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A partire da sabato 17 ottobre 2020 nel Cantone dei Grigioni sarà in vigore l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico e in determinati settori degli istituti di formazione. Su richiesta dell'Ufficio dell'igiene pubblica, il Governo ha emanato provvedimenti corrispondenti al fine di contenere la diffusione del nuovo coronavirus, fattasi nuovamente rapida. Inoltre negli esercizi di ristorazione vige l'obbligo di consumare stando seduti al tavolo. Il Governo fa appello alla disciplina della popolazione e invita tutti ad attenersi alle regole in materia di distanziamento e di igiene.

A partire da sabato 17 ottobre 2020, ore 06:00, per il momento fino al 15 dicembre 2020, ore 24:00, valgono i seguenti provvedimenti:

Nel Cantone dei Grigioni vige l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico, in particolare in:

  1. negozi,
  2. centri commerciali,
  3. uffici postali,
  4. musei,
  5. teatri,
  6. edifici amministrativi,
  7. chiese e spazi comuni religiosi,
  8. cinema,
  9. stazioni (inclusi i marciapiedi e i sottopassaggi),
  10. biblioteche,
  11. alberghi,
  12. esercizi di ristorazione (inclusi quelli in bar, club, discoteche, ecc.).

Non sono considerati spazi chiusi accessibili al pubblico in particolare:

  1. le strutture per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia,
  2. le aree destinate all'allenamento di strutture sportive e per il fitness,
  3. le banche (sala sportelli e zone self service).

Sono esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina:

  1. i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni e
  2. le persone che possono dimostrare di non poter indossare una masche-rina per ragioni particolari, in special modo di carattere medico.

Negli esercizi di ristorazione (inclusi alberghi, bar, club, discoteche, ecc.) l'obbligo di indossare la mascherina non vale per gli avventori seduti a un tavolo.

Le seguenti persone sono escluse dall'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi:

  1. i collaboratori e le persone attive a titolo gratuito, se una protezione efficace da un contagio è garantita mediante speciali dispositivi di protezione, in particolare pannelli in plexiglas o in vetro privi di apertura all'altezza della testa,
  2. le persone che si stanno esibendo, quali artisti o sportivi.

I provvedimenti di protezione adottati finora presso gli istituti di formazione di tutti i gradi scolastici rimangono validi.

Presso le scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole secondarie e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone adulte che si trovano sull'area scolastica, tranne che nelle aule. Se durante le lezioni non viene rispettata la distanza di 1,5 m tra insegnanti e allievi oppure se mancano delle barriere fisiche (ad es. plexiglas), per gli insegnanti vige l'obbligo di indossare la mascherina. Questo obbligo non riguarda gli allievi. È loro consentito l'uso della masche-rina su base volontaria.

Presso gli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori), del grado terziario, del perfezionamento professio-nale e presso i centri abitativi e le mense vige l'obbligo di indossare la ma-scherina sull'area scolastica, tranne che nelle aule. Nelle mense valgono le regole in vigore per gli esercizi di ristorazione. Se durante le lezioni non viene rispettata la distanza di 1,5 m oppure se mancano delle barriere fisiche (ad es. plexiglas), vige l'obbligo di indossare la mascherina. Queste regole valgono anche per il liceo inferiore.

Tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo di indossare la mascherina.

Ulteriori informazioni: