrendo alla consulenza dell'autorità preposta al mercato del lavoro. Se non vi sono motivi di rifiuto, il permesso viene nuovamente rilasciato sotto forma di permesso N e trasmesso alla persona richiedente l'asilo tramite il controllo abitanti competente. Questa persona può assumere l'impiego soltanto quando è in possesso del permesso per stranieri e quindi del permesso di lavoro valido.
*Qualora con l'assunzione dell'impiego la persona richiedente l'asilo cambi domicilio, la domanda va inoltrata al futuro Comune di domicilio competente.